Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21492 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7519/2019 proposto da:

A.N., difeso dall’avv. Giuseppe Lufrano che lo rappresenta,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della I sezione

civile della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bari, con decreto depositato in data 22.01.2019, ha rigettato la domanda di A.N., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal (OMISSIS) per il timore di essere ucciso dai membri dell’organizzazione terroristica (OMISSIS), i quali a seguito del suo rifiuto di procurare loro ragazzi adolescenti ai fini di arruolamento, avevano cominciato a minacciarlo e, dopo che lo stesso fece arrestare due membri della stessa organizzazione, fecero irruzione presso la sua abitazione uccidendo il proprio fratello).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nella sua zona di provenienza (parte settentrionale del (OMISSIS)).

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione A.N. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito non abbia valutato correttamente la situazione di violenza generalizzata esistente nel suo paese di provenienza, essendovi in (OMISSIS) disordini ed attentati legati agli integralisti islamici, come emerge dai rapporti delle organizzazioni umanitarie e sui siti facilmente consultabili.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di una fonte internazionale qualificata, come il rapporto EASO 2018, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione settentrionale del (OMISSIS) in (OMISSIS) (essendo il conflitto generalizzato concentrato nella zona meridionale confinante con il (OMISSIS), oltre alla zona contigua alla città di (OMISSIS)) ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configuriro come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

5. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Il ricorrente contesta la valutazione di scarsa credibilità del suo racconto e di insussistenza di una sua situazione di vulnerabilità, rilevando che quest’ultima può derivare non solo da una situazione d’instabilità politico-sociale, ma anche dalla compromissione del diritto alla salute o dalla carenza di beni di prima necessità.

6. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate in modo dettagliato (vedi pag 4 del decreto impugnato) le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile, argomentazioni con cui il ricorrente non si è minimamente confrontato, non allegando neppure la grave anomalia motivazionale del decreto impugnato, come detto, unico vizio attualmente censurabile in Cassazione.

Inoltre, a fronte della precisa affermazione del Tribunale secondo cui il rilascio del permesso umanitario presuppone una situazione in cui venga allegata la lesione di un diritto assoluto o una comprovata specifica situazione denotante la vulnerabilità del soggetto, il ricorrente si è limitato genericamente a dedurre quali sono i casi in cui può configurarsi una condizione di vulnerabilità, senza minimamente correlare tale allegazione alla sua situazione personale.

La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA