Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21496 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20169/2016 proposto da:

Perfume Holdings II S.a.r.l., in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio n.

43, presso lo studio dell’avvocato Curcuruto Monica, (Studio Legale

Chiomenti), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Zimmitti Sebastiano, giusta procura speciale per Notaio

S.M. di (OMISSIS);

– ricorrente –

e contro

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del

Popolo n. 18, presso lo studio dell’avvocato Arossa Fabrizio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bramati Daniela,

Castellani Enrico, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Perfume Holdings II S.a.r.l., in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio n.

43, presso lo studio dell’avvocato Curcuruto Monica (Studio Legale

Chiomenti), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Zimmitti Sebastiano, giusta procura speciale per Notaio

S.M. di (OMISSIS);

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2185/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO

pubblicata il 1.6.2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2020 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale, assorbimento

dell’incidentale condizionato;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Monica Curcuruto, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Enrico Castellani, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2185/2016 depositata in data 1/6/2016, – in controversia promossa, con atto di citazione del dicembre 2009, dalla Perfume Holdings II s.a. r.l. nei confronti di C.M., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni o ad un indennizzo per inadempimento di un impegno, assunto a latere di un patto parasociale, sottoscritto nel giugno 2008 (denominato (OMISSIS), (OMISSIS)) tra la Perfume (rappresentata, in sede di patto, dalla controllante Investindustrial), altre società (tra cui la Urtica Investments Ltd) ed il sig. B., tutti soci della Selective Beauty sas (società che poi era stata ammessa nel luglio 2009 ad una procedura concorsuale in Francia, apertasi nel marzo di quell’anno), finalizzato a regolare i rapporti tra i soci ed a regolamentare opzioni reciproche di acquisto e vendita, tra le socie Urtica e Investindustrial (Perfume), di azioni detenute dalla Investindustrial in CB Holding, anche correlate al trasferimento da parte di altra socia, la Realbourne Ltd, del marchio “(OMISSIS)” (poi venduto, nel gennaio 2009, alla società Mirato spa), entro un certo termine di cui all’art. 8.4 dello (OMISSIS) (che scadeva il 2 giugno 2009, 11 mesi e 15 gg dalla stipula dell’accordo), lettera a latere (denominata “side letter”) del suddetto patto, con la quale il C., socio unico di Urtica, si era impegnato, ex art. 1381 c.c., a fare esercitare alla società Urtica, nel caso di trasferimento del marchio “(OMISSIS)” da parte della Realbourne Ltd, una call option (vale a dire una richiesta ad Investments di vendita di un certo numero di azioni detenute nella CB Holding, al prezzo di 1.000.000,00, cui corrispondeva per Investments la facoltà di esercizio di una put option, vale a dire una richiesta ad Urtica di procedere all’acquisto delle azioni), – ha confermato la decisione del giudice di primo grado del 2011, che aveva respinto tutte le domande attoree.

Si è infatti ritenuto che l’inadempimento di Perfume (Investindustrial) all’obbligo di procedere ad un secondo aumento di capitale fino a 10 milioni di Euro del gruppo Selective Beauty Holding, ai sensi degli artt. 10 del Protocole de Conciliation (sottoscritto nell’aprile 2008 tra le società del Gruppo Selective ed i maggiori creditori della stessa, mediante il quale si era determinato un piano di risanamento della società) e 2.2. del successivo (OMISSIS) del 18/6/2008, al fine di risanare la situazione di crisi della Selective Beauty, aveva legittimato il successivo rifiuto del C. di adempiere all’obbligo assunto nella side letter (a fare esercitare a Urtica la call option di cui all’art. 8.4 dello (OMISSIS)), obbligazione dipendente e subordinata all’aumento di capitale del gruppo Selective Beauty. Le due obbligazioni (di Investments, di effettuare l’aumento di capitale, e del C., assunto nella side letter che presupponeva l’adempimento dell’art. 8.4 dello (OMISSIS)) erano sinallagmaticamente collegate, trovando la seconda la sua causa giustificativa nell’esistenza della prima: essendosi Investments rifiutata di adempiere al secondo aumento di capitale previsto nel Protocollo era giustificato l’inadempimento del C. al proprio impegno assunto nella side letter, essendo ormai divenuto inutile, al fine del risanamento di SHB, l’acquisto delle azioni da parte di Urtica.

Avverso la suddetta pronuncia, la Perfume Holdings II s.a. r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di C.M. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi, cui ha replicato con controricorso la ricorrente principale). Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente principale lamenta, con unico motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’effettiva esecuzione da parte di Perfume dell’aumento di capitale di Selective Beauty per un importo pari ad Euro 15 milioni in data 31/7/2009, secondo i termini convenuti nell’art. 2.2 della (OMISSIS) (diciotto mesi dalla data del closing, vale a dire dalla sottoscrizione, nel giugno 2008, dello (OMISSIS), termine che quindi scadeva in data 19/12/2009), in esecuzione del piano di risanamento della società, approvato dal Tribunale francese di Bobigny, con la sentenza del 21/7/2009 in base alla quale la Holding era stata rimessa in bonis, fatto questo allegato e documentato sia in primo grado sia in appello.

