Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2149 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2149 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 3313-2012 proposto da:
ROSSI

FRANCA

RSSFNC46L67L736X,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIO ALMANSI 85, presso lo
studio dell’avvocato MASCIA GIANGUIDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORNELIO
ENRICO;
– ricorrente contro

SENO ERNESTO SNERST36R22L736A QUALE EREDE DI ROSSI
GINA, ROSSI GHYEMPUO, ROSSI ILVA RSSLVI39B59L736Z,
ZANE GIUSEPPE ZNAGPP38T1OL736I, ROSSI PAOLA nato, a

Data pubblicazione: 31/01/2014

VENEZIA il 20/11/1943;
– intimati –

Nonché da:
ROSSI ILVA RSSLVI39B59L736Z, ROSSI PAOLA nato., a
VENEZIA il 20/11/1943, SENO ERNESTO SNERST36R22L736A,

presso lo studio dell’avvocato PALANDRI MARCO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIO
GIUSEPPE;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

ZANE

GIUSEPPE

ZNAGPP38T1OL736I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIO ALMANSI 85, presso lo
studio dell’avvocato MASCIA GIANGUIDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORNELIO
ENRICO;
– controricorrenti_all’incidentale nonchè contro

ROSSI GHYEMPUO QUALE EREDE UNICO DI ARMANDO ROSSI,
ROSSI FRANCA RSSFNC46L67L736X;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2625/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 12/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI 2,

udito

l’Avvocato

Palandri

Marco

difensore

dei

controricorrenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, per quanto di

ragione, il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
uva, Gina e Paola Rossi convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
Venezia i germani Franca e Armando Rossi affinché fossero condannati a
restituire alla massa ereditaria relativa alla successione della madre, Anna

della de cuius o ricevute da lei. Quindi, chiedevano che, così ricostruito l’asse
ereditario, si procedesse alla relativa divisione.
Contumace Armando Rossi, si costituiva in giudizio Franca Rossi, la quale
proponeva domanda riconvenzionale diretta alla condanna degli attori a
conferire, a loro volta, le somme che anch’essi avevano ricev uLo dalla de

cuius in vita.
Interveniva volontariamente in causa Giuseppe Zane, coniuge di Franca
Rossi, chiedendo che fosse accertato che la somma di lire 118.035.000, che
aveva ricevuto dalla Forcolin per il pagamento di una parte del prezzo di una
casa per civile abitazione che egli aveva acquistato, costituiva una donazione
remuneratoria indiretta. Chiedeva, inoltre, la condanna degli eredi della
Forcolin al pagamento di 6.723,32 per spese funerarie che aveva anticipato
per loro conto.
Con sentenza non definitiva il Tribunale dichiarava tenuto ciascun erede a
conferire all’asse ereditario le somme ricevute in via dalla de cuius, e
precisamente Gina Rossi E 57.714,00, Franca Rossi 30.906,58 e l’ulteriore
somma di C 38.734,00, Paola Rossi 5.939,25, Ilva Rossi 5.164,00 ed
Armando Rossi € 49.149,21.
Tale sentenza era riformata in parte dalla Corte d’appello di Venezia, con
sentenza n. 2625/11 resa anche nei confronti Rossi Ghyempuo, quale erede di
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Maria Forcolin, di cui tutti erano eredi, le somme comunque tratte dal c/c

Armando Rossi. La Corte territoriale rigettava l’appello principale di Franca
Rossi e quello incidentale di Paola ed Ilva Rossi e di Seno Ernesto, erede di
Gina Rossi, accoglieva invece l’impugnazione incidentale di Giuseppe Zane,
condannando gli “appellati eredi” di Anna Maria Forcolin al pagamento in

Quanto all’appello principale di Franca Rossi la Corte veneziana riteneva
che l’elargizione di una parte del prezzo per l’acquisto dell’immobile
destinato ad abitazione familiare, pur formalmente eseguita (s’intende, dalla

de cuius) a favore dello Zane, era destinata al vantaggio della figlia Franca
configurando una donazione indiretta, che come tale andava conferita
nell’asse ereditano ai sensi dell’art. 737 c.c. Tale donazione non aveva,
invece, carattere remuneratorio per il fatto che l’abitazione poi acquistata col
denaro donato fosse stata messa a disposizione della donante, giacché la
funzione di riconoscenza è limitata al passato e nella specie non poteva
riguardare le eventuali prestazioni dello Zane effettuate dopo la donazione.
Quanto all’impugnazione incidentale di Ilva e Paola Rossi e di Ernesto
Seno, quale erede di Gina Rossi, la Corte veneta osservava che non poteva
disporsi la nuova c.t.u. chiesta per accertare i versamenti a rimborso dei
prelievi effettuati dalle attrici, ché un tale accertamento avrebbe avuto
carattere esplorativo in quanto diretto a costituire nuove prove relative agli
assunti e non dimostrati rimborsi.
In ordine alla domanda dell’interveniente Giuseppe Zane volta al rimborso
delle spese funerarie, osservava, infine, che l’esborso era provato
documentalmente e non contestato.

