Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21497 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– ricorrente –

contro

T.A. (OMISSIS) + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

Nonchè da:

R.M.S. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo

studio dell’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GABBRIELLI GIUSEPPE giusto mandato in atti;

– ricorrenti incidentali –

contro

R.L.D. (OMISSIS), A.C.,

M.N. nato a (OMISSIS), M.M.

R. (OMISSIS), M.F. (OMISSIS),

REPUBBLICA ITALIANA, B.S. (OMISSIS), M.

P. nato a (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1183/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2009; R.G.N. 1736/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FIGLIOLIA ETTORE;

udito l’Avvocato GABBRIELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 26 febbraio 2002 A.C. ed altri 101 medici, iscritti e partecipanti ai corsi di specializzazione in epoca ricompresa tra l’anno 1982 e il 1991 evocarono in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Repubblica italiana in persona della Presidenza del Consiglio, i Ministeri dell’Istruzione, Università, Ricerca Scientifica e della Salute, l’università degli studi di Firenze e di Pisa per sentir dichiarare ed accertare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di corrispondere loro adeguate remunerazioni dovute a ciascuno di essi così come stabilito nelle direttive CEE 73/363 e 82/76.

Dai Ministeri convenuti venne eccepita la prescrizione riguardo a tutte le domande, oltre alla loro infondatezza nel merito.

Il Tribunale di Roma respinse le istanze, ritenendo decorso il termine prescrizione del diritto invocato dagli attori.

La sentenza è stata riformata, quanto alla sola posizione della Repubblica italiana, dalla corte di appello di Roma che ha ritenuto preclusa per l’appellata – contumace nel giudizio di primo grado – la facoltà di avvalersi della dichiarata prescrizione, favorevole ai soli co-appellati costituiti in prime cure ed efficacemente attivatisi nel proporre l’eccezione de qua.

La sentenza è stata impugnata dalla Avvocatura dello Stato con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.

Resistono con controricorso, corredato da ricorso incidentale condizionato, i medici specializzandi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, 1310, 2937, 2939 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione circa un punto decisivo per la controversia.

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

Vero che l’eccezione di prescrizione sollevata da una Amministrazione statale co-obbligata solidale ha effetto estintivo anche nei confronti di altra co-obbligata Amministrazione statale, posto che la mancata estinzione dell’obbligo nei confronti di quest’ultima genera effetti-pregiudizievoli anche per l’Amministrazione eccipiente? Il motivo (a prescindere dalla non correttezza in punto di diritto delle affermazioni contenute in sentenza in ordine all’exordium praescriptionis nel caso di specie) è inammissibile.

Il presupposto logico-giuridico che ne costituisce il fondamento, difatti, è la natura asseritamente solidale dell’obbligazione gravante sullo Stato e sulle Amministrazioni convenute, natura di converso esclusa (sia pur non correttamente in iure) dalla corte di merito (dovendosi ritenere un mero obiter dictum, pronunciato ad abundantiam e ad colorandum quello di cui al f. 12 della motivazione della sentenza impugnata nell’escludere l’efficacia estensiva dell’eccezione di prescrizione sollevata da uno dei condebitori, come affermato da questa Corte con la sentenza 5262/2001), senza che l’odierna ricorrente abbia esplicitamente ed efficacemente contestato tale statuizione, come emerge ictu oculi dalla lettura del quesito sì come formulato, contestazione che costituiva l’indefettibile prius logico-giuridico della successiva questione prescrizionale.

Quanto al denunciato difetto di motivazione – e, in particolare, quanto alla sintesi espositiva del preteso e decisivo vizio argomentativo necessaria per l’esame della relativa doglianza da parte della giudice di legittimità – le sezioni unite di questa Corte hanno espressamente specificato (Cass. ss.uu. 20603/07) l’esatta portata del sintagma “chiara indicazione del fatto controverso” di cui all’art. 366 bis c.p.c. in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: la relativa censura deve contenere, cioè, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Momento di sintesi del tutto omesso in seno al motivo in esame.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; del D.Lgs. n. 257 del 1991; delle Direttive CEE 75/363, 82/76; omessa motivazione su un punto decisivo per la controversia.

Il motivo si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

Vero che il mancato recepimento da parte dello Stato italiano dell’Ordinamento Comunitario non da luogo a responsabilità extracontrattuale, bensì costituisce obbligazione indennitaria derivante da attività non antigiuridica, per cui al soggetto interessato spetta un indennizzo, diversamente parametrato rispetto a quanto dovuto ex art. 2043 c.c..

Vero che in mancanza di una direttiva comunitaria che attribuisca diritti ai singoli, di preciso contenuto, e nella carenza di elementi identificativi di un nesso eziologico tra la condotta omissiva dello Stato nel recepimento dell’ordinamento comunitario e il pregiudizio lamentato dal singoli, non ricorre responsabilità dello Stato stesso, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di formazione specialistica post-universitaria? Il motivo è privo di pregio.

Quanto alla pretesa, erronea qualificazione giuridica in ordine alla pretesa risarcitoria degli odierni controricorrenti, la questione non risulta mai espressamente posta dinanzi al giudice territoriale (che, al folio 12 della sentenza, espressamente discorre di un “accenno all’azione di responsabilità spiegata contro lo Stato italiano”, volta “non a contestare il diritto degli istanti al risarcimento del danno, ma solo a confermare l’intervenuta prescrizione”), nè l’odierno ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del gravame, riferisce in quale fase del giudizio di merito la questione medesima sia stata tempestivamente ed espressamente sollevata ed illegittimamente pretermessa dalla corte capitolina. Quanto alla responsabilità dello Stato per condotta omissiva in presenza di direttive comunitarie attributive, come nella specie, di diritti soggettivi ai singoli, questa corte si è già di recente pronunciata, sempre a sezioni unite, con la sentenza 9174/09, predicativa di un principio di diritto cui il collegio intende dare senz’altro continuità. Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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