2. Il ricorrente incidentale C. lamenta, con un motivo di ricorso incidentale condizionato (sub C), ma da esaminare, a suo avviso, con priorità rispetto al ricorso principale, l’inammissibilità per tardività, ai sensi degli artt. 163,183 e 345 c.p.c., della deduzione da parte di Perfume in ordine all’effettuazione del secondo aumento di capitale (svolta, in primo grado, soltanto nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3) e delle produzioni documentali effettuate dalla stessa parte tardivamente nel giudizio di appello.

Con un ulteriore motivo di ricorso incidentale, il C. lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 100, 343 e 92 c.p.c., in punto di operata compensazione parziale per un terzo delle spese di lite per effetto della soccombenza reciproca delle parti a seguito del rigetto anche del gravame incidentale proposto dal C., atteso che il motivo di appello incidentale (relativo alla questione della legittimazione attiva della Perfume) doveva ritenersi condizionato e quindi da esaminare solo nel caso di accoglimento dell’appello principale.

3. L’unica censura del ricorso principale è inammissibile.

Invero non si verte in ambito di omesso esame di fatto decisivo, in quanto sia il Tribunale che la Corte d’appello (che ne ha confermato la decisione) hanno ritenuto che al 2 giugno 2009 (termine previsto dall’art. 8.4 dello (OMISSIS) per l’esercizio della call option da parte di Urtica e per l’adempimento dell’impegno assunto nella side letter dal C.) i partecipanti al patto parasociale del giugno 2008, lo (OMISSIS), erano consapevoli del fatto che ogni ulteriore apporto finanziario sarebbe stato inutile per il risanamento di SHB, previsto nel Protocole de Conciliation dell’aprile 2008 (il cui obiettivo era appunto la ristrutturazione del Gruppo Selective Beauty), stante il rifiuto di Investments di procedere per tempo (“nei termini”, come da sentenza impugnata) al secondo aumento di capitale e l’inevitabile avvio, nel marzo 2009, di una procedura concorsuale guidata dinanzi al Tribunale di Bobigny, denominata Redrsement Judiciaire, che, con sentenza del luglio 2009, aveva approvato un piano di risanamento proposto dai soci della SHB.

In sostanza, la Corte d’appello non ha omesso l’esame del fatto rappresentato dalla sottoscrizione, nel luglio 2009, nell’ambito della procedura concorsuale ormai apertasi nel marzo 2009, di un aumento di capitale della Selective Beauty, da parte di Perfume Holdings, socio unico di SHB, per un importo pari a 15 milioni di Euro, ma lo ha ritenuto, implicitamente, non decisivo, in quanto adottato solo nell’ambito della procedura concorsuale guidata, successivamente e quindi al di fuori del Protocole de Conciliation, costituente il presupposto degli obblighi assunti dai soci nello (OMISSIS) e dal C. nella side letter allo scopo di conferire un apporto finanziario utile per il piano di risanamento di Selective Beauty, che contemplava un primo aumento di capitale fino a 40 milioni ed un secondo aumento, ove ritenuto necessario, fino a 10 milioni di Euro, prima ed al di fuori di quello poi approvato, in sede giudiziale, dal Tribunale di Bobigny, allorchè già vi era lo stato di dissesto della società.

In ogni caso, essendo stati i fatti (il verbale assembleare del 31/7/2009 ed i provvedimenti del Tribunale di Bobigny), pur verificatisi anteriormente alla stessa instaurazione del giudizio di primo grado, nel dicembre 2009, allegati in primo grado solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. e tardivamente documentati in appello, la Corte di merito non aveva alcun obbligo di esaminarli, neppure al solo fine dichiarane l’inammissibilità.

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale del C. è di conseguenza assorbito: la Corte d’appello non ha esaminato l’eccezione di tardività della deduzione da parte della Perfume della sottoscrizione nel luglio 2009 di un aumento di capitale per 15 milioni di Euro di SHB e della correlata produzione documentale effettuata, ritenendo implicitamente il fatto dedotto e rappresentato dalla parte appellante non decisivo e comunque la circostanza solo tardivamente documentata.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

La compensazione parziale delle spese di lite (per un terzo) è stata operata in applicazione del principio di soccombenza reciproca in conseguenza del rigetto dell’unico motivo di appello incidentale in punto di legittimazione attiva della Perfume sollevato dal C..

Si trattava di eccepita carenza di titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio, che è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, reiterata in appello dall’appellante incidentale, il quale invocava preliminarmente l’inammissibilità “dell’odierna iniziativa giudiziale, per essere stata proposta da un soggetto del tutto privo di legittimazione attiva”, e costituiva quindi una questione preliminare di merito da esaminare dalla Corte d’appello (cfr. S.U. 2951/2016; Cass. 16904/2018).

6. Per tutto quanto sopra esposto vanno respinti il ricorso principale e quello incidentale. Stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA