Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2149 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. III, 25/01/2022, (ud. 09/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso N. 2848/2019 R.G. proposto da:

T.G., e C.R., elettivamente domiciliati in

Roma, Via P. Leonardi Cattolica n. 3, presso lo studio dell’avvocato

Alessandro Ciufolini, rappresentati e difesi dagli avvocati Olga

Durante, Maria Caterina Inzillo, e Vincenzo Cantalfio, come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INTRUM ITALY s.p.a., in persona del procuratore speciale F.M.,

quale procuratrice speciale di INTESA SANPAOLO s.p.a., domiciliata

presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato Angelo Carduccelli, come da procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 9.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9.12.2021 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.G. e C.R. proposero opposizione all’esecuzione immobiliare avviata dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia dal Banco di Napoli in virtù di atto di precetto, con cui si intimava loro il pagamento della somma di Euro 59.153,52, e ciò in forza di un contratto di mutuo fondiario del 18.4.1991, eccependo tra l’altro l’intervenuta prescrizione a far data dal primo inadempimento nel pagamento delle rate semestrali, risalente al 1993. Con sentenza del 28.5.2012, il Tribunale di Vibo Valentia accolse l’opposizione, per l’intervenuta prescrizione decennale del credito. Il Banco di Napoli propose gravame avverso detta decisione, accolto dalla Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 9.1.2018. Il giudice d’appello, dopo aver rigettato le eccezioni processuali sollevate dagli originari opponenti (in particolare, ritenendo la regolarità della procura ad litem, in quanto la fonte dei poteri del procuratore speciale del Banco di Napoli avv. Gino Bacca – che aveva in tale qualità conferito il mandato all’avv. Carduccelli per suo conto – era stata regolarmente indicata nella stessa procura ad litem, ed ancora ritenendo regolarmente proposto l’appello, in quanto esso rispettava il requisito della specificità ex art. 342 c.p.c. previgente), rilevò che, in tema di mutuo, il mancato pagamento di una o più rate non determina automaticamente la decadenza del beneficio del termine in capo al debitore, piuttosto occorrendo – in presenza di clausola risolutiva espressa – che il creditore dichiari di volersene avvalere, il che nella specie non s’era verificato.

Ricorrono ora per cassazione T.G. e C.R., affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Intrum Italy s.p.a., quale procuratore speciale di Intesa Sanpaolo s.p.a., che frattanto ha incorporato il Banco di Napoli, già creditore procedente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 77 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 i ricorrenti deducono che, nonostante avessero contestato il potere rappresentativo del preteso procuratore speciale del Banco di Napoli s.p.a. che all’epoca conferì il mandato ad litem all’avv. Carduccelli al fine di proporre il gravame, il giudice d’appello s’e’ limitato a prendere atto della mera indicazione della pretesa fonte del potere stesso, come indicata in calce alla stessa procura ad litem, senza che però il Banco avesse dato alcuna dimostrazione della fonte stessa, producendola in giudizio, com’era suo onere.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il proposto atto di gravame non rispettando il requisito di specificità dei motivi d’impugnazione, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte d’appello violato l’intervenuto giudicato sulla qualificazione della clausola di cui all’art. 7 del capitolato operata dal Tribunale, che l’aveva intesa come condizione risolutiva, restando così preclusa ogni diversa sua qualificazione, compresa quella di clausola risolutiva espressa, come ritenuto dal giudice d’appello.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia violazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver considerato la Corte d’appello che, anche qualificando la clausola suddetta quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., il diritto di avvalersene è soggetto anch’esso a prescrizione, corrente dall’inadempimento, sicché dalla stessa data era iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale del credito derivante dal mutuo.

2.1 – Il primo motivo è fondato.

