Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21494 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 27/07/2021), n.21494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG. 23637/2015, proposto da:

F.D., rappresentata e difesa dall’avv.to Filippo

Visocchi, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via

Agostino De Pretis n. 60, presso lo studio legale dell’avv.to

Donatella Cere’, giusta procura il calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– resistente –

Avverso la sentenza n. 1374/39/15 della Commissione tributaria

Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata in

data 09/03/2015, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2021

dalla Dott.ssa D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Frosinone, che a sua volta aveva accolto il ricorso di Daniela F. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS), per l’anno 2005, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

2. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di cui in epigrafe, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato at’tre motivi così rubricati:

“A) Nullità della sentenza impugnata ex art. 156 c.p.c., comma 2, palese contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo”.

“B) Motivazione carente e/o insufficiente – nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

“C) Nullità dell’accertamento impugnato per inesistenza della sottoscrizione giusta sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015”.

3. L’Amministrazione finanziaria deposita “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

4. Successivamente, con nota depositata in cancelleria in data 14 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate deposita atto di diniego dell’istanza di condono, avanzata dalla contribuente del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136, per mancato pagamento del dovuto. Allega all’uopo la notificazione alla contribuente di tale atto, avvenuta in data 30/03/2020, nonché l’istanza di condono di F.D., pervenuta in data 31/05/2019, relativa all’accertamento oggetto di causa (n. (OMISSIS)).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. A mente del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali e, da tale data, scatta il termine di sessanta giorni per l’impugnazione del diniego dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Se la parte interessata non impugna il diniego nei termini, ha comunque la possibilità, ai sensi del successivo comma 13, di richiedere la trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020; in mancanza di tale istanza, il processo è dichiarato estinto.

2. Nella specie, il diniego avverso l’istanza di condono del 31/05/2019 risulta notificato a F.D. in data 30/03/2020 (v. relata di notifica a mezzo posta e avviso di ricevimento dell’atto di diniego a mezzo raccomandata) e, quindi, nei termini. Viceversa, F.D. non ha proposto impugnazione avverso l’atto di diniego, né ha avanzato istanza di trattazione. Ne consegue l’estinzione del giudizio.

3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo, pari a quello previsto per legge, se dovuto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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