Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21492 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9370/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SAIMA AVANDERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SCARPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8683/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha confermato l’illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni applicate alla Saima Avandero spa per l’irregolare inserzione nel deposito IVA di Marcianise della merce importata da Paesi extra UE dalla Boni s.r.l..

Si è costituita con controricorso la società intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già chiarito che in tema di depositi fiscali, previsti dal D.L. 30 n. 331 del 1993, art. 50 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993, la sanzione applicabile all’importatore che si avvalga del sistema di sospensione del versamento dell’IVA senza immettere materialmente la merce nel deposito, va individuata, in assenza di disposizioni sanzionatorie speciali per l’omesso o ritardato versamento del tributo, non rinvenibili nè nel D.P.R. n. 43 del 1973 nè nel Reg. CEE n. 2913 del 1992 (codice doganale comunitario), nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, che è norma di carattere generale, atteso che, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 17 luglio 2014 in C-272/13, l’IVA all’importazione è un tributo interno – cfr. Cass. n. 16109/2015, Cass. n. 17814/2015 -.

Tali principi non risultano rispettati dalla sentenza impugnata che ha tratto dalla sentenza Equoland della Corte di giustizia la conclusione che l’immissione irregolare della merce in deposito IVA non integrasse più alcuna violazione della disciplina interna.

Va soltanto aggiunto che, come già chiarito dai precedenti di questa Corte sopra ricordati, la sentenza Equoland ha espresso rilevanti principi in tema di proporzionalità della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione alla condotta di mancato versamento dell’IVA all’importazione per effetto dell’immissione virtuale dei beni in deposito IVA, precisando che gli stessi devono essere parimenti applicati dal giudice nazionale.

Tali principi dovranno essere applicati dal giudice del rinvio. La CTR, in particolare, dovrà valutare in sede di rinvio la proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla contestazione esposta dall’Ufficio, considerando la rilevanza del pagamento effettuato all’atto di estrazione della merce con le forme della autofatturazione disciplinata dal D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 6 e tenendo conto del tempo intercorso fra omesso versamento dell’IVA all’importazione ed eventuale assolvimento dell’IVA interna – con annotazione nei relativi registri – all’atto dell’estrazione della merce – v. pp. 39 e 42 sent. Equoland -. Ciò anche al fine di vagliare l’applicazione alla fattispecie delle misure sanzionatorie ridotte previste dal medesimo art. 13 cit. in caso di ritardo nel versamento e della loro proporzionalità in relazione ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia ai punti n. 42/44 della sentenza Equoland.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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