Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21496 del 19/09/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21496 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16349-2012 proposto da:
GRAGNANO PELLEGRINO, GRAGNANO ANGELA, in qualità
di eredi di Soriano Maria Rosa, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI MILLE 41/A, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE
PASQUALE, rappresentati e difesi dagli avvocati RESCIGNO
MARIA GRAZIA, RESCIGNO DANIELA giusta delega a margine
del ricorso;
-111~11dcontro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –
3598
Data pubblicazione: 19/09/2013
avverso il decreto n. 50211/09 della CORTE D’APPELLO di ROMA
dell’11/04/2011, depositato il 12/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito l’Avvocato Maria Virginia Romano (delega avvocato Maria
chiede l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 22 febbraio 2012 la Corte di appello
di Roma rigettava la domanda di equa riparazione
proposta ai sensi della legge n. 89 del 2001 da Maria
Rosa SORIANO in relazione alla violazione del termine
ragionevole di durata del processo che la ricorrente
assumeva essersi verificata nell’ambito della causa
civile promossa dalla stessa, unitamente ad altri,
nei confronti di Antonio Ciro Pignariello, avente ad
oggetto i diritti relativi a parti comuni.
Per la cassazione di tale decreto hanno proposto
Grazia Rescigno) difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti e
ricorso Pellegrino ed Angela GRAGNANO, nella qualità
di eredi della Soriano.
Osserva
il
con ordinanza interlocutoria n.
Collegio
10371
che
del
24.1/3.5.2013 la Sezione Sesta Civile – 2 di questa
Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per
Ric. 2012 n. 16349 sez. M2 – ud. 03-05-2013
-2-
(wr
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della
questione, oggetto di contrasto, circa l’idoneità
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
a provare la qualità di erede di chi tale qualità
presenta evidentemente negli stessi termini anche
nel giudizio de quo;
ritenuto,
pertanto,
che l’accertamento circa
l’ammissibilità (o meno) del ricorso potrà essere
adottato all’esito della decisione
delle Sezioni Unite, in attesa della quale la causa
deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sesta – 2 Sezione Civile della Corte suprema di
Cessazione, il 3 maggio 2013.
spenda come parte in giudizio e che tale questione si