Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2149 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO

36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CORNELIO ENRICO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

18/12/06, rep. 72403;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 986/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/07/2006 R.G.N. 375/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato CORNELIO ENRICO;

udito l’avvocato LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dell’1.7.02 C.M. proponeva appello avverso la sentenza n. 353/02 del Tribunale di Venezia, giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la sua domanda intesa ad ottenere dall’INAIL le prestazioni di legge in relazione all’adenocarcinoma del colon diagnosticatogli in data 23.9.96 e da lui ricollegato all’attività lavorativa svolta presso l’A.M.A.V. di Venezia dal 18.10.76 al 1995.

In primo grado il ricorrente aveva esposto di aver lavorato come manovale turnista dall’assunzione all’8.5.79, e, successivamente, quale picchettino – dipintore fino al 23.10.80, ed infine come impiegato fino alla cessazione del rapporto. Aveva altresì precisato che, nello svolgimento delle due prime mansioni, era venuto a contatto con l’amianto sotto varie forme, atteso che detta sostanza era presente nel forno al quale era addetto, anche per attività di straordinaria manutenzione, e nella coibentazione delle tubazioni di scarico delle motobarche e dei carri per la raccolta dei rifiuti solidi, che doveva rimuovere prima di riverniciarle. Ad avviso del C. – che sottolineava di essere stato esposto anche ad altre sostanze cancerogene (quali benzene, formaldeide, toluene, xilene, ecc.) – sussisteva un nesso causale tra tali esposizione e la patologia tumorale da cui era risultato affetto, ed aveva pertanto chiesto all’INAIL la costituzione della rendita di legge prevista per le malattie professionali.

L’INAIL aveva invece contestato l’origine tecnopatica della malattia in questione – non prevista dalle tabelle di legge e non provata dal ricorrente – ed aveva ricordato che la dottrina scientifica escludeva il colon tra gli organi-bersaglio dell’amianto. Aveva pertanto chiesto il rigetto della domanda.

Il primo Giudice – sentiti i testi offerti dalle parti, e, dopo aver disposto due cc.tt.u. tramite il prof. G. ed il D.R. – aveva ritenuto insussistente il “rilevante grado di probabilità” richiesto dalla giurisprudenza per l’accoglimento di domande del genere, ed aveva quindi rigettato il ricorso.

Con l’atto di appello venivano contestate tali conclusioni. Venivano, in particolare, richiamate la c.t.u. del Dott. R. – che aveva parlato di “fondati sospetti”, aveva escluso la presenza di concause (quali tabagismo, ereditarietà, ecc), e si era espressa in termini di probabilità – nonchè le osservazioni del ct. di parte e veniva pertanto chiesta la riforma della sentenza impugnata.

L’INAIL, dal canto suo, si riportava alla c.t.u. G. (totalmente negativa in ordine al nesso di causalità) e ribadiva quanto dedotto in prime cure; chiedeva quindi il rigetto dell’appello.

Disposta una nuova c.t.u. medico-legale tramite il prof. B. P., dopo il deposito della sua relazione, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame, ritenendo, sulla base di detta relazione, l’inesistenza del nesso di causalità tra le attività lavorative espletate dal C. e la denunciata malattia.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre C.M. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, ex art. 378 c.p.c..

Resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, il C. denuncia “la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, anche in relazione agli artt. 1223 e 2043 c.c., con riferimento all’esclusione del rapporto di causalità in relazione a malattia professionale riconduci bile ad una pluralità di possibili eventi morbigeni, nessuno dei quali escludente l’altro, di cui alcuni professionali, e con riferimento al mancato riconoscimento della rilevanza dei fattori morbigeni quali concause; 2. violazione e falsa applicazione degli art. 191 e ss. c.p.c. con riferimento agli artt. 113 e 116 c.p.c. e al recepimento non vigile, nè critico, delle valutazioni del CTU in materia di causalità.” Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi tra di loro, sono infondati.

In particolare, il ricorrente – come specificato anche nella memoria ex art. 378 c.p.c., lamenta essenzialmente che l’impugnata pronuncia abbia acriticamente recepito le risultanze della ctu espletata nel grado risultanze che, a suo dire, avrebbero erroneamente escluso l’origine professionale della infermità denunciata.

Sostiene, infatti, che la Corte territoriale non avrebbe considerato il ruolo di concausa svolto dagli agenti nocivi – cui il C. era stato esposto a motivo della sua attività lavorativa – nell’insorgenza della neoplasia contratta dal medesimo.

La censura non è condivisibile.

Il Giudice del gravame, invero, con accertamento in fatto fondato sulla valutazione del materiale probatorio raccolto e sul disposto accertamento peritale, ha motivato in modo circostanziato l’impugnata sentenza spiegando come, nella fattispecie de qua, la questione fondamentale fosse di natura prettamente medico legale e come nella fattispecie, si potesse parlare, “nella migliore delle ipotesi, di mera possibilità” della sussistenza del nesso causale in oggetto, ma non certo di quella “elevata probabilità”, ai limiti della certezza, richiesta dalla costante giurisprudenza della S.C. per configurare il diritto alle prestazioni previste dalla normativa in materia. La Corte Territoriale, infatti, pur riconoscendo che, sul punto, la letteratura scientifica non era concorde, ha ritenuto di “doversi attenere all’articolata valutazione del prof B. – cattedratico, com’è noto particolarmente autorevole in materia -“, il quale aveva innanzi tutto ricordato che anche il Dr. R., in prime cure, pur ipotizzando una apprezzabile esposizione al rischio amianto, aveva confermato che “non è ancora oggi consentito, sotto il profilo tecnico, formulare una risposta in termini categorici” al quesito fondamentale attinente alla problematica causale, e, dopo aver citato una pubblicazione scientifica del giugno 2001, aveva correttamente concluso che “in questo momento storico della ricerca scientifica sull’argomento in questione non esistono certezze scientificamente inconfutabili.”.

Il suddetto accertamento, costituendo un accertamento in fatto, è di esclusiva competenza del giudice di merito, come affermato dal costante orientamento di questa Corte, ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.

Quando al criterio di “elevata probabilità”, di cui sopra si è già detto, e che il ricorrente assume essere stato disatteso dalla Corte di Appello, va, altresì, precisato che il Giudice del gravame, richiamata una recente “ricerca osservazionale del 2004”, citata dal prof. B. nella sua consulenza, che escludeva un aumentato rischio di cancro del colon nei lavoratori esposti ad asbesto, ha ritenuto non raggiunta quella ragionevole certezza che questa Corte indica quale necessario presupposto del riconoscimento dell’eziologia professionale di una patologia.

Su tali presupposti la Corte territoriale ha ritenuto di dovere aderire alle conclusioni del proprio ausiliare, il quale ha affermato “che, allo stato, non è possibile pervenire a conclusioni tecniche in termini di mera “possibilità”, ovvero di “probabilità”, o addirittura di “elevata probabilità vicina alla certezza”.

Non risultando nell’iter argomentativo della impugnata pronuncia le violazioni lamentate dal C., il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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