Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2149 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8252-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

Nonchè da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO

SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA BELLINI;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

sul ricorso 22270-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C., G.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA

BOVELACCI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA BELLINI;

– controricorrenti –

e contro

LA MADIA DI C.C. & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2011 depositata il 07/02/2011 e avverso la

sentenza n. 62/2011 depositata il 01/07/2011 della COMM. TRIB. REG.

di BOLOGNA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente conduce attività di pizzeria nel ravvenate ed era attinta da avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, redatto a seguito di pvc in data 22 luglio 2005, ove vedeva rideterminati i ricavi in Euro 388.819,00, con maggiori Irap per Euro 16.525,00 ed Iva per Euro 38.682,00.

Non risultando congrua nè coerente con gli studi di settore, i verificatori ricostruivano i costi delle materie prime impiegate, deducevano il numero indicativo di porzioni preparate, cui applicavano i prezzi medi dedotti dal listino offerto al pubblico. I risultati così ricavati erano confermati dalle indagini finanziarie autorizzate sui conti correnti del socio accomandatario, con un movimento di Euro 453.293,79, senza essere egli percettore di altro reddito.

Esperivano ricorso la società La Madia sas, nonchè in proprio i due soci: C.C., accomandatario al 95%, e G.M., accomandante al 5%. Ai fini della regolarità del contraddittorio, occorre ricordare fin da subito che la socia accomandante ha definito la propria pendenza tributaria ed è stata quindi estromessa dal giudizio.

Nel particolare, i ricorsi contestavano la procedura analitico induttiva, in assenza di rilievi contabili, nonchè il merito dei calcoli inferiti, perchè astratti, non aderenti all’abbondanza delle porzioni somministrate, sia di cibo che di bevanda, nonchè al minor introito ricavato dai tavoli con menù a prezzo fisso, oltre alle porzioni e bibite consumate dai dipendenti. Infine, dichiaravano di poter giustificare movimentazione bancaria, almeno per Euro 216.282,58 su Euro 453.293,79.

La CTP apprezzava sostanzialmente queste ragioni, ritenendo sufficiente ad escludere la ripresa a tassazione su tutta la movimentazione bancaria, per esserne stata data giustificazione relativamente a una gran parte di essa e compensava le spese di lite. La sentenza veniva confermata in appello, smontando l’impianto deduttivo del pvc per aver fatto riferimento solo a pochi piatti del menù, nonchè rilevando errori nella quantificazione dell’uso della farina. Accogliendo l’appello incidentale della contribuente si regolavano le spese secondo il principio della soccombenza.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi di ricorso, cui replica la società contribuente.

La stessa motivazione era applicata per relationem al ricorso del socio accomandatario in proprio.

Anche avverso la sentenza d’appello favorevole al socio propone analogo ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a tre motivi, cui replica il socio spiccando altresì ricorso incidentale.

Tale giudizio, allibrato al r.g. n. 8252/2012, era stata chiamato all’udienza del 20 dicembre 2018 ed ivi rinviato a nuovo ruolo per essere chiamato assieme col r.g. n. 22270/2012 al fine di consentire la ricostruzione del contraddittorio necessario nelle controversie fra soci e società di persone (cfr. Cass. S.U. n. 14815/2008).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

0. Deve disporsi la riunione del ricorso n. 8252/2012 riguardante il socio accomandatario, al presente attinente la società, per ricostruire il litisconsorzio obbligatorio nelle controversie tributarie fra Amministrazione, società di persone e soci, senza necessità di pronunciare l’annullamento delle sentenze e l’integrale riedizione del giudizio, qualora i gradi di merito si siano svolti contemporaneamente, con sentenze analoghe, pronunciate il medesimo giorno dal medesimo collegio e con motivazioni analoghe o, come in questo caso, per relationem l’una all’altra (cfr. Cass. S.U. n. 3830/2010).

Dev’essere preliminarmente esaminato il ricorso r.g. n. 22270/2012, ove la motivazione della sentenza d’appello impugnata è ripresa per relationem dalla sentenza gravata con il ricorso r.g. n. 8252/2012.

Vengono proposti due motivi di ricorso.

Va respinta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per introdurre censure di merito in questa sede. Il ricorso supera il vaglio dell’autosufficienza ed è scrutinabile.

1. Con il primo motivo di ricorso si solleva censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, anche in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e art. 35, comma 3, nonchè art. 277 c.p.c., nella sostanza contestandosi che aver provato le movimentazioni per Euro 216.282,52 su Euro 453.292,79 valga a provare la legittima provenienza (e l’assolvimento fiscale) dell’intera somma contestata che, per legge, si presume ricavo, ove – come nel caso – il titolare non risulti percettore di altro reddito, considerando comunque che l’Ufficio aveva ripreso a tassazione una somma minore rispetto a quella rinvenuta, integrando così la presunzione con altri dati, in favore del contribuente.

Al proposito, questa Corte ha già ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cfr. Cass. V, n. 25502/2011, n. 2781/2015, n. 11102/2017).

In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’I.V.A., tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass., V, n. 16896/2014, n. 26111/2015, n. 623/2018).

A questi principi non si è conformata la CTR con la gravata sentenza, per cui il motivo è fondato e va accolto.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione circa fatto controverso e decisivo, costituito dalla circostanza se l’avviso di accertamento si fondasse o meno su valide presunzioni; e se la società avesse o meno provato la sussistenza degli errori da essa denunciati. Travisando il contenuto dell’appello, la CTR avrebbe ritenuto che la doglianza fosse una generica difesa dell’operato dell’Ufficio, affermando poi che il metodo induttivo siasi basato sull’esame di pochi piatti fra quelli offerti, a fronte delle risultanze – riportate anche si fini dell’autosufficienza – ove emerge che sono stati prese in considerazione per l’analisi induttiva tutte le pietanze contenute in menù, esclusi i dolci.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718, Cass. V, 9/3/2011, n. 5583).

A fronte delle emergenze probatorie, non di meno, la CTR non ha argomentato la scelta della prevalenza delle une rispetto alle altre, sicchè il motivo è fondato e merita accoglimento.

4. La fondatezza del ricorso r.g. n. 22270/2012 travolge anche la motivazione della sentenza gravata con il ricorso r.g. n. 8252/2012, che è motivata unicamente per relationem a quella appena scrutinata e comporta inammissibilità sopravvenuta del relativo ricorso principale.

5. Occorre ora esaminare il ricorso incidentale della parte privata sul giudizio r.g. n. 8252/2012, ove il contribuente lamenta omissione di pronuncia sul proprio appello incidentale in odio alla compensazione, delle spese di giudizio. La cassazione con rinvio della controversia, richiedendo una nuova cognizione nel merito, rende inammissibile la domanda sulle spese che presuppone una definizione del giudizio con un esito di soccombenza totale o parziale.

Anche il ricorso incidentale del contribuente nel giudizio r.g. n. 8252/2012 è quindi inammissibile.

6. In definitiva, il ricorso r.g. n. 22270/2012 è fondato e dev’essere accolto; per l’effetto la sentenza motivata per relationem oggetto di gravame nel ricorso r.g. n. 8252/2012 viene annullata ed il ricorso diviene improcedibile; altresì improcedibile il ricorso incidentale nel giudizio r.g. n. 8252/2012, in ragione dell’annullamento della relativa sentenza per relationem e la necessità di una nuova cognizione nel merito.

P.Q.M.

La Corte, riunisce al presente, il ricorso r.g. n. 8252/2012, cassa le sentenze impugnate, dichiara inammissibili i ricorsi principale ed incidentale sub r.g. n. 8252/2012 e rinvia alla CTR per l’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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