Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21499 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11487/2019 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi,

72 presso lo studio dell’avvocato Sciarrillo Andrea e rappresentato

e difeso dall’avvocato Sgarbi Pietro, giusta procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 9/2019, depositata in data 8/1/2019, in sede di rinvio a seguito di cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 5085/2018, di pregressa decisione di appello, ha nuovamente respinto la richiesta di A.F., cittadino della (OMISSIS), a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, questa Corte nella ordinanza n. 5085 del 2018, dando atto che lo straniero aveva narrato “di essere nato a (OMISSIS), in (OMISSIS), e di essere fuggito a (OMISSIS) in seguito a un attentato del (OMISSIS) in cui erano rimasti uccisi il padre e le due sorelle” e che “successivamente all’uccisione della madre, avvenuta durante combattimenti per motivi religiosi”, egli aveva deciso di lasciare la (OMISSIS), ha, respinte le doglianze in punto di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, accolto il ricorso limitatamente al diniego di protezione umanitaria, in quanto “il difetto di credibilità sul rifugio politico e la protezione sussidiaria non esclude l’obbligo di fornire una motivazione non meramente apparente a tale domanda”, mentre nella specie la reiezione di tale domanda era esclusivamente il frutto di un automatismo conseguente al rigetto delle due principali.

La Corte d’appello di Ancona, in sede di rinvio, ha ribadito che, in punto di protezione umanitaria, non erano state allegate situazioni di vulnerabilità specifiche, soggettive o oggettive, atteso che quanto alla condizione oggettiva del paese di origine dovevano essere richiamate le considerazioni già svolte nella sentenza cassata in relazione al diniego delle forme di protezione maggiori, atteso che “la zona di provenienza, pur presentando situazioni di criticità, non può dirsi versare in situazione di emergenza umanitaria”, non risultava allegata o provata una situazione di “totale sradicamento dal proprio paese di origine o di recisione di ogni legame di tipo familiare”, non era sufficiente il solo travagliato vissuto personale e non risultava neppure dimostrata una effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano (essendo stato documentato solo lo svolgimento di un lavoro part time fino ad aprile 2018, con una retribuzione inadeguata a garantire un dignitoso tenore di vita).

Avverso la suddetta sentenza, A.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis e art. 116 c.p.c., avendo la Corte di merito totalmente omesso di vagliare la credibilità / verosimiglianza del racconto del richiedente, sia pure ai soli fini della protezione umanitaria; 2) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost., art. 116 c.p.c., essendosi del tutto “travisata” la vicenda personale del richiedente che non era stato lasciato libero di professare il proprio credo religioso e che in ragione della religione (OMISSIS) aveva visto uccidere i suoi famigliari nel (OMISSIS) e non avendo la Corte proceduto a verificare le denunciate grave violazioni dei diritti umani nel Paese d’origine, limitandosi a richiamare l’istruttoria sul suddetto Paese svolta nel 2016 ed omettendo di esaminare la documentazione prodotta dal richiedente relativamente all’integrazione in Italia (contratto di lavoro domestico); 3) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma bis non avendo la Corte esaminato la situazione generale del Paese d’origine alla luce di informazioni precise ed aggiornate.

2. Le censure non meritano accoglimento.

Va ribadito che il precedente ricorso per cassazione era stato accolto limitatamente al profilo della protezione umanitaria, per motivazione meramente apparente della pregressa decisione di appello. Ogni valutazione, già espressa in sede di merito e coperta da giudicato in punto di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (per non credibilità della vicenda narrata) e della protezione sussidiaria (anche in relazione all’assenza di conflitti armati o violenza generalizzata nel Paese di origine D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c)), non può essere riesaminata.

Ora, in forza del principio di allegazione che ha rilievo decisivo, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se, da un lato, implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro, comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornire elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 13573/2020).

Ora la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha accertato, da un lato, che non erano state allegate ulteriori situazioni di vulnerabilità soggettiva o oggettiva, rispetto a quelle la cui sussistenza era comunque stata esclusa, e, dall’altro lato, che il solo percorso di integrazione in Italia (documentato o meno) non era idoneo all’accoglimento della richiesta di protezione.

In sostanza, i giudici di meriti hanno verificato (secondo le indicazioni di Cass. n. 4455 del 2018) ed escluso, in concreto, che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non risultano allegate in ricorso, peraltro, ulteriori ragioni, specifiche ed individualizzate, di vulnerabilità, diverse da quelle già esaminate nel giudizio di merito.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018) in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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