Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21493 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 18/10/2011), n.21493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DAMA S.R.L. (OMISSIS) in persona dell’amministratore e legale

rappresentante pro tempore, D.P. (OMISSIS),

D.A. (OMISSIS), GM GENERAL MECCANICA S.R.L.

(OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore

CAMET S.R.L. (OMISSIS) in persona del SUO rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, Via TRIONFALE 5637,

presso lo studio dell’avvocato COLANGELI GIORGIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato MILETI GIUSEPPE giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

D.P.D. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

D.P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCCA 12, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE LONGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINO ANTONIO giusto

mandato in atti;

– ricorrenti incidentali –

e contro

CAMET S.R.L. (OMISSIS), D.P. (OMISSIS),

DAMA S.R.L. (OMISSIS), GIVI GENERAL MECCANICA S.R.L.

(OMISSIS), D.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 149/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 13/06/2008 R.G.N. 57/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato MILETI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato COSTANTINO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso con l’inammissibilità di entrambi

i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 7-8-10 giugno 2004 D.P. D. conveniva in giudizio la Ca.me.t. in liquidazione, la Da.ma. Srl, la G.M. srl nonchè D.A. e D. P. esponendo che, in esito ad una controversia di lavoro con la Carnet Srl ed al successivo fallimento di trattative di bonario componimento, aveva proceduto a pignorare alcuni immobili della società venendo ad apprendere nell’occasione che la Carnet, già prima del pignoramento, aveva venduto i propri beni, in parte alla GM, in parte alla Da.ma., soggetti diversi che erano però collegati a P. ed D.A., soci anche della Carnet. Ciò premesso, chiedeva la declaratoria di simulazione assoluta dei contratti di compravendita indicati in citazione o in subordine di inefficacia nei suoi confronti nonchè pronunciarsi l’annullamento per vizi della volontà di una scrittura privata da lui sottoscritta e rilasciata alla Carnet, contenente la sua rinuncia ai diritti acquisiti sulla base delle sentenze pronunciate in esito alla controversia di lavoro nonchè infine condannarsi i convenuti al risarcimento danni in suo favore. In esito al giudizio il Tribunale di Larino rigettava le domande attrici. Avverso tale decisione il D. P. proponeva appello ed, in esito al giudizio, la Corte di Appello di Campobasso con sentenza depositata in data 13 giugno 2008, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava inefficaci nei confronti del D.P. due contratti di compravendita, in data 26.10 e 13.11.2001 intercorsi tra la Carnet e rispettivamente la Gm srl e la Dama srl. Avverso la detta sentenza la Carnet, la Dama, la GM, D.A. e D.P. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso il D.P., il quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale in tre motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Sempre in via preliminare, deve premettersi che il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Passando all’esame del ricorso principale, va rilevato che con la prima doglianza, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., i ricorrenti hanno concluso il motivo di impugnazione con quesiti multipli invitando la Corte di Cassazione a dire quali siano gli elementi oggettivi e soggettivi idonei a determinare la inefficacia di un contratto traslativo ai sensi dell’art. 2901 c.c.; se le condizioni poste dalla norma citata “debbano sussistere congiuntamente e quale debba essere il grado di conoscenza che il debitore deve avere sul pregiudizio da arrecare al creditore”; “in caso di atto anteriore al credito, quale debba essere la prova della dolosa partecipazione del terzo”.

Con la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., i ricorrenti hanno quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte di Cassazione, quali siano i limiti della prova presuntiva semplice e quali criteri il giudice del merito debba seguire nel caso di difetto di elementi probatori diretti, e soprattutto se i criteri della gravità, della precisione e della concordanza debbano sussistere congiuntamente e se debbano essere enunciati rigorosamente nel provvedimento del giudice che se ne avvale”.

Con l’ultima doglianza, i ricorrenti hanno concluso il terzo motivo di impugnazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., con il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se il giudice dell’appello, nel riformare in tutto o in parte la sentenza impugnata, non debba tener conto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, dell’esito complessivo della lite, valutando e proporzionando le spese, in relazione a ciascuna domanda accolta e/o respinta”.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i quesiti multipli formulati con riferimento alla prima censura non sono ammissibili (così Cass. n. 547/08, Cass. n. 1906/08); i quesiti formulati con riferimento alle successive doglianze non solo non contengono le informazioni necessarie a consentire una risposta utile alla definizione della controversia ma si esauriscono in generici interpelli della S.C.. E ciò, nonostante il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il ricorrente ha l’onere di procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, formulando un quesito che deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (cfr S.U. n. 3519/2008).

Quanto al ricorso incidentale, va rilevato che la prima doglianza per omessa motivazione è stata conclusa dal ricorrente con un quesito di diritto con cui ha chiesto se la sottoscrizione di un documento, il cui contenuto sia stato denunciato dal firmatario come estorsione, tentata e consumata, rispettivamente prima e dopo la firma, possa essere qualificata come volontà effettiva. Con le due successive doglianze, entrambe articolate sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente incidentale ha rispettivamente chiesto: a) “Se la lungaggine giudiziaria dolosamente e scorrettamente costruita e coltivata dal debitore – altresì questa ancora successiva a sentenza del Giudice immediatamente esecutiva tra le parti – possa o meno integrare vizio di una volontà che al soggetto creditore viene chiesto di manifestare con sottoscrizioni invece non dovute e non necessarie ai fini del concreto e possibile soddisfacimento dei suoi diritti riconosciuti in sentenza”; b) “Se la iniziativa giudiziaria del debitore, successiva a sentenza di sua condanna al pagamento dello stesso debito e chiaramente volta alla ulteriore lungaggine giudiziaria, perchè meramente formale, giacchè proposta oltre i termini perentori di legge ed in aperto contrasto con le fondamentali norme processuali, determinando tuttavia in concreto il mancato soddisfacimento del diritto del creditore stabilito dalla stessa precedente decisione giudiziaria esecutiva tra le parti, possa validamente rappresentare elemento di valore materiale o morale ai fini del requisito delle reciproche concessioni richiesto dall’art. 1965 cod. civ. che definisce l’istituto giuridico della transazione….”. Il quesito riprende con la descrizione di successive iniziative del debitore, volte a determinare ulteriori lungaggini giudiziarie, e con la richiesta, rivolta alla Corte, di stabilire se la rinuncia del debitore alla sua scorretta attività giudiziaria “possa da sola rappresentare elemento di valido scambio di un documento c.d. di transazione”.

Anche tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, a parte la considerazione che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ove sia denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come è avvenuto nel caso di specie, la censura deve contenere un momento di sintesi e non un quesito di diritto, occorre precisare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il momento di sintesi, oltre a richiedere l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, deve contenere altresì l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008), mentre nel ricorso in esame, il ricorrente incidentale ha esaurito il necessario momento di sintesi nell’esposizione del fatto controverso senza indicare altresì, anche minimamente, le ragioni di sussistenza del vizio motivazionale denunciato.

Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi dalla formulazione del motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione sia perchè non si può richiedere che la Corte sia obbligata ad una attività di interpretazione della doglianza complessivamente illustrata, al fine di poter individuare le ragioni per cui la motivazione sarebbe stata omessa o comunque sarebbe insufficiente e/o contraddittoria, deve concludersi che la mancata formulazione di un momento di sintesi completo ed autosufficiente comporta l’inammissibilità delle censure.

Alla stregua delle superiori considerazioni, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. In ragione della comune declaratoria di inammissibilità, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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