E’ noto che, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, “In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l’obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l’irregolarità dell’atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l’efficacia del proprio operato” (Cass. n. 20563/2014; Cass. n. 11091/2020). Sotto diverso – benché convergente – profilo, sulla scorta dell’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 4248/2016, è ormai altrettanto consolidato l’insegnamento secondo cui “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (così la recentissima Cass. n. 29244/2021; conf., Cass. n. 22564/2020, Cass. n. 24212/2018).

Pertanto, nel momento in cui gli appellati (odierni ricorrenti) contestarono il potere di rappresentanza sostanziale dell’avv. Gino Bacca, conseguentemente negando la validità della procura ad litem da questi rilasciata all’avv. Carduccelli per conto del Banco di Napoli, da un lato sarebbe stato preciso onere dell’appellante versare in atti, con la prima difesa utile, l’indicata procura speciale in notar M. del 28.7.2009 (trattandosi peraltro di adempimento implicante minima diligenza), e dall’altro la Corte d’appello avrebbe dovuto pretendere che il Banco dimostrasse “carte alla mano” la fonte del potere stesso, non venendo in rilievo, nella specie, l’esercizio di poteri statutari o sociali da parte del preteso procuratore speciale (come tali, soggetti a forme di pubblicità legale e quindi agevolmente verificabili dagli interessati), bensì di fonte negoziale.

Tuttavia, il Banco di Napoli – a fronte della specifica eccezione degli appellati – nel corpo della comparsa conclusionale d’appello s’e’ limitato a ribadire la sufficienza della mera indicazione della detta procura notarile nell’ambito della procura ad litem (si veda la relativa trascrizione, riportata dai ricorrenti sia nel ricorso che nella memoria ex art. 380-bisl c.p.c.), mentre la Corte calabra, dal canto suo, ha ritenuto che fosse stato congruamente assolto l’onere dell’appellante, in forza della mera specificazione del titolo rappresentativo, come se si trattasse di fonte soggetta a forme di pubblicità legale.

Ebbene, per quanto già detto, risulta evidente che, da un lato, il Banco non ha assolto l’onere sullo stesso gravante, giacché – stante la ripetuta natura negoziale del titolo del potere di rappresentanza sostanziale (che sarebbe stato) conferito all’avv. Gino Bacca – avrebbe dovuto prodursi, sin dalla prima difesa successiva all’eccezione sollevata dagli appellanti, la procura notarile in discorso; dall’altro lato, la Corte catanzarese avrebbe dovuto trarre le debite conclusioni dall’inerzia processuale del Banco, non essendole consentito né di concedere il termine per la sanatoria ex art. 182 c.p.c. (potere, peraltro, che pur pacificamente non esercitato dalla Corte, non avrebbe comunque potuto esserlo, non essendovi oramai spazio per l’esercizio del potere officioso, a seguito dell’eccezione sollevata dagli appellati), né tantomeno di poter ritenere raggiunta la prova della sussistenza del potere rappresentativo sostanziale in capo al predetto avv. Gino Bacca, in difetto della relativa e necessaria produzione documentale da parte del Banco, stante la natura negoziale della fonte del detto potere.

La statuizione del giudice d’appello circa l’infondatezza dell’eccezione sul difetto di procura in capo al Banco di Napoli, sollevata dagli appellati, è dunque erronea.

3.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre gli altri restano assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello, perché proposto da procuratore privo del necessario ius postulandi, stante la non dimostrata esistenza e validità della suddetta procura speciale in notar M. del 28.7.2009 (sul tema dell’inammissibilità dell’impugnazione per mancata dimostrazione del potere di rappresentanza sostanziale si veda, in tema di ricorso per cassazione, la recente Cass. n. 1188/2019).

Ferma la regolamentazione delle spese di primo grado, stante il passaggio in giudicato della relativa sentenza per effetto della detta pronuncia in rito, l’alterna vicenda processuale giustifica ampiamente la compensazione delle spese del grado d’appello, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dal Banco di Napoli s.p.a. Compensa le spese del giudizio d’appello, condannando la controricorrente, n. q., alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA