Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21494 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16398/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Rasella n. 155, presso lo

studio dell’avvocato Montinari Micael, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., in persona del procuratore M.M.,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 22, presso

lo studio dell’avvocato Riccio Andrea, rappresentato e difeso

dall’avvocato Militerni Innocenzo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4969/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2020 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4969/2015, depositata in data 28/12/2015, – in controversia promossa da C.A., socio della (OMISSIS) srl (di seguito, (OMISSIS)), nei confronti della suddetta società, e concernente impugnazione della Delib. approvazione del bilancio al 31/12/2007, assunta dall’assemblea dei soci della convenuta il 23/7/2009, per mancanza di trasparenza e chiarezza, non recando essa traccia della somma di Euro 330.400,00, già appostata nel bilancio del 2006 tra i conti d’ordine sotto la voce “impegni verso terzi”, quale emolumento spettante al C. come ex consigliere di amministrazione della MH Milano srl, incorporata nella società (OMISSIS), dal 1998 al 2003, – ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda del C., annullando la Delib. impugnata, e quella riconvenzionale della società, così condannando il C. alla restituzione alla società della somma di Euro 300.000,00, somma di cui il medesimo si era indebitamente appropriato, oltre interessi.

In particolare, i giudici d’appello, respinto il gravame incidentale della società (in punto di decadenza del socio dal potere di impugnare la Delib. assembleare e di sussistenza della affermata nullità) ed accolto quello principale del C., hanno dichiarato nulla la Delib. assembleare del 2007 ed inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dalla società (di condanna del C. alla restituzione di somme indebitamente prelevate dai conti societari ed al risarcimento dei danni per errate contabilizzazioni), per difetto di collegamento oggettivo con la domanda principale.

In ordine alla questione della validità della Delib. impugnata, la Corte di merito ha evidenziato che il giudice di primo grado non aveva attributo natura di ricognizione di debito alla voce contabile “impegni verso terzi” appostata nel bilancio del 2006 tra i conti d’ordine e specificata nella nota integrativa, costituendo essa semmai un atto giuridico, con valenza di ricognizione interruttiva della prescrizione in ordine alla manifestazione di consapevolezza dell’esistenza di uno specifico debito verso il C., quale ex consigliere, rilevando che comunque oggetto del giudizio non era l’accertamento del credito vantato dal C. e quindi l’efficacia probatoria di tale annotazione contabile quale manifestazione volitiva della società, ma l’accertamento dell’invalidità della Delib. dell’assemblea per mancanza di chiarezza e, nella specie, tale vizio sussisteva stante la mancata indicazione, nel bilancio successivo del 2007 e nella relativa nota integrativa, della sorte del credito del 2006, comunque indicato nei conti d’ordine dell’anno prima, relativi al bilancio regolarmente approvato con Delib. non impugnata, ovvero la mancata indicazione della correzione dell’asserito errore, sostanziale o contabile, apportata al precedente bilancio; in relazione poi ad una sentenza del Tribunale di Milano del 2012, resa in altro giudizio, che aveva negato nel merito l’esistenza del credito iscritto nella voce “conti d’ordine” del bilancio della società, tale pronuncia riguardava le postazioni contabili di cui ai bilanci 2004 e 2005 e non anche la posta riportata nella nota integrativa del bilancio relativo all’esercizio 2006. In ultimo, ad avviso della Corte di merito, non rilevavano i chiarimenti in merito alla correzione dei conti d’ordine resi durante l’assemblea del 23/7/2009, sia perchè la circostanza era stata allegata e documentata, con i verbali relativi, soltanto in appello, sia perchè “le risultanze dei verbali assembleari non integrano i bilanci e non sono soggette ad approvazione per cui non valgono ad escludere la mancanza di chiarezza del bilancio” e comunque, nello specifico, nel verbale indicato si faceva solo generico riferimento a modifiche apportate nei conti d’ordine, non meglio specificate, con indicazione delle ragioni delle suddette modifiche.

Avverso la suddetta pronuncia, la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di C.A. (che resiste con controricorso). Il controricorrente ha depositato memoria (dando, tra l’altro, atto dell’intervenuto fallimento della società ricorrente).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2423e 2423 bis c.c., non avendo la Corte d’appello tenuto conto del fatto che la società aveva operato con la cancellazione della voce “crediti verso terzi” nei conti d’ordine (aventi una mera funzione informativa e non natura patrimoniale, non influendo sul risultato economico d’esercizio) del bilancio del 2006, nel pieno rispetto del principio contabile nazionale n. 29, approvato dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) nel 2005, applicabile ratione temporis, avete funzione integrativa dei principi civilistici in materia di bilancio, in merito alla correzione degli errori non determinanti, in quanto inidonei a rendere inattendibile il bilancio (e tale essendo l’inserzione in detta voce dei crediti vantati dal C.); con il secondo motivo, si lamenta poi l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dall’inesistenza del credito vantato dal C., come accertato con sentenza della Corte d’appello di Milano n. 321/2015, prodotta in giudizio e ora passata in giudicato, per difetto di una Delib. assembleare attributiva del compenso per l’attività prestata; infine, con il terzo motivo, si denuncia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di altro fatto decisivo rappresentato dai chiarimenti, in merito alla cancellazione della voce “conti d’ordine” del bilancio 2006 (frutto peraltro di un errore compiuto dallo stesso C. in qualità di responsabile della redazione dei bilanci negli anni recedenti), avvenuti durante l’assemblea sociale del 23/7/2009 e documentati dai relativi verbali.

