Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21489 del 18/10/2011
Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 18/10/2011), n.21489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8670/2009 proposto da:
DITTA FLLI SPADARO DI SPADARO 0 & C SNC (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante sig. S.O., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE CICHELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MIRANDA
CARMELO, RISCICA PAOLO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
DONATI SPA (OMISSIS), LA CATTEDRALE SCRL;
– intimati –
nonchè da:
DONATI SPA (OMISSIS), già La Cattedrale Scarl, in persona del
legale rappresentante pro tempore Ing. D.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio
dell’avvocato DONVITO MARCO, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
e contro
DITTA FLLI SPADARO DI SPADARO O & C SNC (OMISSIS), LA CATTEDRALE
SCRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 18/2009 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di
AVOLA, emessa il 23/01/2009, depositata il 04/02/2009; R.G.N.
53/2007.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato MIRANDA CARMELO;
udito l’Avvocato BONFIGLIO RAFFAELE per avvocato Donvito Marco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per inammissibilità di
entrambi i ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 febbraio 2009 il Tribunale di Siracusa, Sez. Staccata di Avola, premesso: 1) con citazione dell’11 gennaio 2007 la Cattedrale scarl conveniva dinanzi al Tribunale la ditta s.n.c. F.lli Spadaro interveniente nell’esecuzione avviata presso terzi – la Prefettura di Siracusa dalla ditta Strano nei suoi confronti chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere perchè il creditore procedente aveva rinunciato all’esecuzione e la ditta Spadaro era intervenuta per un debito in relazione al quale era stata avviata altra procedura esecutiva nei suoi confronti nella qualità di terzo pignorato, si che la società Spadaro doveva esser” condannata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; 2) quest’ultima eccepiva la decadenza dell’ azione da proporre dinanzi alla sede centrale del Tribunale e comunque la mancanza di prova del pagamento alla Buzzi Unicem per suoi debiti, presupposto della richiesta cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione all’esecuzione dopo averne dichiarato la legittimità dell’instaurazione dinanzi a sè poichè il riparto degli affari con l’ufficio centrale non costituiva questione di competenza – avendo la Cattedrale scarl provato il pagamento alla Buzzi per i debiti della ditta Spadaro, il cui intervento era perciò inammissibile e temerario, tentando in tal modo di aggirare gli obblighi che la società Cattedrale aveva come terzo pignorato nell’altra procedura per debiti della ditta Spadaro nei confronti della Buzzi.
Ricorre la ditta F.lli. Spadaro cui resiste la Cattedrale s.c.a.r.l.
che propone altresì ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono esser riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..
1.- Con il primo motivo deduce: “Art. 360, n. 2. Violazione della norma sulla competenza” e conclude: “dica la Corte se a seguito di pignoramento presso terzi, come nel caso di specie, sia competente a decidere sull’opposizione ai sensi dell’art. 616 c.p.c., il Tribunale del luogo ove è stato eseguito il pignoramento o sia competente a decidere indifferentemente un giudice di una qualunque delle Sezioni distaccate del suddetto Tribunale”.
Il motivo è infondato.
Ed infatti le sezioni distaccate infracircoscrizionali, stabilita dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48 quater, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 15, costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario e, in quanto tali, sono prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza territoriale.
2.- Con il secondo motivo deduce: “Art. 360, n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 112 c.p.c.” e conclude: “dica la Corte se a seguito di ricorso ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il giudice della cognizione possa accogliere e decidere domande non proposte nel ricorso per opposizione”.
Il motivo è inammissibile perchè il quesito di diritto non può risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ratione temporis applicabile.
3.- Con il terzo motivo deduce: “Art. 360, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 90, 91 e 96 c.p.c.” e conclude: “Dica la Corte se nell’assenza delle ipotesi previste dai due commi dell’art. 96 c.p.c., il giudice possa, comunque condannare una parte a norma di tale articolo”.
Il motivo è inammissibile perchè non censura in alcun modo la ratio decidendi riassunta in narrativa.
4. – Con il ricorso incidentale la Cattedrale scarl deduce:
Violazione e falsa applicazione dell’ art. 96 c.p.c., per non aver liquidato l’ intero danno causato dalla controparte (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa motivazione in merito alla parziale liquidazione del danno da lite temeraria subito dalla Cattedrale scarl (art. 360 c.p.c., n. 5)” e conclude: “vero è che il giudice nel liquidare la somma dovuta ex art. 96 c.p.c., per danni da lite temeraria deve tener conto sia del danno emergente che del lucro cessante ed in ogni caso deve motivare la sua decisione se diversa da quanto domandato, illustrando in crateri a cui si è attenuto nell’attività liquidativa”.
Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni di astrattezza del quesito evidenziate nell’ esame del secondo motivo di ricorso principale.
La soccombenza reciproca induce alla compensazione delle spese giudiziali di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011