Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21495 del 19/09/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21495 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15496-2012 proposto da:
PISANO BENITO, PISANO COSTANZO, PISANO ELIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo
studio dell’avvocato PRECENZANO FRANCESCO, rappresentati e
difesi dagli avvocati ANTONELLO SALCE, ZANNO DARIO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –
1516
Data pubblicazione: 19/09/2013
avverso il decreto n. 181/2011 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO del 25/10/2011, depositato il 23/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito l’Avvocato Zanno Dario difensore dei ricorrenti che fa presente
rimette alla decisione della Corte;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Quanto segue:
– Elio, Costanzo e Benito PISANO hanno proposto
ricorso per cassazione avverso il decreto del 13
novembre 2011 della Corte di appello di Campobasso
pronunciato nel’ ambito del giudizio di equa
riparazione proposto dagli stessi ricorrenti,
articolato
su
tre
motivi,
non
costituita
l’amministrazione intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto segue:
Il ricorso per cassazione risulta notificato al
Ministro della giustizia presso l’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Campobasso, anziché presso
l’Avvocatura generale dello Stato in Roma;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte,
qualora la notificazione del ricorso per cassazione
Ric. 2012 n. 15496 sez. M2 – ud. 03-05-2013
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di aver erroneamente notificato il ricorso all’Avvotura Distrettuale, si
proposto nei confronti della Pubblica Amministrazione
sia affetta da nullità perché effettuata presso
l’Avvocatura distrettuale, anziché presso l’Avvocatura
generale dello Stato, deve ordinarsi
291 c.p.c. che, se eseguita, ha l’effetto di sanare
tale nullità impedendo la decadenza dall’impugnazione
(cfr., ex plurimis, l’ordinanza interlocutoria n.
15062 del 2006).
P.Q.M.
Visto
1′ art.
291
c.p.c.,
comma
1,
dispone
la rinnovazione della notificazione del ricorso alla
Avvocatura generale dello Stato a cura dei ricorrenti,
fissando all’uopo il termine perentorio di novanta
giorni decorrenti dalla comunicazione della
presente ordinanza.
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Vi – 2 Sezione civile della Corte di Cessazione, il 3
maggio 2013.
la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art.