Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21495 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18213/2016 proposto da:

A2A S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 259, presso lo

studio dell’avvocato Passalacqua Marco, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Allavena Vittorio, Roli Mario, Villa

Alberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 113,

presso lo studio dell’avvocato Di Battista Giovanni, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bondioni Massimo,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A2A S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 259, presso lo

studio dell’avvocato Passalacqua Marco, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Allavena Vittorio, Roli Mario, Villa

Alberto, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 434/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2020 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Emanuela Spinelli, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 434/2016, depositata in data 11/5/2016, – in controversia promossa da C.R. nei confronti della A2A spa al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati al primo con la revoca, ritenuta senza giusta causa, dalla carica di Presidente del Consiglio di sorveglianza della società convenuta, adottata con Delib. assembleare del 3/6/2009, – ha confermato la decisione di primo grado, assunta con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., che aveva accolto la domanda attorea, ritenendo la revoca priva di giusta causa (in difetto di enunciazione nell’ordine del giorno delle ragioni della revoca originariamente prevista nell’assemblea del (OMISSIS), non rilevando i motivi enunciati nel comunicato stampa dell’aprile 2009, non essendo ammissibile la revoca degli amministratori quotate per motivi politici, e non costituendo giusta causa nè i gravi fatti verificatisi nel corso dell’assemblea del (OMISSIS) nè le spiegazioni date nel corso dell’assemblea del 3/6/2009 dal Dott. M.) e condannando la società al pagamento all’attore di Euro 1.000.000,00, a titolo di risarcimento danni.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che i cosiddetti “gravi fatti” verificatisi nel corso dell’assemblea del (OMISSIS) (ossia la decisione del Presidente C. di escludere dal voto i Comuni di Brescia e di Milano, soci di maggioranza di A2A, poi riammessi con un provvedimento cautelare d’urgenza), solo menzionati nel corso dell’assemblea del 3/6/2009 dal Dott. M. e dal Ci., intervenuti quali delegati per i Comuni di Milano e Brescia, come anche le ragioni ulteriori allegate in sede assembleare (il venir meno del rapporto fiduciario o la mancanza di dialogo tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza) non erano stati adeguatamente descritti nel corso della discussione sulla revoca (tanto che altri membri del consiglio di sorveglianza avevano chiesto nel corso dell’assemblea spiegazioni ed integrazioni), cosicchè, sebbene astrattamente indicativi della rottura del rapporto fiduciario tra il Presidente ed i due Comuni, soci di maggioranza, non potevano essere esaminati dalla Corte di merito per mancanza di chiarezza sulle ragioni poste a base della revoca del C. e degli altri membri; inoltre, non era stata efficacemente censurata dall’appellante la statuizione del Tribunale in ordine alla illegittimità di una revoca degli amministratori di società quotate in borsa per motivi latamente politici (il cambio di maggioranza politica nel governo dell’ente pubblico socio), in difetto di circostanza oggettive che comprovassero la paralisi organizzativa della società; in punto di quantum liquidato, la Corte respingeva poi sia il gravame principale della A2A sia quello incidentale del C., ritenendo corretta l’operata esclusione del rilievo della sopravvenuta modifica dei compensi e congruo il danno liquidato.

Avverso la suddetta pronuncia, la A2A spa propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.R. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo). Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente principale lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione contraddittoria in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per avere la Corte di merito, da un lato, ritenuto che i fatti gravi verificatisi nel corso dell’assemblea del (OMISSIS), oggetto di una delibazione sommaria da parte del Tribunale in sede di ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., potevano essere indicativi della rottura del pactum fiduciae tra il Presidente ed i soci di maggioranza e, dall’altro lato, affermato che tali fatti non erano stati “esplicitati ed affrontati” nel corso della discussione in assemblea sulla revoca, pur avendo dato atto che il Dott. M., delegato dal Comune di Brescia, ed il Dott. Ci. avevano svolto interventi spiegando le ragioni della richiesta di revoca; con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., sul giudicato interno, avendo la Corte d’appello confutato quanto accertato dal Tribunale in ordine alla effettiva compiuta deduzione e trattazione, nel corso dell’assemblea del 3/6/2009, dei fatti accaduti il (OMISSIS) e nei giorni successivi (ritenuti tuttavia non integranti una giusta causa di revoca), fondanti la revoca, basando invece la decisione sul presupposto dell’inesistenza dell’indicazione di qualsivoglia causa di revoca nell’assemblea del 3/6/2009.

2. Il ricorrente incidentale C. lamenta la violazione “all’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 2383,2389 e 1226 c.c.”, nella parte in cui la Corte di merito ha escluso il diritto del C. al pieno risarcimento del danno (chiesto nella misura di ulteriori Euro 333.876,72, rispetto a quanto già liquidato in primo grado), in quanto lo stesso avrebbe beneficiato della possibilità di trovare altri incarichi sostitutivi, laddove “molti degli incarichi” erano stati assunti dal C. in data antecedente alla revoca subita (come da documenti nn. 17 – 22 prodotti nel giudizio di merito).

