Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21491 del 22/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 21491 Anno 2015
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 20354-2014 proposto da:
COLECCHIA SAVERIA C.F. CLCSVR48C41D643R, domiciliata
in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIUSEPPE PELLERITO, BENEDETTO
PELLERITO, SILVIO CHIODO, giusta delega in atti;
– ricorrente

2015
1856

contro

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. C.F. 07973780013;
– intimata

avverso la sentenza n. 20559/2013 della CORTE SUPREMA

Data pubblicazione: 22/10/2015

DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/09/2013
R.G.N. 23296/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 6/9/2013 n. 20559/13 (R.G. 23296/2009)
questa Corte, Sezione Lavoro, rigettava il ricorso proposto da Fiat Group
Automobiles S.p.a. avverso la sentenza n. 945/2008 del 20/10/2008 della Corte
d’Appello di Torino, la quale, a sua volta, non accoglieva l’impugnazione spiegata
contro la decisione del Tribunale di Torino con la quale il Giudice del lavoro,
ritenendo illegittima la collocazione dell’originaria ricorrente in cassa integrazione

sig.ra Saveria Colecchia della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione
e quanto spettante a titolo di retribuzione.
Il dispositivo della sentenza n. 20559/13 non contiene la statuizione sul
riconoscimento in favore della Colecchia delle spese di lite a carico della
soccombente Fiat Group Automobiles S.p.a… Come si evince dalla motivazione,
questa Corte ha ritenuto di non condannare la soccombente a rifondere le spese di lite
alla controricorrente vittoriosa “non essendo rituale la costituzione della
controricorrente che non ha perfezionato la comunicazione del controricorso spedito
a mezzo posta e in mancanza dell’avviso di ricevimento”.
2. Avverso tale sentenza la controricorrente in quel giudizio propone ricorso
per correzione di errore materiale e per revocazione.
Ritiene la ricorrente che la sentenza menzionata sia affetta da un errore di
fatto, idoneo a far ottenere la sua revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., in
quanto la notificazione del controricorso ex art. 370 c.p.c, risultava in realtà
perfezionata e dagli atti di causa emergeva la prova dell’instaurato contraddittorio
con la Fiat Group Automobile S.p.a.
3. La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Questa Corte (Cass. 28 novembre 2014, n. 25285) ha affermato – e qui
ribadisce – che ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per
cassazione, se effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena
di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione,
l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso,
ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario
dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140
cod. proc. civ..
20354j4 r.g.n.

3

ud. 16 aprile 2016

guadagni straordinaria, condannava la società resistente al pagamento in favore della

Ciò il ricorrente non ha fatto come risulta dalla nota di deposito del 7 agosto
2014, né vi ha provveduto in limine dell’odierna udienza (sulla ritualità della
fissazione in udienza pubblica, anziché in udienza camerale, del ricorso per
revocazione cfr. Cass. 17 giugno 2011 n. 13299) con conseguente inammissibilità
del ricorso.
3. Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione in
mancanza di attività difensiva della parte intimata.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; nulla sulle spese
di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2015
Il Presidente est.

PER QUESTI MOTIVI

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