Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21498 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10017/2019 proposto da:

Edizioni L. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sallustio n. 9,

presso lo studio dell’avvocato Spallina Lorenzo, rappresentata e

difesa dagli avvocato Pojaghi Alberto, Pojaghi Francesca, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L., D.R., elettivamente domiciliate in

Roma, Via Gian Domenico Romagnosi n. 1/b, presso lo studio

dell’avvocato Casucci Paolo, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Calaprice Donatello, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 325/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2020 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Gianluca Pojaghi, con delega

orale dell’avv. Alberto Pojaghi, che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato Donatello Calaprice che ha

chiesto il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 325/2019, depositata in data 22/1/2019, pronunciata in sede di rinvio a seguito di cassazione, con sentenza di questa Corte n. 34/2017, di pregressa decisione d’appello – in controversia promossa, con citazione del marzo 2009, da D.L., in qualità di figlia ed erede del compositore, deceduto nel (OMISSIS), D.S. (con la costituzione nel corso del giudizio, a seguito di integrazione del contraddittorio, di altra erede del de cuius, D.R., la quale aveva aderito alle domande attoree), nei confronti della Edizioni L. srl (soggetto subentrato, nel 2000, per cessione dei diritti di sfruttamento d’autore, alla Musical Film srl), per sentire dichiarare la risoluzione di un contratto, stipulato, nel 1953, tra il D.S., da un lato, e la Edizioni L. srl e Musical Film srl, dall’altro lato, avente ad oggetto la cessione dei diritti d’autore di sfruttamento economico, relativi a cinque composizioni musicali, dietro corrispettivo (contratto che era stato oggetto di furto nel 1990 e di cui le eredi avevano rinvenuto una copia nel 2007), per inadempimento grave della convenuta, con inibitoria e condanna al risarcimento dei danni, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva, accertato l’inadempimento della L., dichiarato la risoluzione del contratto del 1953, condannando la società a versare alle eredi del D. la somma di Euro 685,35 ciascuna, considerato il corrispettivo spettante all’autore, in forza dell’art. 3, punti c) e d) del contratto, nel periodo non prescritto (il quinquennio anteriore alla domanda), oltre interessi legali dal 17/3/2004 al saldo, rigettando tutte le altre domande.

In particolare, i giudici d’appello, in punto di gravità dell’inadempimento della Edizioni L., hanno sostenuto che: a) il comportamento tenuto dalla società era contrario a buona fede, avendo essa, prima del giudizio, pur consapevole dei diritti spettanti alle eredi, omesso l’adempimento ed avendo poi essa, anche dopo il reperimento, nel 2007, del contratto di edizione e l’inizio del giudizio, continuato a perseverare nell’inadempimento, presentando la rendicontazione trimestrale, solo in seguito ad ordine di esibizione del giudice; b) l’inadempimento delle obbligazioni specifiche contrattuali, pur di non rilevante entità economica, aveva comunque riguardato la totalità delle obbligazioni poste nel contratto a carico dell’editore ed era stato accompagnato dalla totale omissione dell’adempimento dell’obbligazione di rendicontazione trimestrale, il che aveva reso estremamente difficoltoso per le attrice provare l’entità effettiva dei diritti lesi; c) non vi era alcuna prova o allegazione dell’esistenza da parte dell’editore di un’effettiva attività di promozione dell’opera del D.S. e comunque essa non poteva ritenersi equivalente al valore economico dei proventi corrisposti all’autore dalla SIAE; 4) l’inadempimento totale dell’editore si era protratto per circa un trentennio era esclusivamente imputabile alla L., che, a differenza delle attrici (le quali solo nel 2007 erano venute a conoscenza dell’esistenza del contratto), era risultata pienamente a conoscenza delle obbligazioni a suo carico derivanti dal contratto.

Avverso la suddetta pronuncia, la Edizioni L. srl propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di L. e D.R. (che resistono con controricorso). Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 384 c.p.c. e degli artt. 2946 e 1455 c.c. sulla valutazione del concreto pregiudizio economico cagionato dall’inadempimento dell’editore, avendo la Corte reiterato il medesimo errore del precedente Collegio di merito, facendo riferimento alla durata dell’inadempimento stesso, così violando il principio di diritto posto da questa Corte nella sentenza del 2017 (ove si era contestato il mancato esame della gravità e rilevanza dell’inadempimento dal punto di vista oggettivo); con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 384 c.p.c. e 1455 c.c. sulla valutazione dell’oggettiva entità dell’inadempimento in rapporto alle obbligazioni adempiute (l’attività di promozione e gli adempimenti necessari per depositare le opere presso la Siae, i cui versamenti alle eredi delle quote spettanti dei ricavi riscossi, per diritti di esecuzione e fonomeccanici, – Euro 91.350,65, come accertato nella sentenza impugnata – dovevano sempre essere fatti rientrare tra gli adempimenti delle editore, costituendo, ex art. 3, lett. a) e b) del contratto, parte del compenso pattuito con l’autore per la cessione; con il terzo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 91 c.p.c., in punto di condanna alle spese di lite, in conseguenza della soccombenza, da riformare in relazione all’accoglimento dei pregressi motivi.

