Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21489 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21489 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 30693-2011 proposto da:
GIUGLIANO FRANCESCO (GGLFNC28L11A064G) elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo STUDIO GREZ,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAROTTA ALESSANDRO, BRANCA CARLO,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 01585570581 – Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA in persona
dell’Institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio
dell’avvocato MEDUGNO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MOLINO CLAUDIA, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 19/09/2013

CONSORZIO IRICAV UNO in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio
dell’avvocato DE’ MEDICI LEOPOLDO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CALZONI LIETTA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

TAV TRENO ALTA VELOCITA’ SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 3680/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
25.10.2010, depositata il 09/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

nonchè contro

Il collegio condivide le considerazioni e le conclusioni della relatrice e le fa proprie.
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per l spese del giudizio di
legittimità.
DePosrroo CMICEUSINIA
Roma, 18 giugno 2013.

E’stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:
1) La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 9.11.010, ha respinto l’opposizione
alla stima proposta da Francesco Giugliano per ottenere la determinazione della
giusta indennità di esproprio di un suolo di sua proprietà, occupato dal Consorzio
lricav Uno, cui i lavori erano stati commissionati dalla TAV- Treno Alta Velocità
s.p.a., per la costruzione di un tratto della linea ferroviaria ad alta velocità NapoliRoma. La corte, ritenuto preliminarmente che l’unico soggetto passivamente
legittimato al giudizio era il Consorzio, ha rilevato che, a seguito della rinuncia
dell’attore al ricorso in cassazione contro la precedente sentenza che aveva
pronunciato sull’opposizione da lui proposta contro la determinazione della sola
indennità di occupazione, si era formato il giudicato in ordine alla natura agricola
del suolo e che, in conseguenza, era corretta la determinazione dell’indennità di
esproprio effettuata dal Consorzio in base al VAM. La corte ha respinto anche la
domanda subordinata dell’opponente, di liquidazione di un’indennità commisurata al
valore agricolo di mercato del terreno, sul quale egli sosteneva di esercitare
un’azienda agricola, affermando il tardivo deposito dei documenti posti a sostegno di
tale pretesa e rilevando che dagli atti risultava che l’azienda era esercitata su
particelle diverse da quella in contestazione.
2) Francesco Giugliano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza,
affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta che l’indennità sia stata liquidata
in base al VAM ed invoca l’applicazione della sentenza n. 181/011 del Giudice delle
leggi, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 5 bis, 4° comma della I.
n. 359/92 e degli artt. 15 1° comma e 16, 5° e 6° comma della I. n. 865/71.
Col secondo motivo il ricorrente contesta di aver tardivamente prodotto i documenti
necessari a provare i fatti posti a sostegno della domanda subordinata, con la quale
aveva chiesto l’applicazione dell’art. 15 della I. n. 865/71.
3)Ha resistito con controricorso il Consorzio IRICAV Uno.
4)Non ha svolto difese TAV s.p.a., che peraltro, poiché non si versa in ipotesi di
cause inscindibili e poiché è passato in giudicato il capo della sentenza che ha
escluso la sua legittimazione passiva (non impugnato dal ricorrente né dal Consorzio
in via di ricorso incidentale), non può più ritenersi parte del giudizio.
5)11 primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato.
La sentenza impugnata ha dato atto che l’indennità di esproprio è stata determinata
sulla scorta del criterio tabellare.
Ne consegue che, essendo in discussione nel presente giudizio proprio la
determinazione di detta indennità, sulla cui misura non può perciò essersi formato
giudicato, e dovendosi altresì escludere che possa formarsi giudicato non già su di
un accertamento in fatto ma sul criterio legale in precedenza utilizzato per liquidare
l’indennità di occupazione, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale
degli artt. 5 bis, 4° comma della I. n. 359/92 e degli artt. 15 1° comma e 16, 5° e 6°
comma della I. n. 865/71 (ovvero delle norme che stabilivano che, in presenza di
terreni agricoli o non edificabili, l’indennità andasse commisurata al VAM) ed ha
affermato che anche per detti suoli l’indennità vada stimata in relazione al loro valore
di mercato, la sentenza andrebbe cassata.
Resterebbe assorbito il secondo motivo di ricorso.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, con ordinanza resa ai sensi
degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.

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