Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21489 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 27/07/2021), n.21489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2611/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

G.F., rappresentato e difeso dall’avv. Nino Scripelliti,

dall’avv. Elena Bellandi e dall’avv. Ornella Manfredini,

elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Avezzana, n. 1, presso

lo studio dell’avv. Ornella Manfredini.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione n. 35, n. 123/35/13, pronunciata il 04/11/2013,

depositata il 02/12/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.F., tassista fiorentino, impugnò l’avviso di accertamento, fondato su metodo analitico induttivo, che recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, il maggior reddito di Euro 43.005,00, rispetto a quello dichiarato, pari a Euro 9.125,00;

2. il primo giudice rigettò il ricorso, con sentenza riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Toscana che, nel contraddittorio dell’Amministrazione finanziaria (“A.F.”), ha accolto l’appello del contribuente sul rilievo che, in estrema sintesi, essendo quest’ultimo congruo rispetto all’apposito studio di settore, spettava all’ufficio (che non aveva assolto al relativo onere probatorio) fornire elementi idonei a sorreggere l’accertamento di maggiori ricavi, anche sulla base di presunzioni con carattere di gravità, precisione e concordanza che, nella specie, non erano state offerte. Infatti, secondo la C.T.R., la ricostruzione dei maggiori ricavi poggiava su elementi, quali la lunghezza media della corsa di un taxi (pari a 3,2 km) e il suo costo medio (pari a Euro 6,87), privi delle necessaria attendibilità;

3. l’Agenzia ricorre, con tre motivi, per la cassazione della decisione di appello, e il contribuente resiste con controricorso, illustrato con una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies (convertito con L. n. 427 del 1993) e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere trascurato che la congruità del reddito dichiarato rispetto al pertinente studio di settore non impedisce l’accertabilità aliunde di incongruenze dichiarative che, com’e’ accaduto nel caso in esame, possono evincersi anche da altri dati acquisiti dall’organo di controllo;

2. con il secondo motivo (“2. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”), si censura la sentenza impugnata per avere omesso di valutare la pluralità di elementi presuntivi utilizzati dall’A.F. per l’accertamento analitico induttivo del reddito e, segnatamente: i giorni di lavoro (303) del contribuente nel 2003; l’incasso medio giornaliero (Euro 66); la circostanza che egli lavorasse anche per una cooperativa, con attività in convenzione e tariffe predeterminate, maggiori dei (corrispondenti) ricavi dichiarati; il fatto che risultasse che egli aveva avuto degli incassi in giorni in cui formalmente figurava a riposo e che, al contrario, non aveva incassato nulla in giorni di attività; l’inattendibilità delle schede carburanti; l’esiguità dei costi di manutenzione dell’autovettura rispetto al chilometraggio dichiarato; l’incongruenza dell’incasso a km (pari a Euro 0,72/km) calcolato sulla base dei dati dichiarati a fronte delle nuove tariffe comunali per il servizio taxi, aggiornate al 2003; la stabilità del mercato del servizio taxi nel corso degli ultimi 30 anni;

3. con il terzo motivo (“3. Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dei principi generali che regolano il processo tributario di merito, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 35, nonché degli artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere accolto le doglianze dell’interessato ed avere quindi annullato integralmente l’accertamento, anziché provvedere al ricalcolo dei maggiori ricavi conseguiti dal contribuente, nel 2003, e delle maggiori imposte dovute;

4. il terzo motivo, il cui esame è prioritario rispetto al primo e al secondo poiché con esso è dedotto un error in procedendo, è infondato;

la C.T.R., nell’accogliere l’appello del contribuente, senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha escluso la fondatezza della pretesa erariale rispetto alle imposte dovute dal contribuente in base alla dichiarazione. Il dictum della sentenza impugnata si sostanzia nella negazione della sussistenza di ricavi ulteriori, rispetto a quelli dichiarati e coerenti con lo studio di settore, realizzati dal contribuente nell’anno d’imposta accertato (vedi, in termini analoghi, Cass. 15/12/2020, n. 28587);

5. il primo motivo è infondato;

la sentenza impugnata, senza disconoscere che le risultanze dello studio di settore possano essere superate per effetto dell’azione accertatrice dell’A.F., tuttavia ha reputato che la ricostruzione con metodo analitico induttivo del maggiore reddito del tassista fiorentino non fosse sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti. In particolare, secondo la Commissione regionale, la stima della percorrenza media delle corse dei taxi, nella misura di km 3,2, è il frutto di un’indagine empirica (compiuta dal Comune di Firenze in vista della trattativa sul rinnovo delle tariffe di settore), priva di basi scientifiche. Una simile conclusione collima con la giurisprudenza di questa Sezione tributaria, la quale, in altre analoghe cause riguardanti i tassisti fiorentini, ha già ripetutamente stigmatizzato il ricorso, operato dall’A.F., a un semplice comunicato dell’ufficio stampa del Comune di Firenze, da cui era stato desunto il dato di 3,2 km, come “percorrenza media di una corsa in taxi”, quale presupposto della ricostruzione del reddito del contribuente. Si è infatti chiarito (cfr. ex multis Cass. 10/12/2020, n. 28175, ulteriormente consolidata da Cass. 29/01/2021, n. 2091; Cass. 15/12/2020, n. 28587) che “Questa Corte ha già affermato in fattispecie analoghe al caso di specie, concernenti accertamenti a carico di tassisti fiorentini, che “la mera provenienza del dato dall’ente territoriale – e tanto più, come nel caso di specie, non da un provvedimento di quest’ultimo, ma da un suo informale comunicato stampa – non equivale di per sé ad elemento che ne conforti l’attendibilità…”, e che tale considerazione non può mutare “per mero effetto della pubblicazione dello stesso dato, in conseguenza del comunicato, sulla stampa, in quanto si tratta di circostanza che ne presupponga il vaglio critico” (Cass., sez. 5, 16/12/2019, n. 33042; Cass., sez. 5, 2/03/2020, n. 5664; Cass., sez. 5, 19/08/2020, n. 17349).”;

6. il secondo motivo è inammissibile;

la censura è priva del carattere della decisività. Infatti, come risulta dall’avviso di accertamento, riprodotto nel testo del ricorso per cassazione, i dati del calcolo presuntivo dei ricavi (quantificati in Euro 60.112,00, a fronte di Euro 20.253,00 dichiarati) sono: “dividendo”, 28.000 km percorsi (dichiarati dal contribuente); “divisore”, 3,2 Km (lunghezza media della corsa di un taxi, secondo la stima dell’ufficio); “quoziente”, 8.750 (numero di corse annue). Moltiplicando 8.750 per (Euro) 6,87 (costo di una corsa media, secondo la stima dell’ufficio) si ha il “prodotto” di (Euro) 60.112,00, che rappresenta i corrispettivi stimati. Tutti gli altri, diversi elementi presuntivi, sopra schematicamente elencati, sono marginali e irrilevanti ai fini della ricostruzione del reddito che, giova sottolinearlo, ruota attorno al calcolo sopra illustrato. Tale calcolo però è fallace per le ragioni già indicate (cfr. p. 5), ossia perché, come ha avuto modo di affermare la C.T.R., il dato riguardante la percorrenza media delle corse dei taxi (pari km 3,2) è il risultato di un’indagine empirica del Comune di Firenze, priva di basi scientifiche;

7. le spese sono regolate in dispositivo;

8. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00, a titolo di compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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