2. La prima censura è inammissibile.

Assume la ricorrente che secondo il principio contabile n. 29 (elaborato dall’OIC nel luglio 2005, applicabile ratione temporis) la correzione (rectius, l’eliminazione) nel bilancio 2007 della voce “conti d’ordine” presente nel bilancio del 2006 relativamente all’impegno assunto dalla società verso il C. poteva essere eseguita senza alcun chiarimento o spiegazione nella relativa nota integrativa (essendovi mera “facoltà” dei redattori del bilancio di “fornire informativa circa le eventuali correzioni apportate nel corso dell’esercizio per errori rilevati su bilanci di esercizi precedenti”), trattandosi di un errore non determinante, in quanto nel suddetto Principio contabile sono definiti errori determinanti solo quegli errori che abbiano un effetto talmente rilevante sui bilanci su cui essi sono stati commessi che i bilanci medesimi non possano più essere considerati attendibili.

In generale, i principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo italiano di contabilità (OIC) sono regole tecniche (Cass. 400/2013) che non hanno valore regolamentare e non sono vincolanti, ma sono di ausilio nell’interpretazione, fornendo utili indicazioni per la corretta applicazione delle norme legislative in tema di bilancio.

Orbene, l’invocata violazione di legge (secondo l’assunto della ricorrente, degli artt. 2423 e 2423 bis c.c., per come interpretabili alla luce del principio contabile n. 29 dell’OIC del luglio 2005) è inammissibile, non essendo efficacemente censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto nulla la Delib. di approvazione del bilancio 2007 per violazione dei principi cardine di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, non essendo stata fornita alcuna spiegazione nel bilancio e nella relativa nota integrativa nè della sorte del credito del 2006, comunque indicato nei “conti d’ordine” dell’anno prima, relativi al bilancio regolarmente approvato con Delib. non impugnata, nè della correzione dell’asserito errore, sostanziale o contabile, apportata al precedente bilancio.

Vero che la funzione dei conti d’ordine che si dovevano iscrivere in calce allo stato patrimoniale, ante Riforma di cui al D.Lgs. n. 139 del 2015 (che ha previsto l’inserzione delle relative informazioni nella nota integrativa, ex art. 2427 c.c., comma 1, n. 9), era soltanto quella di informare (i soci anzitutto ed i terzi) sull’esistenza di rischi ed impegni futuri, non incidenti attualmente sulla consistenza dello stato patrimoniale (recitava l’art. 2424 c.c., comma 3: “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate…; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”, nel genus dei conti d’ordine vanno ricondotti gli impegni ed i beni di terzi). Tuttavia, nonostante la loro neutralità sul piano della consistenza patrimoniale della società (in quanto concernono operazioni giuridicamente perfezionatesi ma attualmente neutrali per la determinazione dei saldi di bilancio e suscettibili di incidere sugli stessi negli esercizi successivi, ad es. contratti ad esecuzione differita o di durata), i conti d’ordine sono utili per valutare sul piano qualitativo la situazione patrimoniale e reddituale della società e la loro evoluzione futura in rapporto, per quanto qui interessa, agli impegni assunti dalla società ed ai rischi conseguenti e riflettono apprezzabili esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio.

Ora la scelta delle operazioni da indicare nei conti d’ordine, all’epoca in calce allo stato patrimoniale, era indubbiamente rimessa alla discrezionalità del redattore del bilancio ma con l’unico limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell’informazione contabile, che, nella specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto violato, in difetto di alcuna spiegazione della sorte del credito del C., indicato nel bilancio del 2006 in rapporto anche all’entità e particolare significatività delle operazioni cui la voce “impegni verso terzi”, presente nel bilancio 2006, si riferiva.

3. Gli ultimi due motivi sono del pari inammissibili.

Non ricorre invero un vizio di omesso esame di fatto decisivo, avendo la Corte d’appello esaminato tutte le questioni ed i fatti storici allegati (la sentenza del Tribunale di Milano resa in altro giudizio, attualmente passata in giudicato, ed i chiarimenti resi nell’assemblea del luglio 2009 in ordine alla voce di credito del C.), ritenendo comunque violato il principio di chiarezza sulle ragioni dell’eliminazione di quella voce di credito indicata nel precedente bilancio.

Va poi considerato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. 8053/2014).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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