Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21491 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21491 Anno 2013
Presidente: IANNIELLO ANTONIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 12145-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
ANZIDEI GIUSEPPE NZDGPP74D08H282S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentato e difeso
dall’avvocato BONGARZONE ANTONIO ROSARIO, giusta delega
a margine del controricorso e ricorso incidentale;

Data pubblicazione: 19/09/2013

- controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 2681/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 18.3.2010, depositata il 03/05/2010;

28/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRII.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
COSTANTINO FUCCI.

FATTO E DIRITTO

La prima questione posta col ricorso principale (primo e secondo
motivo) delle Poste Italiane, notificato il 27-28 aprile 2011 (cui
l’intimato si è opposta con rituale controricorso e con contestuale
ricorso incidentale subordinato), investe la valutazione di illegittimità e
quindi la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di
lavoro subordinato stipulato dall’ 8 ottobre al 30 novembre 1999 con
Giuseppe Anzidei

“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di

ristrutturazione e limodulazione degli assetti occupazionali in corso…”, di cui alla
la sentenza del 3 maggio 2010 della Corte d’appello di Roma, la quale
ha confermato la decisione di primo grado di conversione a tempo
indeterminato del rapportonato e di condanna della società al risarcimento dei danni.

In proposito la società ricorrente sostiene che la Corte territoriale
avrebbe, con la sua immotivata decisione, violato gli arti. 23 della L. n.
56P87, 8 CCNL 1994 nonché degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98,

Ric. 2011 n. 12145 sez. ML – ud. 28-06-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001, in connessione con gli artt. 1362 e
SS. C.C.

I motivi appaiono manifestamente infondati.

gr.,

per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n.

6913), formatasi in ordine all’esame di fattispecie analoghe alla
presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali
collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le decisioni
dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto
dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla
previsione delle “esigenze eccezionali” di cui all’accordo integrativo del
25 settembre 1997, ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando i
poteri loro attribuiti dall’art. 23 della legge n. 56/1987, abbiano
convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della
situazione indicata per far fronte alla quale l’impresa poteva
legittimamente procedere ad assunzioni di personale con contratto a
tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la
conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale
data.
Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono
sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle
molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente
evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri
precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della
funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge.
Ric. 2011 n. 12145 sez. ML – ud. 28-06-2013
-3-

Va infatti qui ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte

Infine la società denuncia, in via subordinata, la violazione degli artt.
1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c. quanto alla
decorrenza delle conseguenze economiche della conversione del
contratto a tempo indeterminato tra le parti nonché con riguardo al
rigetto della richiesta di detrazione dal danno da risarcire dell’aliunde

dello ius superveniens rappresentato dall’art. 32 commi 5-7 della legge n.
183 del 2010.
La censura è inammissibile.
La Corte territoriale ha confermato la statuizione risarcitoria del primo
giudice sottolineando che, per tale aspetto, la società ricorrente non
aveva proposto specifici motivi di gravame con la conseguenza che sul
punto si era formato un giudicato.
Da tanto consegue la inammissibilità in questa sede anche della
richiesta di applicazione dell’art. 32 della L. n. 183 del 2010 posto che
lo “ius superveniens” che configura, alla luce dell’interpretazione
adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del
2011, una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha
apposto il termine nullo è applicabile nel giudizio pendente in grado di
legittimità a condizione che sia pertinente alle questioni dedotte nel
ricorso per cassazione ma, soprattutto, che le censure al riguardo siano
ammissibili.
In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato e quello
incidentale, condizionato, resta assorbito
Quanto alle spese queste, liquidate in dispositivo, vanno regolate
secondo il criterio della soccombenza
PQM
LA CORTE

Ric. 2011 n. 12145 sez. ML – ud. 28-06-2013
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percotum dall’Anzidei chiedendo comunque in proposito l’applicazione

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il
ricorso incidentale..
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudiziop che
liquida in C 2500,00 per onorari ed C 50,00 per esborsi. Oltre accessori
di legge.

te

Così deciso in Roma il 28 giugno 2013

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