Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21489 del 10/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21489 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARRECA DEMETRIO

Elèttivamente domiciliato in Roma, via Sistina, n.
121, nello studio dell’avv. Giuseppe Panuccio, che
lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso.
ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Elettivamente domiciliata in Roma, piazza Benedetto

3D
w(tf

Data pubblicazione: 10/10/2014

Cairoli, n. 2, nello studio dell’avv. Giuseppe
Leotta; rappresentata e difesa dall’avv. Domenico
Barresi, giusta procura speciale a margine del

controricorrente

nonché sul ricorso proposto da
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Come sopra rappresentata
ricorrente in via incidentale
contro

BARRECA DEMETRIO
intimato

avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, n. 141, depositata in data 29 maggio
2006;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 9 aprile 2014 del consigliere dott. Pietro
Campanile;
Sentito per il ricorrente l’avv. Panuccio;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott. Pasquale Fimiani, il
quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale e per il rigetto dell’incidentale.

2

controricorso.

Svolgimento del processo

l – Con atto di citazione notificato in data 28
maggio 1987 il sig. Demetrio Barreca conveniva da-

detto capoluogo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione di due
lotti di terreno di sua proprietà, per la realizzazione della S.P. Reggio Campi – S. Angelo – Lesti
di Condera, uno di essi non era compreso nel decreto di occupazione, mentre, quanto all’altro, la
procedura non si era conclusa con la tempestiva
emanazione del decreto di occupazione.
1.1- Il Tribunale, all’esito dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva la domanda, assumendo come valore unitario per la superficie occupata

sine titulo la somma di lire 37.000 al mq

(riferita all’anno 1982, in cui erano stati realizzati i lavori) e quella di lire 50.000 per l’altro
lotto avendo come riferimento l’anno 1985, in cui
era terminato il periodo di occupazione legittima.
1.2 – Avverso tale decisione proponeva appello
l’Amministrazione Provinciale, dolendosi
dell’erronea valutazione effettuata dal consulente
tecnico d’ufficio e deducendo, altresì, che il ter-

3

vanti al Tribunale di Reggio Calabria il Comune di

reno oggetto di occupazione era stato oggetto di
cessione volontaria.
Il Barreca, costituitosi, contestava la fondatezza

quale deduceva l’inadeguatezza per difetto dei valori attribuiti alle suddette aree.
1.3 – La Corte di appello di Reggio Calabria, con
la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato
l’appello proposto in via principale e, previa rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ha
rideterminato le somme dovute al Barreca a titolo
di risarcimento, osservando al riguardo che, al
fine di non incorrere nel vizio di ultrapetizione,
non poteva assumere valori superiori a quelli indicati nell’appello incidentale, rispettivamente pari, per i due lotti in questione, a lire 50.000 ed
a lire 75.000.
1.4 – Per la cassazione di tale decisione il Barreca propone ricorso, affidato ad un motivo, illustrato da memoria, cui l’amministrazione intimata
resiste con controricorso, proponendo a sua volta
ricorso incidentale, con due censure.
Motivi della decisione

2 – Deve preliminarmente disporsi, ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei pro-

4

del gravame e proponeva appello incidentale, con il

cedimenti, in quanto relativi a ricorsi proposti
avverso la medesima decisione.
3 – Sempre in via pregiudiziale, deve rilevarsi

dall’Amministrazione provinciale ricorrente in via
incidentale, inerente al mancato rilievo, da parte
della corte territoriale, dell’inammissibilità
dell’appello incidentale del Barreca, in quanto
proposto oltre il termine previsto dall’art. 166
cod. proc. civ..
Infatti, la produzione della comparsa di costituzione dell’appellato in data 10 gennaio 1997, contenente il gravame in via incidentale, avvenne (come emerge dall’esame degli atti, consentito dalla
natura procedurale del vizio denunciato) anteriormente alla prima udienza effettivamente tenutasi,
in data 3 febbraio 1997 (Cass., 13 gennaio 1997, n.
165), e nel rispetto delle modalità e dei termini
previsti dall’art. 343 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile “ratione temporis”
(“L’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli
articoli 331 e 332”),

trattandosi di giudizio ini-

ziato nell’anno 1987, al quale, pertanto, sono

5

l’infondatezza della questione dedotta

inapplicabili le modifiche introdotte dalla L. 26
novembre 1990, n. 353, in virtù di quanto previsto
dall’art. 90 della stessa legge, il quale ha dispo-

1995 continuassero ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente.
E per “giudizi pendenti” devono intendersi, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, quelli nei quali
la notificazione della citazione davanti al giudice
di primo grado sia avvenuta prima del 30 aprile
1995 (Cass., 16 maggio 2007, n. 11301; Cass., 18
febbraio 2011, n. 4005).
4 – Il ricorrente principale, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostiene, con
formulazione di idoneo quesito di diritto, che
l’indicazione dei valori dei singoli lotti non poteva ritenersi vincolante per il giudice di appello, avendo comunque la parte espressamente richiesto l’attribuzione di “quell’altra somma maggiore o
minore che sarà accertata in corso di causa”.
4.1 – La censura è fondata. Premesso che il giudice
non deve fermarsi alla mera interpretazione letterale della domanda, dovendone indagare il contenuto
sostanziale (Cass., 4 agosto 2006, n. 17760), questa Corte ha più volte affermato che, quando la

6

sto che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile

parte, soprattutto nell’ambito di un giudizio di
natura risarcitoria, indichi un determinato importo, accompagnando tale precisazione con la richie-

accertata, tale clausola non può considerarsi di
stile, in quanto essa, lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, ed ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche (Cass., 16 marzo 2010, n. 6350; Cass., 7 marzo 2006, n. 4828; Cass., 24 gennaio 2006, n. 1324;
Cass., 19 giugno 1995, n. 6927; cass., 17 febbraio
1988, n. 1706; Cass., 20 novembre 1975, n. 3903).
Ha errato, quindi, la corte territoriale nel ritenere insuperabile il limite costituito
dall’indicazione di determinati valori, senza considerare che la contestuale precisazione relativa
alla richiesta di quella diversa somma da accertarsi nel corso del giudizio era consentanea alla natura della domanda e, in particolare, alla difficoltà di assumere un riferimento preciso in ordine
al valore di mercato dei terreni, come, per altro,

7

sta di quella maggiore o minore somma che sarà

reso palese dalla necessità, avvertita dalla stessa
Corte di appello, di rinnovazione della consulenza
tecnica d’ufficio.

tivo già esaminato, si duole, formulando idonei
quesiti di diritto, della ricognizione giuridica
del terreno già oggetto di occupazione legittima
con riferimento alla data di cessazione della stessa (settembre 1985), e non già a quella, anteriore
(settembre 1982), in cui, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, erano stati ultimati i lavori, con acquisizione del bene oggetto di irreversibile trasformazione.
La censura, dovendosi prescindere da generici riferimenti a non meglio precisati vincoli legali e dovendosi limitare l’esame alla questione focalizzata
nei quesiti di diritto, è infondata.
La corte territoriale, invero, ha correttamente applicato il principio, costantemente affermato da
questa Corte, secondo cui nel caso in cui l’irreversibile trasformazione del fondo di proprietà
privata in opera pubblica si sia verificata nel periodo di occupazione legittima senza che sia tempestivamente intervenuto un provvedimento ablatorio,
l’illecito aquiliano si determina alla scadenza del

8

5 – La ricorrente in via incidentale, oltre al mo-

termine di occupazione autorizzata, in quanto è in
tale momento che si verifica l’acquisto a titolo
originario della proprietà in capo alla Pubblica

di restituzione del bene (Cass., 28 giugno 1995,
n. 7278; Cass., 9 aprile 1996, n. 3271; Cass., 23
settembre 1997, n. 9368; Cass., 4 febbraio 1998, n.
1109; Cass., 29 luglio 1998, n. 7430).
Appare del tutto evidente, infatti, come il momento
di consumazione dell’illecito debba essere differito alla scadenza dell’occupazione legittima,
in quanto tutto quanto sì produce durante tale
periodo ha, per definizione, il carattere della
legittimità ed è quindi improduttivo di danno
nei termini di cui all’art. 2043 cod.civ..
6 – In conclusione, previo rigetto del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento di quello principale, con rinvio alla Corte di appello di Reggio
Calabria, che in diversa composizione, applicherà
il principio sopra enunciato, provvedendo altresì
in merito al regolamento delle spese processuali
relative al presente giudizio di legittimità.

9

Amministrazione, quale affetto dell’impossibilità

P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il principale, rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impu-

appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 apriler2014.

gnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA