Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21491 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6971/2015 proposto da:

T.F., nella qualità di titolare della ditta

individuale CIS di F. T. e figli (anche denominata CIS di

T. F., CIS Controlleria Ingressi Sportivi di F. T. e

figli, CIS Controlleria Ingressi Sportivi di F. T.),

elettivamente domiciliato in Roma, Via Sardegna n. 69, presso lo

studio dell’avvocato Prota Francesco, rappresentato e difeso dagli

avvocati Longobardi Nicola, Pelosi Giacinto, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore prof. avv.

R.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n.

4, presso lo studio dell’avvocato Barucco Ferdinando, rappresentato

e difeso dall’avvocato Avino Manuela, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 20 gennaio 2014 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 13355/2009, depositata il 27.11.2009, ha dichiarato l’inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 2 dei pagamenti per l’importo complessivo di Euro 187.660,46 effettuati nel periodo dal 5.11.2003 al 29.5.2004 da (OMISSIS) (quando era ancora in bonis) a T.F., con condanna di quest’ultimo alla restituzione della predetta somma alla curatela fallimentare, oltre accessori di legge.

Il giudice di secondo grado ha osservato che la curatela aveva dimostrato l’effettiva e concreta conoscenza da parte dell’accipiens dello stato di insolvenza della (OMISSIS), quantomeno dal mese di novembre 2003, come, peraltro, reiteratamente evidenziato dagli organi di stampa con una pluralità di articoli (specialmente su “(OMISSIS)” di (OMISSIS)) a partire dal 17.4.2003.

In ogni caso, lo stato di decozione non poteva non essere stato percepito dal T., la cui attività (servizio di controllo ai varchi di accesso dello stadio (OMISSIS) sia per le gare ufficiali e/o amichevoli della prima squadra, sia per altre manifestazioni ivi organizzate) si svolgeva a stretto contatto con la società sportiva, i suoi dipendenti e i giocatori (che lamentavano stipendi non pagati e spalmati a lunga scadenza).

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione T.F. affidandolo a sei motivi.

La curatela del fallimento (OMISSIS) si è costituita in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo T.F. ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e della L. Fall., art. 67 (nella nuova formulazione di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 1, lett. a convertito nella L. n. 80 del 2005, e, da ultimo, dalla L. n. 134 del 2012 quale jus superveniens) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.L. 14 marzo 2005, art. 2, comma 2 che dispone l’applicabilità del comma 1, lett. a) e b) (esenzione della revocatoria per i pagamenti nei termini d’uso) alle sole azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo l’entrata in vigore (17.3.2005) stesso decreto.

Deduce il ricorrente l’irragionevolezza della norma e la disparità di trattamento che crea tra soggetti che si trovano in identiche posizioni rispetto a procedure fallimentari iniziate prima o dopo il 17 marzo 2005 e per le quali, all’atto dell’entrata in vigore della nuova formulazione della L. Fall., art. 67, non era stata avviata o attivata alcuna azione revocatoria.

Si duole, altresì, il ricorrente che la Corte d’Appello non abbia fornito alcuna motivazione alla propria scelta di applicare il testo della L. Fall., art. 67 nella sua originaria formulazione, così incorrendo nella violazione dell’art. 113 c.p.c.. Peraltro, il profilo dell’applicabilità della L. Fall., art. 67 nella nuova formulazione era stato dibattuto dalle parti sin dal giudizio di primo grado e non è stato, invece, considerato dalla Corte territoriale, così incorrendo nell’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte, con sentenza n. 5962/2008, ha già statuito che è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 2, in materia di nuova disciplina delle revocatorie fallimentari, laddove, prevedendo che le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), si applicano soltanto alle azioni proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, cioè aperte dopo il 17 marzo 2005, introduce una disciplina diversa per situazioni identiche. Tale identità va, infatti, considerata non solo in relazione alla contemporaneità degli atti revocandi, ma anche in relazione alle rispettive procedure di insolvenza che invero si aprono in base a regole diverse vigenti all’atto di ciascuna dichiarazione, ciò giustificando la disciplina della procedura concorsuale successiva sulla base di una mutata normativa, in coerenza con la successione delle leggi e la conseguente irretroattività della nuova norma (conf. Cass. n. 20834/2010; Cass. n. 24868/2015).

Ne consegue che la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto di non sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.

Nè, peraltro, può ritenersi che il giudice di secondo grado sia incorso nelle violazioni dedotte dal ricorrente solo per non aver motivato la sua scelta di applicare la L. Fall., art. 67 nella formulazione previgente o per non essersi espressamente pronunciato sulla dedotta questione di legittimità costituzionale.

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che, allorquando la Corte di merito non si sia pronunciata su una questione di diritto (e che non richieda ulteriori accertamenti in fatto), l’omessa pronuncia non rileva in sè, determinando l’automatica cassazione della sentenza impugnata, dovendosi accertare caso per caso se la questione fosse comunque inammissibile o infondata – come nel caso di specie determinandosi, in questi casi, l’inutilità del ritorno della causa nella fase di merito (vedi Cass. n. 16171 del 28/06/2017).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello abbia ritenuto gli articoli di giornale dimessi dalla curatela pienamente utilizzabili, benchè prodotti in copia fotostatica, sul rilievo dell’inammissibilità del loro disconoscimento “per assoluta genericità”. Sul punto, evidenzia che il disconoscimento dallo stesso, effettuato con il primo atto difensivo è stato non solo tempestivo, ma anche chiaro ed inequivoco nel contestare la genuinità delle copie.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello, nel ritenere il disconoscimento dei documenti prodotti in fotocopia dalla curatela inammissibile per “assoluta genericità”, sia incorsa nell’assoluta omissione di motivazione. Peraltro, il giudice di secondo grado ha omesso di considerare il disconoscimento come operato nei termini trascritti dal ricorrente, nella loro articolazione, nel ricorso per cassazione, profilo, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti.

5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, attenendo entrambi al profilo del disconoscimento ex art. 2712 c.c. degli articoli di giornale prodotti in copia dalla curatela, sono infondati.

Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993/2017, Cass. n. 27633/2018, Cass. n. 16557/2019).

Deve quindi ritenersi che la Corte d’Appello abbia correttamente ritenuto generica la contestazione della conformità all’originale degli articoli di giornale prodotti dalla curatela, non avendo il ricorrente sulla base di quanto dallo stesso dedotto con riferimento al disconoscimento operato – precisato in alcun modo i profili dell’asserita divergenza della copia all’originale, limitandosi a dedurne in modo inconferente la mancanza di data certa.

Nè può ritenersi che il giudice di secondo grado sia incorso nella omessa motivazione, rilevante ai fini della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In proposito, non può dubitarsi che la Corte d’Appello, nel ritenere inammissibile il disconoscimento dei documenti “per assoluta genericità”, abbia reso una motivazione che soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, non avendo fatto altro la Corte territoriale che rimarcare che la contestazione della conformità delle copie dei documenti all’originale non era avvenuta in modo circostanziato.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 (nel testo previgente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare. In particolare, evidenzia che la Corte territoriale ha valorizzato come unico indizio isolato la rassegna stampa senza tener conto che la prova presuntiva richiede la pluralità, univocità, gravità e concordanza dei segni esteriori dello stato di insolvenza, avuto riguardo al parametro dell’ordinaria prudenza ed avvedutezza.

7. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 (nel testo previgente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con particolare riferimento alla scientia decoctionis in capo all’accipiens.

Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello, nel valutare la sua scientia decoctionis, non ha tenuto conto di indici fondamentali che, ove considerati, ne avrebbero determinato l’esclusione, quali l’assenza di procedure esecutive o protesti o solleciti di pagamento. Nè si era tenuto conto che la Banca Popolare di Ancona aveva prestato fideiussione a favore della società fallita per l’importo di sette milioni di Euro.

8. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 (nel testo previgente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con particolare riferimento alle caratteristiche dell’accipiens ai fini della scientia decoctionis.

Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato che egli non è un operatore professionale particolarmente qualificato, non essendo dotato di particolari cognizioni tecniche o di mezzi informativi privilegiati.

9. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, da esaminare unitariamente avendo tutti ad oggetto la valutazione della consapevolezza dello stato di insolvenza, sono inammissibili.

Va osservato che il giudice d’appello ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti in capo all’odierno ricorrente gli indici sintomatici della scientia decoctionis.

In particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato come lo stato di insolvenza della (OMISSIS) fosse di dominio pubblico, emergendo da una pluralità di articoli di stampa (soprattutto del più importante organo di informazione della città come “(OMISSIS)”) che, a partire dal 17.4.2003, avevano registrato (a solo titolo di esempio), “la paurosa voragine di 40 milioni di Euro da coprire per poter ottenere l’iscrizione al campionato”, il mancato pagamento, sin dal novembre 2002, degli stipendi dei dipendenti con la disponibilità di questi ultimi ad accettare la loro spalmatura fino al dicembre 2003, i cinque milioni di debiti a titolo di stipendi arretrati dei calciatori, i quali erano pronti a far scattare la messa in mora della società, i 15 milioni di Euro di debiti con il Fisco, la circostanza che l’eventualità del salvataggio apparisse legato ad eventi (azionariato popolare, passaggi di quote, rilievo della società da parte di terzi) rientranti nella categoria delle “speranze” o “miracoli” piuttosto che in quella dei progetti concreti.

La Corte d’Appello ha, inoltre, evidenziato la “contiguità” tra il T. (la cui attività consisteva nel servizio di controllo ai varchi di accesso dello stadio (OMISSIS) sia per le gare ufficiali e/o amichevoli della prima squadra) ed il (OMISSIS), la quale aveva sicuramente facilitato la percezione da parte del ricorrente del malumore dei tesserati e dei dipendenti per le inadempienze economiche della società calcistica. Ne consegue che il giudice di merito non ha affatto fondato il proprio convincimento in ordine alla scientia decoctionis esclusivamente sulle notizie di stampa.

A fronte di un così articolato percorso argomentativo della Corte d’Appello, immune da vizi logici, non vi è dubbio che le censure del ricorrente si appalesino come inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare, in ordine alla scientia decoctionis, una diversa valutazione degli elementi fattuali rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado, la quale, in quanto di merito, non è sindacabile in sede di legittimità (vedi Cass. n. 3081/2018, n. 8827/2011, n. 15939/2007).

In ogni caso, non corrisponde al vero che la Corte d’Appello non abbia considerato quali possibili circostanze di esclusione della scientia l’assenza di procedure esecutive o protesti, o la circostanza che era stata prestata una fideiussione. Tali elementi sono stati, infatti, tenuti ben presenti dalla Corte d’Appello, ma ritenuti non rilevanti, essendo stato, in particolare, evidenziato che la fideiussione non fosse idonea a fronteggiare una pesantissima situazione debitoria ammontante ad oltre 54 milioni di Euro.

Infine, il ricorrente, nel sostenere di non essere tenuto ad essere informato sulle condizioni patrimoniali della società (OMISSIS), per non essere un operatore professionale particolarmente qualificato, non si è minimamente confrontato con la precisa argomentazione della sentenza impugnata, che ha messo in luce, non solo che lo stato di decozione di tale società calcistica era di dominio pubblico, ma che la “contiguità” tra il ricorrente ed il (OMISSIS) aveva consentito allo stesso di percepire con più facilità i malumori dei calciatori e dipendenti della fallita per le sue inadempienze contrattuali.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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