Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21496 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15305/2018 promosso da:

Progeco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Pescara, via Cetteo Ciglia 54, presso

lo studio dell’avv. Pietro Alessandrini, che la rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Pescara, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato nella Casa comunale di Pescara, Piazza Italia 1,

rappresentato e difeso dall’avv. Marco De Flaviis in virtù di

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1081/4/14 della CTR dell’Abruzzo, depositata

il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2021 dal Consigliere Dott.ssa REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1081/4/17, depositata il 28/11/2017, la CTR dell’Abruzzo ha rigettato l’appello principale della contribuente e ha dichiarato inammissibile (per tardività) quello incidentale del Comune, in una controversia riguardante l’impugnazione del rigetto della richiesta di riesame di due avvisi di accertamento relativi alla liquidazione di maggiore ICI, riferita agli anni 2007, 2008 e 2009.

La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, ritenendo non dovute le sanzioni e, nel confermare la statuizione di primo grado, la CTR ha affermato che la contribuente aveva formulato nuovi motivi di ricorso nella memoria illustrativa depositata nel giudizio di primo grado, da ritenersi inammissibili e dunque insuscettibili di essere esaminati anche in grado di appello, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.

Il Comune ha resistito con controricorso, depositando anche memoria illustrativa delle proprie difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile, perché formulato per la prima volta nella memoria illustrativa di primo grado, il motivo riproposto in appello concernente la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 5, mentre invece, secondo parte ricorrente, la censura era stata tempestivamente dedotta con l’originario ricorso introduttivo e solo meglio illustrata nella menzionata memoria.

Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella parte in cui la CTR, nel dichiarare l’inammissibilità dei motivi contenuti nelle memorie illustrative del giudizio di primo grado, prospettandoli come nuovi, non è entrata nel merito delle domande che, comunque, erano state già proposte con il ricorso introduttivo in primo grado.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Si deve premettere che, anche quando è dedotto un vizio in procedendo, la parte deve comunque rispettare i requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c. nell’illustrare i motivi di ricorso.

L’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di cassazione, nel caso in cui siano formulate la censure riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), presuppone, infatti, l’ammissibilità del motivo, dovendo la parte indicare in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti (e non in modo generico) il vizio suddetto, in modo tale da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale esclusivamente sulla base della prospettazione operata dalla parte (così Cass., Sez. 6-1, n. 23834 del 25/09/2019; v. anche Cass., Sez. 3, n. 6014 del 13/03/2018).

In effetti, quando è dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, avendo il potere di esaminare direttamente qli atti di causa, ma non può rilevare tale vizio d’ufficio, sostituendosi alla parte a ciò onerata, né può ricercare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento per verificare se vi sia una quale nullità non specificata (Cass., Sez. U, n. 20181 del 25/07/2019).

E’ per questo che, si è precisato, l’onere di indicazione specifica dei motivi di impugnazione – imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, per ogni tipo di vizio (in procedendo o in iudicando) – non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza l’esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere della parte che ricorre al giudice di legittimità di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, posto che il ricorso deve contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al controllo della censura formulata (cfr. Cass., Sez. 5, n. 342 del 13/01/2021).

2.2. Parte ricorrente ha dedotto che la CTR ha erroneamente ritenuto che le censure relative alla violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 5 fossero tardive, e dunque inammissibili, per essere state introdotte per la prima volta nella memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio di primo grado, mentre invece tale memoria conteneva mere argomentazioni difensive, riconducibili al motivo di impugnazione sin dall’origine formulato.

Nel ricorso per cassazione, la medesima parte non ha, tuttavia decritto alcuna delle allegazioni contenute menzionata memoria illustrativa, così impedendo a questa Corte di valutare la novità o meno delle stesse.

Nell’esposizione in fatto, parte ricorrente ha dedotto che “… La Proceco srl, in paerticolare, contestava la violazione degli artt. 1 e 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 concernenti il presupposto dell’imposta ICI e la base imponibile…omissis… In data 01.12.2016, altresì provvedeva a depositare memorie illustrative…”, senza aggiungere alcunché sul contenuto di tali memorie (p. 3 del ricorso).

