Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21492 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16709/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), Società con socio unico – in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA TERESA

LAURORA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LINA GALANTE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/9/2016 dal Consigliere Dott. Consigliere CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato DORA DE ROSE per delega verbale dell’Avvocato MARIA

LINA GALANTE difensore del ricorrente.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Macerata, R.G. chiedeva che fosse dichiarato nullo il termine apposto ad un contratto a tempo determinato con il quale era stata assunta alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., per il periodo dal (OMISSIS), stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis. Il Tribunale accoglieva il ricorso e, ritenuta l’illegittimità del termine, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato con condanna della società al risarcimento del danno. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Ancona.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. con tre motivi.

R.G. è rimasta solo intimata.

2 – E’ stato successivamente depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

3 – In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

4 – Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

5 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 magio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione temporis ai procedimenti iniziati – come il presente – in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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