Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21491 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13838/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico – in

persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI

GIACOMO MESSINA, GIUSEPPE MONTALBANO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2103/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

6/11/2014, depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Agrigento, T.M. chiedeva che fosse dichiarato nullo il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo sottoscritto con Obiettivo Lavoro S.p.A., per il periodo dal (OMISSIS) (con proroga fino al (OMISSIS)), ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, per la “sostituzione di lavoratori assenti per ferie”, con il riconoscimento nei confronti della società utilizzatrice (Poste Italiane S.p.A.) di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Tribunale rigettava il ricorso. La decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Palermo che, ritenuta l’illegittimità dello stipulato contratto, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato con condanna della società al risarcimento del danno quantificato in 2,5 mensilità retribuzione globale di fatto oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. con tre motivi.

T.M. resiste con controricorso.

2 – E’ stato successivamente depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

3 – In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

4 – Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

5 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 magio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione temporis ai procedimenti iniziati – come il presente – in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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