Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21491 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21491 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 30435-2007 proposto da:
STAJANO FRANCESCA (c. f. STJFNC65P48H501P), STAJANO
TOMMASO (C.F. STJTMS47P29I059C), STAJANO GIORGIO
(C.F. STJGRG44R18I059S), nonchè CALO’ ANNA MARIA

Data pubblicazione: 10/10/2014

(C.F. CLANMR38H54E506N), STAJANO MARIA ENRICA (C.F.

2014
1053

STJMNR62A59D883A),

STAJANO

RICCARDO

(C.F.

STJRCR63A22H501H),

STAJANO

FRANCESCA

(c.f.

STJFNC38B64D883Q), nella qualità di eredi di
ACHILLE STAJANO, elettivamente domiciliati in ROMA,
CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso l’avvocato

1

PELLEGRINO GIOVANNI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ASTUTO ANTONIO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

– intimato –

sul ricorso 2459-2008 proposto da:
COMUNE DI RACALE, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.
MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDIN,
• rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLARDI
PIETRO, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

STAJANO FRANCESCA (c.f. STJFNC65P48H501P), STAJANO
TOMMASO (C.F. STJTMS47P29I059C), STAJANO GIORGIO
(C.F. STJGRG44R18I059S), nonchè CALO’ ANNA MARIA

COMUNE DI RACALE;

(C.F. CLANMR38H54E506N), STAJANO MARIA ENRICA (C.F.
STJMNR62A59D883A),

STAJANO

RICCARDO

(C.F.

STJRCR63A22H501H),

STAJANO

FRANCESCA

(c.f.

STJFNC38B64D883Q), nella qualità di eredi di
ACHILLE STAJANO, elettivamente domiciliati in ROMA,
CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso l’avvocato

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PELLEGRINO GIOVANNI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ASTUTO ANTONIO, giusta
procura a margine del ricorso principale;
– controricorrenti al ricorso incidentale

avverso la sentenza n.

739/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/05/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato AMINA L’ABBETE,
con delega, che si riporta;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato NICOLARDI PIETRO che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e rigetto del
ricorso incidentale.

D’APPELLO di LECCE, depositata il 02/11/2006;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10.5.2002 al Comune di Racale, i germani Achille, Tommaso,
Giorgio e Francesca Staj ano adivano la Corte d’Appello di Lecce e premesso che per

15.03.2000) e poi definitivamente espropriato, con provvedimento 141/2002, alcuni
terreni (distinti in catasto al fol. 17, nn. 1825, 1826, 1828, 1830, 1831, 1321, 1853,
1854, 1857, 1860, 1861 e 1862) in proprietà di ciascuno di loro ed estesi
complessivamente mq. 11.712, offrendo per l’ablazione un’incongrua e non accettata
indennità provvisoria, calcolata ai sensi dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992,
chiedevano che fossero determinate le giuste indennità di esproprio e di occupazione
temporanea dei loro beni.
L’adita Corte di appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti ed in base anche
all’esito della disposta e rinnovata Ctu, determinava, con sentenza del 14.07-2.11.2006,
l’indennità di esproprio dovuta a:
• Stajano Francesca (mq. 2.940) in € 22.069,70 (£. 42.732.900);
• Stajano Tommaso (mq. 3.377) in € 25.350,13 (£. 49.084.695);
• Stajano Giorgio (mq. 3.348) in € 25.132,44 (£. 48.663.180);
• Stajano Achille (mq. 2.047) in € 15.366,22 (£. 29.753.145).
Ordinava, quindi, al Comune di Racale di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti
gli importi differenziali oltre ai relativi interessi legali con decorrenza dalla data
dell’esproprio al pagamento e condannava l’Amministrazione convenuta alle spese
processuali in favore degli opponenti.
La Corte territoriale riteneva che:
le aree espropriate, estese complessivamente mq. 11.712, avevano urbanisticamente
e di fatto natura edificatoria, essendo state incluse in zona classificata “D/2: zona

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l’attuazione del P.I.P. l’ente convenuto aveva occupato d’urgenza (decreto n. 1 del

industriale”, e ricadendo nel P.I.P. di cui all’art. 27 della legge n. 865 del 1971,
definitivamente approvato con delibera del Consiglio comunale di Racale n. 38 del
21.5.1992;

calcolata in base ai criteri prescritti dall’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, senza
l’abbattimento del 40%, e parametrata al valore unitario di mercato di circa £.
30.000/mq., emerso dalle adeguate, coerenti e recepibili stime rese dai nominati
ausiliari d’ufficio;
le determinate indennità andavano maggiorate degli interessi compensativi ma non
anche automaticamente rivalutate, costituendo debiti di valuta.
Avverso questa sentenza Francesca, Tommaso e Giorgio Staj ano nonché gli eredi di
Achille Staj ano, ossia Anna Maria Calò con Maria Enrica, Riccardo e Francesca
Stajano hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, illustrato da
memoria e notificato il 5.12.2007 al Comune di Racale, che il 15-17/18/21.01.2008 ha
resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi, cui i
ricorrenti hanno replicato con controricorso notificato il 15.02.2008. Anche il Comune
ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. Sempre in linea
preliminare di rito va ritenuta l’irricevibilità degli atti che il Comune ha allegato alla
sua memoria illustrativa, in quanto estranei al novero di quelli di cui l’art. 372 c.p.c.
consente il deposito in questa sede di legittimità.
A sostegno del ricorso principale gli Stajano e la Calò denunziano”Sopravvenuta
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’ art. 5 bis D.L. n. 333/92 applicato

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l’indennità di esproprio per le aree in questione, legalmente edificabili, andava

dalla impugnata sentenza della Corte di appello di Lecce. Violazione dell’ art. 39 legge
n. 2359/1865. Violazione del!’ art. 42 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.).”.
Formulano conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis

se, a seguito dell’ intervenuta abrogazione dell’ art. 5 bis commi 1 e 2 del D.L. n.
333/1992 e dell’ art. 37 commi 1 e 2 d.p.r. n. 327/01 ha riacquistato efficacia l’ art. 39
della legge n. 2359/1865 con conseguente diritto dei ricorrenti alla rideterminazione
della indennità di esproprio in conformità a tale norma di legge.>>.
Il motivo è ammissibile e fondato.
Per il primo profilo deve, infatti essere anche disattesa l’eccezione svolta dal Comune
di Racale, d’inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza alla sentenza di
merito. Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste
dalla legge, e che, perciò, implicano tacita acquiescenza alla sentenza, ai sensi dell’art.
329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo
supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici
della sentenza e che per ciò stesso rivelano, oggettivamente, in modo inequivoco, una
volontà in tal senso della parte che li ha posti in essere; conseguentemente, non
implicano acquiescenza la richiesta di pagamento, e l’effettiva riscossione, ad opera
della parte vittoriosa nel giudizio di quanto alla stessa ivi riconosciuto dato che esse
possono essere ricondotte alla volontà di conseguire quanto già attribuito
nella sentenza, di per sé non incompatibile con la volontà di impugnazione della
medesima sentenza per il di più negato o comunque dovuto (cfr anche cass. 1996 n.
11258; 6480 del 1995).
Il motivo va inoltre accolto, attesa la richiamata, sopravvenuta declaratoria di
incostituzionalità degli applicati criteri riduttivi di determinazione dell’indennità di