2. La prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Questa Corte nella pronuncia n. 34/2017, che ha dato luogo al giudizio di rinvio definito con la sentenza qui impugnata, ha, in parziale accoglimento dell’unico motivo di ricorso proposto dalla Edizioni L., rilevato una violazione dell’art. 1455 c.c., per carenza di motivazione in punto di gravità dell’inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto di cessione dei diritti di sfruttamento d’autore, in quanto la Corte di merito, nella pregressa decisione d’appello impugnata, aveva dato unicamente rilievo all’elemento soggettivo (ovvero il comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dalla Edizioni L.), mentre, in ordine al criterio oggettivo (vale a dire l’incidenza dell’inadempimento in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto), la Corte d’appello si era limitata a dare peso unicamente alla durata, un trentennio, dell’inadempimento, non chiarendo, da un lato, perchè era stata imputata alla L. anche l’inerzia delle creditrici che, solo a partire dal 2007, si erano attivate per richiedere alla convenuta la presentazione di un rendiconto delle partecipazioni sulle vendite degli spartiti e sulle cessioni all’estero e per film, e, dall’altro lato, perchè l’inadempimento “di solo una delle obbligazioni a carico della debitrice” (la partecipazione dell’autore sui ricavati di eventuali vendite degli spartiti o cessioni all’estero o per film) avesse potuto incidere sull’economia complessiva del rapporto, con riguardo alla sua oggettiva entità (rispetto alle altre obbligazioni adempiute) ed al pregiudizio, in termini meramente economici, derivato alle creditrici. Orbene, come ribadito da questa Corte (Cass. 17790/2014; Cass. 27337/2019; Cass. 448/2020) “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità”.

Nella specie, la Corte di merito, in sede di rinvio, a fronte di una cassazione della pregressa decisione per carenza di motivazione e violazione di legge, ha correttamente rivalutato i fatti già acquisiti ai fini del giudizio di gravità dell’inadempimento, non dando esclusivamente rilievo all’elemento soggettivo o alla durata dell’inadempimento, ma tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive emerse, dalle quali era possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale (Cass. 10995/2015), quali l’entità delle obbligazioni inadempiute dall’editore la totalità delle obbligazioni poste nel contratto a carico dell’editore, pur di non rilevante entità economica, di cui all’art. 3 punti c), d) ed e) del contratto; vale a dire il versamento all’autore alla fine di ogni trimestre di una partecipazione sulle vendite degli spartiti, su eventuali cessioni all’estero o cessioni per film, in quanto quelle menzionate ai punti a) e b) vale a dire la partecipazione sui proventi per pubbliche esecuzioni e sui diritti fonomeccanici, erano state adempiute, per effetto di pubbliche esecuzioni da parte di terzi o di acquisto o esecuzione di riproduzioni fonomeccaniche delle opere musicali dell’autore tramite la Siae, e sarebbero state adempiute a prescindere dall’esistenza stessa de contratto in oggetto, e la totale omissione dell’adempimento dell’obbligazione di rendicontazione trimestrale, cui si era data esecuzione solo in giudizio, a seguito di ordine di esibizione, in difetto anche di prova di un’effettiva attività di promozione dell’opera del D.S..

In punto di attività di promozione delle composizioni musicali, la Corte d’appello ha affermato che alcuna prova era stata fornita dall’editore ed in ricorso per cassazione la L. si limita ad asserire che l’adempimento di tale obbligazione si sarebbe dovuto dedurre dallo stesso ammontare considerevole dei proventi distribuiti alle eredi dalla SIAE.

Peraltro, questa Corte ha già chiarito che il contratto di cessione di diritti di autore (nella specie, di opera cinematografica) è un contratto atipico, cui sono pertanto applicabili solo le norme a carattere generale dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, dal art. 107 al 114 sul diritto di autore, e non anche l’art. 119, che disciplina la portata del contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione spettanti all’autore, dovendosi ritenere tale disposizione applicabile ai soli contratti di edizione (con riferimento alle pubblicazioni a stampa), cosicchè “la decisione della controversia sui diritti e sugli obblighi delle parti si risolve in una “quaestio voluntatis” rimessa in massima parte all’interpretazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata” (Cass. 12086/2013; sul contratto di edizione musicale, Cass. 26626/2008: “Il contratto di edizioni musicali, in quanto privo di una disciplina legale, al di fuori delle indicazioni contenute nella L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 119 costituisce un negozio atipico. Ne consegue che l’accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti non costituisce una “quaestio iuris”, ma integra piuttosto una “quaestio voluntatis”, consistente nella esatta ricostruzione della volontà delle parti, e come tale è riservato al giudice del merito”).

Quanto poi alla doglianza in ordine alla non correttezza dell’esame del rapporto per tutto il trentennio, poichè una parte dei diritti di credito era prescritta, va osservato che la prescrizione dei diritti non impedisce di verificare tutti i fatti accaduti nel periodo di piena operatività del contratto ai fini dell’accertamento oggettivo dell’inadempimento delle obbligazioni a carico di una parte. Indubbiamente la domanda di danni subirà gli effetti dell’avvenuta prescrizione del credito ma ciò non incide sull’accertamento dell’entità dell’inadempimento, ravvisato correttamente nella sua totalità (ed anche giustificato per il ritrovamento del documento da parte delle attrici solo nel 2007).

3. Il terzo motivo è assorbito.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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