Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2149 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2149 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 14094-2016 proposto da:
IAMUNDO LEONARDO, che agisce nella qualità di erede del signor
Iamundo Salvatore, elettivamente domiciliato in RONtk, VIA G.
ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
GIULIO ROMEO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMEN
BORGESE;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURo RICCI, CLEMENTINA PULLI,
EMANUELA CAPANNOLO;

1/4).

Data pubblicazione: 29/01/2018

- contraticorrente avverso la sentenza n. 382/2016 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENTA.

Ric. 2016 n. 14094 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

PROC. nr . 14094/2016 RG

RILEVATO

che la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 11-15
marzo 2016 nr.382, dopo aver disposto consulenza medica e recependone
le conclusioni, riconosceva il diritto di Iamundo Salvatore all’indennità di
accompagnamento dal mese di febbraio 2014 e condannava l’INPS al
pagamento in favore degli eredi del predetto dei ratei maturati fino al suo

188/2012), che aveva respinto la domanda;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Iamundo
Leonardo, nella qualità di erede di Iamundo Salvatore, affidato a due motivi,
cui ha resistito l’Inps con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

che la parte ricorrente ha depositato memoria

CONSIDERATO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che, il ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civomessa o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia,
evidenziando l’ omessa valutazione dei documenti ed accertamenti
strumentali, dai quali risultava che la situazione clinica era tale da fondare
il diritto all’indennità anche prima dell’aggravamento dovuto all’evento
invalidante del febbraio 2014 (ictus);
– con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.—
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge 18/1980, dell’art. 1
della legge 508/1988 e dell’art. 115 cod.proc.civ., rilevando che la
decorrenza della prestazione era stata stabilita senza tenere conto di
ulteriori patologie (ipertensione arteriosa, microlitiasi renale bilaterale,
coxoartrosi e gonartrosi bilaterale agli arti inferiori, depressione
endoreattiva), che avevano comportato la totale assenza della capacità di
autogestione e reso necessario l’aiuto permanente di un accompagnatore;

1

decesso, riformando in tal senso la sentenza del Tribunale di Palmi (nr.

PROC. nr . 14094/2016 RG

che ritiene il Collegio il ricorso sia da dichiarare inammissibile;
che con esso si contesta l’accertamento di fatto compiuto in sentenza
circa la insussistenza del requisito sanitario della indennità di
accompagnamento per il periodo anteriore al febbraio 2014. Tale
accertamento è denunziabile in questa sede di legittimità unicamente con la
deduzione di un vizio della motivazione —ex articolo 360 nr. 5

dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis,

di un fatto

storico, di rilievo decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, non
esaminato in sentenza.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,
primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il
ricorrente deve indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come ed il quando
tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
decisività (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881 ; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053).
Tali oneri di allegazione specifica non sono stati nella specie assolti, in
quanto il ricorrente si duole genericamente della sottovalutazione di
patologie che sono state considerate dal giudice del merito e ritenute
inidonee a determinare una impossibilità a deambulare ovvero ad
adempiere autonomamente agli atti quotidiani della vita ( in quanto
configuranti una mera difficoltà in tal senso; si veda alla pagina 2 della
sentenza) .
La denunzia di violazione delle norme di legge, articolata con il secondo
motivo, non è coerente con i contenuti della censura, che non pongono un
problema di interpretazione e di applicazione delle norme di diritto ma
investono l’accertamento dei fatti di causa attraverso la contestazione della
valutazione dei mezzi di prova.

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso
va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375, n. 1, cod. proc. civ.;

che,

come già affermato da questa Corte, (Cass. n. 2723 del

2010; Cass., S.U., n. 6826 del 2010; Cassazione civile, sez. un, n. 11523
del 2013) la sussistenza di una ragione di inammissibilità del ricorso

2

cod.proc.civ.— ovvero con la allegazione, secondo il testo vigente

PROC. nr . 14094/2016 RG

prevale, in ragione del principio del giusto processo, sulla necessità della
integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi, intervenuti nel
corso del giudizio di appello, nonostante la ricorrenza in tale evenienza di
una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (Cassazione civile, sez.
I, 09/03/1998, n. 2581; Cassazione civile sez. I 01 dicembre 2011 n.
25706; Cassazione civile, sez. II, 02/04/2015 n. 6780).

mancando idonea dichiarazione per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp. att.
cpc, dal relativo pagamento;

che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, DPR
115 del 2002;

PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Condanna parte

ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 200 per spese ed C
1.200 per compensi professionali, oltre spese generali al 1 5 % ed accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 5 dicembre 2017

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza,

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