Nell’illustrazione del motivo, la stessa parte ha riportato gli argomenti contenuti nel ricorso introduttivo, riferiti al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 1 e 5 (riconducibili sinteticamente alla ritenuta assenza di variazioni della base imponibile ICI, nonostante il frazionamento catastale operato) e poi ha aggiunto che “… Le doglianze contenute nella memoria illustrativa che il Giudice di appello ha ritenuto come nuovi motivi non rappresentano altro che un diverso argomentare a sostegno di ragioni già sostenute nel ricorso introduttivo del giudizio. Le stesse infatti si sono limitate’ a precisare, sviluppare ed arricchire argomenti e conclusioni già formulate senza aggiungere domande nuove o eccezioni…”, senza riferire che cosa abbia in concreto scritto nella menzionata memoria (pp. 10 e 11 del ricorso).

Lo stesso generico riferimento alla memoria illustrativa, privo dell’indicazione del suo contenuto, si rinviene più avanti nel testo dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità (p. 12 del ricorso).

In conclusione, la lettura del ricorso non consente di comprendere quali fossero le allegazioni contenute nella più volte menzionata memoria illustrativa, sicché la censura, che richiede la verifica della novità o meno di tali allegazioni, deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità.

3. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

3.1. Il vizio dedotto è denunciato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma viene richiamata la violazione dell’art. 112 c.p.c., la quale e’, però, riferita a un’asserita mancanza di motivazione.

Nell’illustrare il motivo, parte ricorrente dapprima ha riportato la censura formulata in appello, riguardante la dedotta mancanza di motivazione della decisione della CTR, riferita alla ritenuta corretta determinazione della base imponibile da parte dell’Amministrazione e a censure genericamente riferite alla violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 5 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 1. Ha poi aggiunto che “Tale motivo di impugnazione veniva del tutto disatteso dalla CTR di L’Aquila, la quale violava nuovamente il disposto di cui all’art. 112 c.p.c., non pronunciandosi nel merito. La CTR, infatti, come dedotto nel precedente motivo, dichiarava l’inammissibilità delle ragioni esposte nelle memorie illustrative del giudizio di primo grado prospettandole come nuovi motivi. Ometteva, dunque, di entrare nel merito della domanda che, comunque, era già stata posta con il ricorso introduttivo” (p. 13 del ricorso).

Nonostante il riferimento all’omessa motivazione e il richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve pertanto ritenersi che il motivo di ricorso attenga al vizio di omessa pronuncia del giudice di appello ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in ordine alla dedotta assenza di motivazione della decisione di primo grado, come sopra prospettata (cfr. Cass., Sez. 6-5, n. 16170 del 19/06/2018).

3.2. Deve tuttavia rilevarsi che dalla lettura della sentenza impugnata si evince con chiarezza che la CTR si è pronunciata sul difetto di motivazione, prospettato in riferimento alla determinazione della base imponibile.

In particolare, la CTR ha ritenuto che “… la sentenza della Commissione Tributaria provinciale presenta una sufficiente, anche se molto sintetica motivazione. Si dà atto, infatti, nella motivazione che inizialmente la società aveva la titolarità di un unico terreno (n. 69 del foglio 24), ma che, poi, a seguito di accordo di programma con il Comune, aveva effettuato un frazionamento in tre distinte particelle (nn. 581, 582 e 583). Secondo la Commissione Provinciale, con il suddetto frazionamento, pur non essendovi obbligo di una nuova denuncia Ici, anche perché l’amministrazione ben conosceva l’accordo di programma, e quindi trovava applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, tuttavia la base imponibile si era modificata” (p. 4 della sentenza impugnata).

Con riferimento poi alla ritenuta omessa pronuncia sulle deduzioni riportate nella memoria illustrativa, deve escludersi l’esistenza del menzionato vizio, tenuto conto che la CTR non ha omesso di valutare dette deduzioni, ma le ha vagliate, affermandone l’inammissibilità per tardività.

Le allegazioni della parte sono, per il resto, così generiche, che non superano il vaglio di ammissibilità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

6. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 2.900,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione mediante collegamento “da remoto”, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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