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c.p.c., applicabile ratione temporis << Piaccia all'Ecc.ma Corte di Cassazione stabilire espropriazione delle aree edificabili, la quale impone di determinare detto indennizzo in base al valore pieno di mercato delle aree ablate (cfr., tra le numerose altre, cass. nn.11480 e 28431 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 3749 del 2012; n. 6798 del 2013). "Violazione dell'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis comma 3 D.L. 333/1992. Violazione dell' art. 5 bis comma 4 D.L. n. 333/1992. Violazione del titolo II legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i.". , ritenendo la natura edificatoria del terreno. Formula il seguente quesito di diritto: "Voglia la Corte di Cassazione stabilire: se le aree ricomprese in zona D2 industriale, e soggette ai fini della loro utilizzabilità edificatoria al previo strumento urbanistico attuativo, siano qualificabili come aree edificabili ai sensi dell' art. 37 T.U. 327/2001 ovvero non edificabili ai sensi dell'art. 40 T.U. 327/2001 e quindi se l'indennità di esproprio vada determinata ai sensi della prima ovvero della seconda norma; e quindi stabilire se l'indennità di esproprio per le aree dei ricorrenti ricomprese in zona qualificata come D2-Zona industriale dalla strumentazione urbanistica del Comune di Racale e ricomprese nel P.I.P., vada determinata ai sensi dell' art. 40 T.U. 327/2001 ovvero dall' art. 5 bis comma 4 D.L. 333/1992". Il motivo non ha pregio. In primo luogo il richiamo alle rubricate disposizione del TU del 2001 non si rivela conferente, dato che la normativa transitoria di cui all'art. 57 (come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302) del medesimo testo normativo, rende dette norme inapplicabili al caso di specie, inerente a procedura espropriativa correlata a dichiarazione di PU anteriore al 30.06.2003. 7 Col ricorso incidentale il Comune di Racale deduce: Inoltre, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, i giudici di merito, in aderenza al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale (cfr, tra le altre, cass. n19128 del 2006; n. 9891 del 2007; n, 15658 del 2011) hanno determinazione dell'indennità espropriativa, infatti, la destinazione a zona edificabile nello strumento urbanistico generale è condizione necessaria e sufficiente per l'inquadramento nell'ambito delle aree edificabili (in rapporto alla dicotomia tra aree edificabili e non edificabili, di cui al comma terzo dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, conv. in 1. n. 359 del 1992, non attinto da pronunce d'incostituzionalità), tanto più qualora tale destinazione sia confermata dallo strumento attuativo, come nella fattispecie di aree incluse dal PRG in zona omogenea "D/2" industriale e per questo inserite in un piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.). 2. "Carenza istruttoria, falsa ed erronea presupposizione, la violazione dell' art. 5 bis D.L. n. 333/1992 e dell' art. 37 T.U. n. 327/2001.". Formula il quesito «Voglia la Corte stabilire se ai sensi dell'art. 5 bis D.L. 333/1992 e 37 T.U. 327/2001, per la determinazione del valore di mercato delle aree edificabili espropriate, debbano utilizzarsi quelli relativi ad aree con la medesima destinazione e situazione urbanistica rivenienti da atti notarili di compravendita.». Il motivo è inammissibile. Le censure che il Comune pone si appuntano sulla metodologia seguita per la quantificazione del valore venale dell'area ablata; appaiono, quindi, non riconducibili alle rubricate violazioni normative ma risolversi in mere critiche in fatto avverso la motivazione dell'impugnata sentenza, peraltro sul punto congruamente argomentata. In ogni caso esse risultano irritualmente compendiate (non in sintesi dei rilievi ma) in quesito di diritto generico, esplorativo e, dunque, inammissibile. 8 ineccepibilmente attribuito ai terreni ablati natura edificabile. Ai fini della "Violazione dell' art. 5 bis D.L. 333/1992 e dell' art. 37 D.P.R. n. 327/2001 nella parte in cui la sentenza impugnata non ha proceduto all'abbattimento del 40%.". Formula il quesito << Voglia la Corte stabilire se l'indennità di esproprio, nelle ipotesi di non accettazione della stessa, debba essere in ogni caso ed automaticamente ridotta del 40% ai sensi degli artt. 5 bis D.L. 333/1992 e 37 T.U. 327/2001, risultando irrilevanti le eventuali ragioni che hanno indotto l' espropriato ad una simile decisione.>>.
Il motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse, correlato alla
menzionata sentenza n. 348 del 2007, resa dal giudice delle leggi, che ha espunto
dall’ordinamento per incostituzionalità i commi 1 e 2 del citato art. 5 bis e che ha così
anche comportato il venir meno del già previsto abbattimento percentuale (cfr , tra le
altre, cass. n. 22395 del 2008).
Conclusivamente si deve respingere il ricorso incidentale, accogliere il ricorso
principale, cassare in parte qua la sentenza impugnata e decidendo nel merito ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., stante la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ricalcolare
le maggiori somme dovute per capitale a titolo d’indennità di espropriazione,
mantenendo ferme tutte le altre statuizioni, ivi comprese quelle inerenti alle spese
processuali, contenute nell’impugnata sentenza. Pertanto le indennità di espropriazione
vanno per capitale rideterminate quanto:
• a Staj ano Francesca (mq. 2.940 x £ 29.000) in € 44.034,00 (£ 85.260.000);
• a Stajano Tommaso (mq. 3.377 x £ 29.000) in

e 50.579,00 (£ 97.933.000);

• a Stajano Giorgio (mq. 3.348 x £ 29.000) in C 50.144,00 (£ 97.092.000);
• agli eredi di Stajano Achille (mq. 2.047 x £ 29.000) in € 30.659,00 (£ 59.363.000).

9

3.

Condanna il Comune di Racale, soccombente, al pagamento, in favore dei ricorrenti
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito ridetermina l’indennità di
espropriazione dovuta per capitale:
• a Stajano Francesca in € 44.034,00;
• a Stajano Tommaso in € 50.579,00;
• a Stajano Giorgio in € 50.144,00;
• agli eredi di Stajano Achille in € 30.659,00.
Mantiene ferme tutte le altre statuizioni, anche quelle in tema di spese, contenute
nell’impugnata sentenza. Condanna il Comune di Racale al pagamento, in favore dei
ricorrenti Francesca, Tommaso, Giorgio Staj ano, Anna Maria Calò, Maria Enrica,
Riccardo e Francesca Staj ano, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in €
7.000,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014

Il Cons.est.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale,

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