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favore di lui della somma di € 6.723,32 per le spese funerarie.

Per la cassazione di tale sentenza Franca Rossi propone ricorso affidato a
due motivi.
Resistono con controricorso Ilva e Paola Rossi ed Ernesto Seno, che
propongono ricorso incidentale basato su quattro censure.

Ghyempuo Rossi, quale erede di Armando Rossi, non ha svolto attività
difensiva.
Franca Rossi e Giuseppe Zane hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa

applicazione degli artt. 769 e 770 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Posto che con il denaro donato dalla Forcolin Giuseppe Zane ebbe ad
acquistare un immobile, da considerasi per ciò oggetto di una donazione
indiretta, ne deriva automaticamente, sostiene parte ricorrente, che il
donatario è colui il quale ha acquistato il bene, e dunque lo stesso Giuseppe
Zane. Questi, essendo non un erede della Forcolin, ma un terzo, non è tenuto
alla collazione, ma semmai è soggetto all’azione di riduzione, che però
nessuna delle parti ha proposto in causa.
Parte ricorrente chiede, pertanto, che si affermi il principio per cui la
donazione di denaro destinato all’acquisto di un immobile è donazione
indiretta di questo, e che il donatario s’identifica con il soggetto che l’acquista
e non con quello eventualmente intermediante che abbia agito da tramite per
la consegna del denaro, il quale sebbene erede del donante non è tenuto alla
collazione.
1.1. – Il motivo è infondato.
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Giuseppe Zane ha proposto controricorso a tale ricorso incidelliale.

La sentenza impugnata afferma che il denaro donato dalla Forcolin
costituiva una parte del prezzo dell’immobile acquistato dallo Zane (v. pag.
12 del ricorso), circostanza che del resto deduce la stessa parte ricorrente (v.
pag. 9 del ricorso, lì dove si riporta il punto 3 del primo motivo d’appello

il caso in esame possa ricondursi alla fattispecie ipotetica della donazione
indiretta di immobile, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte
(consolidatasi a partire da Cass. S.U. n. 9282/92) nelle ipotesi in cui l’intero
costo del bene, e non solo una sua frazione, sia stato sostenuto dal donante.
Solo in tal caso la corresponsione del denaro sta in luogo dell’attribuzione
liberale dell’immobile, di cui costituisce soltanto una diversa modalità
attuativa, identico essendo il risultato giuridico-economico finale.
2. – Il secondo mezzo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa punti (recte, fatti) decisivi della controversia.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, sostiene parte ricorrente, si
ricava il principio per cui la donazione fatta al genero costituisce liberalità in
favore della figlia, essendo normalmente più stretto il rapportc tra madre e
figlia, piuttosto che tra suocera e genero. Tale ragionamento non solo non
considera l’istruzione probatoria svolta per dimostrare che la donazione aveva
carattere remuneratorio verso lo Zane, ma altresì “è un po’ al di sotto del
livello di argomentazione giuridica che ci si può aspettare da una sezione
civile di Corte d’appello”.
2.1. – In disparte il difetto di autosufficienza (parte ricorrente richiama
l’istruzione probatoria sul carattere remuneratorio della donazione in favore
dello Zane, senza però illustrarne i risultati e senza attaccare in maniera
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proposto da Franca Rossi). Tali i fatti accertati in sede di merito, è escluso che

specifica l’esclusione del carattere, appunto remuneratorio, della donazione),
la censura non ha pregio.
L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata (riprodotta in corsivo a
pag. 14 del ricorso) lascia intendere che si sarebbe trattato di donazione

ma “destinata a vantaggio della figlia Rossi Franca”: loc. ult. cit.). Il motivo
non contrasta adeguatamente tale motivazione, né tanto meno dimostra
l’asserita illogicità del ragionamento inferenziale operato dalla Corte veneta,
ma si limita ad una critica generica sul livello dell’argomentazione,
giudicandola non consona alle aspettative. Critica che, pertanto, non
raggiunge la soglia minima di specificità imposta dall’art. 366, n. 4 c.p.c.
3. – Col primo motivo del ricorso incidentale è dedotta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’omesso accertamento dei
rimborsi che sarebbero stati operati da uva, Paola e Gina Rossi sul c/c della de

cuius. Sostiene detta parte che la nuova consulenza tecnica richiesta non
aveva carattere esplorativo, ché i rimborsi trovavano un preciso, chiaro ed
univoco riscontro nelle testimonianze assunte nel corso del processo di primo
grado (in particolare, teste Patrizia Rivano), testimonianze che la Corte
territoriale ha omesso di considerare.
3.1. – Il motivo è inammissibile perché generico e non autosufficiente. Esso
non precisa quali sarebbero gli elementi istruttori che dimostrerebbero i
rimborsi effettuati, non ne riproduce il contenuto rilevante, né tanto meno,
infine, dimostra per quale ragione e in qual modo la nomina di un c.t.u.
avrebbe consentito di elaborare in senso solo quantitativo dati probatori già
acquisiti e di per sé idonei a dimostrare l’avvenuta restituzione del denaro.
8

soggettivamente simulata (cioè “formalmente eseguita a favore dello Zane”,

4. – Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’accoglimento della
domanda proposta da Giuseppe Zane per ottenere il rimborso delle spese
anticipate per il funerale della Forcolin.