3. La prima censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte, in un recente arresto (Cass. 22232/2016), hanno precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Giova rammentare che l’art. 2383 c.c. prevede il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno per il caso di revoca anticipata dalla carica senza giusta causa.

Al riguardo, questa Corte ha chiarito che la giusta causa di revoca consiste nell’esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate dall’amministratore, le quali pregiudicano l’affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento dei compiti della carica, e dunque nella compromissione del “rapporto fiduciario” (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037; 23 marzo 2017, n. 7475;15 ottobre 2013, n. 23381; 14 maggio 2012, n. 7425; 5 agosto 2005, n. 16526; 7 agosto 2004, n. 15322; 21 novembre 1998, n. 11801; 22 giugno 1985, n. 3768). Non sono sufficienti mere divergenze o attriti con gli altri amministratori, ove si tratti di contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, da risolversi all’interno di tale organo collegiale (Cass. 22 giugno 1985, n. 3768), essendo dunque necessario che sia compromesso il rapporto di fiducia, in ragione di fatti contestati integranti un grave inadempimento o una condotta contraria a correttezza, tali da pregiudicare il pactum fiduciae.

Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell’amministratore di società di capitali, ai sensi dell’art. 2383 c.c., comma 3, devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori (Cass. 23557/2008; Cass.2037/2018).

Ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava sulla società l’onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, quale fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037).

Relativamente poi alle società per azioni partecipate da ente locale, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 1237/2015) hanno precisato che “la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 c.c., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius”, non jure impedì, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, comma 13, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135. L’amministratore revocato dall’ente pubblico, come l’amministratore revocato dall’assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell’art. 2383 c.c., non anche la tutela “reale” per reintegrazione nella carica, in quanto l’art. 2449 c.c. assicura parità di “status” tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica” (v. anche Cass. SU. 29078/2019).

Tanto premesso in generale sul tema, la sentenza impugnata non è affetta da motivazione del tutto illogica, incoerente e quindi apparente, avendo la Corte di merito rilevato argomentatamente che anche le spiegazioni emerse nel corso della discussione nell’assemblea del 3/6/2009 non erano state, dai delegati dei Comuni soci di maggioranza della società (in particolare, il Dott. M., il quale aveva insistito sui gravi fatti accaduti nel corso dell’assemblea del (OMISSIS), nella quale era originariamente prevista la revoca degli amministratori), adeguatamente e sufficientemente descritte, con chiarezza, così da costituire mere affermazioni di principio, tanto che diversi altri partecipanti all’assemblea avevano chiesto spiegazioni.

La motivazione non risulta contraddittoria, in quanto in riferimento alla rottura del pactum fiduciae la Corte di merito ha solo detto che i fatti descritti avrebbero potuto essere indicativi della rottura, ma, nello specifico, in ogni caso, era mancata una chiara esplicitazione delle ragioni della revoca.

4. La seconda censura è infondata. Invero, non risulta violato il giudicato interno in quanto tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello hanno ritenuto, accogliendo la domanda del C. fondata sull’inesistenza di una giusta causa di revoca, mancante una giusta causa di revoca del Presidente C.; più specificatamente, la Corte d’appello ha rilevato che non era stata efficacemente censurata dall’appellante la statuizione del Tribunale in ordine alla illegittimità di una revoca degli amministratori di società quotate in borsa per motivi latamente politici (il cambio di maggioranza politica nel governo dell’ente pubblico socio), in difetto di circostanza oggettive che comprovassero la paralisi organizzativa della società.

In ogni caso, anche volendo ritenere che il Tribunale avesse sostenuto che “i fatti accaduti nel corso dell’assemblea del (OMISSIS) e nei giorni successivi fossero stati dedotti e trattati nell’assemblea del 3/6/2009”, non si trattava di una statuizione costituente giudicato interno ma di una mera argomentazione (cfr. Cass. 4732/2012: “Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione”; conf. Cass. 21566/2017), all’esito della quale il giudice di primo grado aveva comunque ritenuto che le ragioni di opportunità, correlate al mutamento del quadro politico dei soci di maggioranza, non integrassero una giusta causa di revoca, non essendo sfociate in una paralisi organizzativa e gestionale della società. La Corte di merito, pur espressamente condividendo il ragionamento del primo giudice ha aggiunto un’ulteriore ratio decidendi, incentrata sulla mancanza di una chiara esposizione e discussione in assemblea delle ragioni della revoca.

5. L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente incidentale si limita a lamentare, sul quantum liquidato dalla Corte di merito (e dal Tribunale) a titolo risarcitorio per la revoca dell’incarico di presidente del Consiglio di sorveglianza senza giusta causa, che molti degli altri incarichi sarebbero stati assunti dal medesimo in data antecedente alla revoca subita e non avrebbero comportato alcun compenso, facendo tuttavia solo un generico richiamo al contenuto di documenti prodotti nel giudizio di merito. Inoltre, con i vizio motivazionale invocato si è dedotta in realtà una violazione di legge su questione di diritto, vale a dire i criteri di liquidazione del danno.

6. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale e quello incidentale. Stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA