Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21497 del 19/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21497 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21328-2011 proposto da:
BUSI ORVILE BSURVL31E03A038P, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato
ROLFO PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato BEZZI
DOMENICO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SCOVOLI MARIO & C. SNC in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121,
presso lo studio dell’avvocato BONOTTO MARCELLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASCAGNI
GIANPIERO, giusta mandato a margine del controricorso;
– co.ntroricorrente

Data pubblicazione: 19/09/2013

avverso la sentenza n. 605/2011 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 30.3.2011, depositata il 25/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;

Domenico Bezzi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO
DEL CORE che si riporta alla relazione scritta.
Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente
relazione:

“Osserva in fatto e in diritto
1. Con sentenza del 25/5/2011 la Corte di Appello di Brescia rigettava
l’appello proposto da Orvile Busi avverso la sentenza del Tribunale di
Mantova, sezione di Castiglione delle Sitiviere, in data 26/1/2010.
L’Orvile ha proposto ricorso per cassazione affermando in ricorso che
la sentenza impugnata gli era stata notificata il 22/6/2011, ma dal
fascicolo, mentre risulta prodotta copia della sentenza, non risulta
prodotta la copia notificata.
2. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 16/4/2009 n. 9005 Ord.)
ha affermato che la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ.,
comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro
il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della
decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia
avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle
parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una
volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto
Ric. 2011 n. 21328 sez. M2 – ud. 06-06-2013
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Paolo Rolfo (per delega avv.

con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il
ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza
impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia
autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il
ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.

S.U. 25/11/1998 n. 11932, specificamente richiamato) si precisa che è
possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto
dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente,
purché entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1,
(venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è
proposto); tale adempimento, tuttavia è mancato; nei richiamati
precedenti si precisa inoltre che si deve escludere ogni rilievo
dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da
parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una
copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio,
da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.”

***
Questa Corte:
Considerato che il ricorrente con la memoria del 13/5/2013 ha
replicato osservando che la sentenza non era mai stata notificata al
difensore della parte ai fini della decorrenza del termine breve di cui
all’art. 326 c.p.c., ma era stata notificata solo alla parte personalmente e
afferma di avere indicato la data di notifica solo per sostenere, davanti
alla Corte di Appello, le ragioni per le quali era richiesta la sospensiva.
Considerato che con nota di deposito del 30/4/2013 il ricorrente ha
depositato la sentenza impugnata munita di formula esecutiva e
notificata alla controparte personalmente.
Ric. 2011 n. 21328 sez. M2 – ud. 06-06-2013
-3-

Nel richiamato precedente (sostanzialmente confermativo di Cass.

Considerato che la società Scovoli Mario & C. s.n.c. ha depositato
memoria con la quale eccepisce la tardività del deposito ex art. 369
c.p.c.
Considerato che le tematiche proposte con le memorie delle parti
rendono opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 6 Giugno 2013 nella camera di consiglio della
sesta sezione civile.

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA