Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21490 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 18/10/2011), n.21490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14163/2009 proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato GIAN

MARIA FRATTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato DI VITO Aldo

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RI.PA. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

RI.PA. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato RICCIARDI

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMABILE ANTONIO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

R.R. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 571/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

Sezione civile, emessa il 27/05/2008, depositata il 16/06/2008;

R.G.N. 161/2007 e 181/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato AMABILE ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per inammissibilità e

rigetto principale assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 giugno 2008 la Corte di appello di Salerno rigettava gli appelli avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione, preannunciata per Euro 104.992,32 nei limiti di 81 milioni, sulle seguenti considerazioni:

1) il debitore Ri. non aveva provato il pagamento di L. 35 milioni; 2) il pagamento di L. 59.300.000, avvenuto mediante effetti cambiari, assegni bancari e contanti doveva presumersi comprensivo di interessi e capitale essendo irrilevante, nella specie, il principio secondo cui i pagamenti si imputano prima agli interessi e poi al capitale; 3) il precetto è rimasto efficace per L. 33.522.700 oltre interessi per i periodi di competenza, e quindi la domanda risarcitoria del Ri. per il pregiudizio all’immagine di imprenditore commerciale era da respingere.

Ricorrono per cassazione R.R. cui resiste R. P. che ha proposto ricorso incidentale. Il ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. vanno riuniti.

1.1- Il ricorso principale è ammissibile ancorchè nel preambolo sia indicato come difensore Ciro Cirillo anzichè Aldo Di Vito essendo a questi conferita la procura a margine, dal medesimo autenticata, e da questi firmato il ricorso.

2.- Con il primo motivo il ricorrente principale deduce: “Violazione dell’art. 1282 c.c.; art. 1194 c.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e conclude con il seguente quesito di diritto: “Accerti la Corte se vi è stata violazione del principio dell’ onere della prova ex art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in materia di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c., e se quindi dovesse esser il debitore a provare che il creditore abbia acconsentito a che i pagamenti parziali effettuati andassero imputati al capitale o se, per converso, dovesse esser il creditore a provare di aver acconsentito a che i pagamenti ricevuti andassero imputati in conto capitale. E se in mancanza di tale prova si applica l’automatismo ex lege di cui all’art. 1194 c.c., secondo cui il pagamento parziale si imputa prima agli interessi e spese e poi al capitale; accerti la Corte se vi è stata violazione di diritto secondo cui sono dovuti gli interessi su crediti liquidi ed esigibili quanto meno nel grado di appello e ciò con riconoscimento anche d’ufficio. E ciò secondo quanto stabilito dell’art. 1182 c.c., e quindi del principio della naturale fecondità del denaro per cui le somme liquide ed esigibili producono interessi di pieno diritto, e quanto meno sono dovuti gli ulteriori interessi di pieno diritto, e quanto meno sono dovuti gli ulteriori interessi in grado di appello riconoscibili in tale sede anche d’ufficio”.

Il motivo è nella prima parte inammissibile, nella seconda infondato.

Ed infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata è che, avendo il Ri. pagato L. 59.300.000 in tempi e con mezzi diversi, è da presumere che nel complessivo importo sono stati conteggiati gli interessi, secondo il principio normativo per cui l’imputazione va effettuata prima ad essi, e poi al capitale. Questa ratio non è impugnata contrapponendo argomentazioni logiche e contabili diverse e pertanto la censura è inammissibile. Quanto alla seconda parte, pacifico che il creditore opposto può avanzare domanda riconvenzionale per il pagamento degli interessi su crediti liquidi ed esigibili, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., e a prescindere se sia ammissibile o meno per la prima volta in appello la relativa domanda per la natura accessoria di essi rispetto al credito esecutato, in ogni caso non possono esser attribuiti d’ufficio (Cass. 24858/2005).

3.- Il ricorso incidentale – per violazione e falsa applicazione di leggi – vizio in procedendo – art. 345 c.p.c., commi 1 e 2, art. 113 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, è proposto in via subordinata e dipendente ed è pertanto assorbito.

La complessiva vicenda processuale induce a compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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