contestato che il funerale sia stato pagato con denaro dello Zane, ché al
contrario questi impiegò a tal fine denaro prelevato dai conti correnti della
Forcolin. Inoltre, conclude il motivo, la Corte territoriale non ha specificato
da quali prove documentali avrebbe tratto il proprio convincimento.
4.1. – Il motivo è inammissibile per la sua genericità.
Il ricorrente per cassazione che dzduca la violazione dell’art. 2697 cod.
civ., per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la
parte gravata dall’onere della prova di esso l’avesse assolto, deve
necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione,
perché l’onere della prova concerne soltanto fatti contestati. Ne consegue che
è onere del ricorrente indicare se e quando, nel corso dello svolgimento
processuale, il fatto, che si assume erroneamente ritenuto provato dal giudice,
era stato contestato (Cass. n. 10853/12).
Nella specie tale indicazione è del tutto assente, non avendo gli appellati
odierni ricorrenti incidentali specificato il /ocus processuale in cui essi
avrebbero negate la circostanza, rendendola controversa.
5. – Il terzo motivo del ricorso incidentale espone la violazione e falsa
applicazione dell’art. 752 c.c., in quanto la condanna degli eredi (non
specificati) al rimborso in favore dello Zane delle spese funerarie, non
considera che queste ultime costituiscono debito ereditario, che come tale
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Non corrisponde al vero, sostengono i ricorrenti, che non sia stato

grava sugli eredi stessi in proporzione delle rispettive quote. La Corte
d’appello, pertanto, avrebbe dovuto condannare ciascun erede per la propria
quota ereditaria, non essendo gli eredi obbligati in solido.
5.1. – Il motivò è fondato, anche sotto un altro aspetto.

credito verso gli eredi di Anna Maria Forcolin, la sentenza della Corte
d’appello ha condannato i soli “appellati eredi” (così si afferma sia in
motivazione che in dispositivo), esclusa, dunque, Franca Rossi, al pagamento
del medesimo importo chiesto, senza altra specificazione, il che altera la
ripartizione del debito ereditario proporzionalmente alle quote, ponendolo
tutto a carico di una parte soltanto degli eredi (esclusa, come s’è detto, Franca
Rossi).
6. – Col quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.
96 (rectius, 91 e 92) c.p.c., in quanto la Corte distrettuale, avendo accolto solo
parzialmente l’appello di Giuseppe Zane, avrebbe potuto condannare Ilva e
Paola Rossi ed Ernesto Seno solo nella stessa misura in cui ha accolto la
domanda di Giuseppe Zane.
6.1. – Il motivo è infondato.
Dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c. si ricava de plano il principio per cui
il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di
soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione
esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico
della parte soccombente.
Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione
delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle
10

Nonostante Giuseppe Zane avesse chiesto l’accertamento .-.. 4 e1 proprio

proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le
parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità (Cass. n.
289/66).
7. – Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va cassata in

comma 2 c.p.c., non essendo necessaii ulteriori accertamenti di fatto, uva e
Paola Rossi ed Ernesto Seno, quest’ultimo quale erede di Gina Rossi, vanno
condannati al pagamento delle spese funerarie, pari a E 6.723,32, ciascuno
limitatamente alla propria quota dell’eredità di Anna Maria Forcolin.
8. – Ferme le spese così come regolate nella pronuncia d’appello, le spese
del processo di cassazione vanno integralmente compensate fra le parti data la
soccombenza reciproca, sostanzialmente non alterata dall’accoglimento del
solo terzo motivo di ricorso incidentale, avente un rilievo marginale
nell’economia della lite.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il terzo motivo del ricorso
incidentale, respinti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione
al solo motivo accolto e decidendo nel merito condanna uva e Paola Rossi ed
Ernesto Seno, quest’ultimo quale erede di Gina Rossi, al pagamento delle
spese funerarie, pari a € 6.723,32, ciascuno limitatamente alla propria quota
dell’eredità di Anna Maria Forcolin. Conferma le sulle spese così come
regolate nella sentenza d’appello e compensa integralmente fra le parti quelle
del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 21.11.2013.

relazione al solo motivo accolto, e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384,

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