Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21493 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21493 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

ORDINANZA
q

sul ricorso 23677-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DADDABBO ANTONIA;
– intimata avverso la sentenza n. 4811/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 27.9.2010, depositata il 04/10/2010;

G2-45

Tt5-

Data pubblicazione: 19/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuele De Rose che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 23677 sez. ML – ud. 04-07-2013
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 4 luglio 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta
a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con ricorso al Tribunale di Bari, Antonia Daddabbo, operaia agricola a
tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps, chiedendo venisse ac-

certato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione per l’anno
2001; la ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione le era stato
corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato
all’anno 1995 – sosteneva che tale trattamento doveva essere invece calcolato,
ai sensi del D. Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso l’elemento denominato
t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.
La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado, mentre la Corte
d’appello di Bari, con sentenza depositata il 4 ottobre 2010, l’ha accolta integralmente.
Avverso detta sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione — notificato in data 28-30 settembre 2011 -, con tre motivi.
La parte intimata non si è costituita in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche
e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno
2009 n. 69.
Col primo motivo, l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 47 D.P.R.
30 aprile 1970 n. 639 e successive modificazioni.
Col secondo e col terzo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n.
111/2011 e, in via subordinata, degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai
agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6, comma 4°, lettera a) del

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d.lgs. n. 314/97 nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’
artt. 4 commi 10 0 e 11 0 legge 297/82, censura, in via logicamente subordinata,
la sentenza unicamente per avere incluso nella retribuzione da prendere a base
per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche la voce denominata
“quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere essa — contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale — effettiva natura di retribu-

zione differita.
Il ricorso è manifestamente fondato nel secondo e terzo motivo, qui trattati unitariamente, con conseguente assorbimento del primo, il cui esame, sebbene preliminare, cede, per ragioni di economia processuale, a fronte della
manifesta fondatezza degli altri.
In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente enunciato, ad
es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie analoghe a quella
in esame, il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla
precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di
TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della
volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29
luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che
detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulan-

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ti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva.”
Si rileva altresì, in proposito, che recentemente il significato della norma di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 146 del 1997 individuato dalla giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che all’art. 18, comma
18° del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 dello stesso anno, ha

specificato che “L ‘art. 4 del D. Lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l ‘art. 1, comma 5°
del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modifìcazioni dalla legge 11
marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso andrebbe accolto,
con conseguente rigetto integrale della domanda originaria.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia
fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, accogliendo pertanto,
per quanto di ragione, il ricorso e cassando la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto delle domande della parte intimata relativamente alla inclusione del t.f.r. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione. Tenuto conto della incidenza decisiva della legge interpretative sul consolidarsi della soluzione qui ritenuta della questione oggetto del giudizio, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero processo.
P. Q. M.

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La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda della parte intimata, quanto alla inclusione del t.f.r. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compen-

)(

sa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013

Il Presidente

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