Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21489 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12927/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico – in

persona del Responsabile della Direzione Affari Legali,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio

dell’avvocato ANNA TERESA LAURORA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORETO SEVERINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 477/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

13/11/2014, depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Dora De Rose (delega verbale avvocato Severino)

difensore della ricorrente che deposita atto di rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste Italiane ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva accolto la domanda di A.P. e convertito il contratto a tempo determinato intercorso tra le parti.

Nelle more del giudizio in data (OMISSIS) le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato insieme ad un atto di rinuncia da parte di poste Italiane s.p.a..

Tanto premesso si osserva che dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, e spese compensate. Fra le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere. Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a quanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da Poste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.

PQM

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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