Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21489 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13906/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. Franco

Beretti il quale lo rappres. e difende, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso depositato il 21.3.18 K.M. – cittadino della (OMISSIS) – propose opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale con cui era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria. Con decreto emesso il 25.3.2019 il Tribunale di Bologna respinse l’opposizione, osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente sia innanzi alla Commissione che in udienza – in ordine all’asserita vicenda della sua fuga dalla (OMISSIS) per sottrarsi alla vendetta dei familiari di un suo amico da lui ucciso accidentalmente mentre zappavano la terra per trarne un’erba medicale, da somministrare ad una donna che aveva chiesto il suo intervento quale guaritore succeduto al padre – erano nel loro complesso generiche, implausibili e contraddittorie; era da escludere la protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto dalle informazioni acquisite si desumeva che nello Stato di provenienza del ricorrente non sussisteva una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato; non era riconoscibile la protezione umanitaria sia per l’inattendibilità in generale e nel complesso delle dichiarazioni del ricorrente, sia perchè non era emersa alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità del ricorrente, in mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione, nè erano emersi fattori ostativi al rientro in patria ove peraltro risiedevano tutti i suoi familiari.

K.M. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, artt. 8 e 13 in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni del ricorrente. In particolare, il M. si duole che il Tribunale non abbia rispettato i criteri inerenti alla valutazione della credibilità soggettiva e oggettiva del ricorrente, avendo quest’ultimo compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda, fornendo un resoconto coerente con la situazione della (OMISSIS).

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto che in (OMISSIS) non erano garantite tutele ai cittadini nei confronti delle forze di polizia, in ordine ai soprusi e agli abusi da questa perpetrate, essendo altresì diffusa la detenzione illegittima in mancanza di adeguate procedure giudiziarie. In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe ben valutato la sua posizione in ordine al timore di essere denunciato in caso di rimpatrio per un’accusa ingiusta e discriminatoria, e alla situazione di violenza generalizzata derivante dai conflitti interni al paese.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, 32, comma 3, in quanto il Tribunale ha erroneamente escluso il permesso umanitario, emergendo un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra il contesto di vita in Italia e quello esistente nel paese d’origine del ricorrente in ordine al godimento dei diritti fondamentali.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1, – come richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, dall’art. 32, comma 3, – ovvero dell’art. 10 Cost., comma 3, considerato il principio d’inespellibilità dello straniero, anche alla luce della nuova fattispecie della protezione speciale che ha determinato l’ampliamento dell’area applicativa del citato art. 10.

Il primo motivo è inammissibile perchè diretto anche al riesame dei fatti circa la valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato le plurime contraddizioni ed incoerenze del racconto del ricorrente, avendo peraltro riferito in udienza di essere ricercato dalla polizia del paese di provenienza, circostanza invece taciuta innanzi alla Commissione territoriale.

Va altresì soggiunto che il racconto del ricorrente è privo di coerenza anche nella parte in cui lamenta l’inaffidabilità della polizia del suo paese e la relativa corruttibilità, non avendo però allegato di aver sporto denuncia sui fatti oggetto del suo racconto, e senza peraltro indicare fatti specifici dai quali desumere tale giudizio nei confronti della polizia.

Il secondo motivo è infondato, avendo il Tribunale escluso la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) sulla base dell’esame di vari report internazionali; nè il ricorrente ha allegato specifiche fonti informative dalle quali desumere le lamentate violazioni del diritto di difesa o dei diritti fondamentali, ovvero la parzialità delle forze dell’ordine.

Il terzo motivo è infondato. In particolare, è irrilevante il riferimento al rapporto di lavoro, quale espressione d’integrazione sociale, in quanto, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (SU, n. 29459/19; n. 4890/19).

Ora, nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che l’attività lavorativa a tempo determinata svolta dal ricorrente in Italia non integra un fattore ostativo al suo rientro in (OMISSIS), dove peraltro si collocano tutti i suoi riferimenti affettivi e familiari, non emergendo indici di necessità di protezione idonei a legittimare la protezione umanitaria. Nè può rilevare a tale fine il paventato rischio di subire, in caso di rimpatrio, un ingiusto procedimento penale nel quale non sarebbero assicurate le garanzie di legge, in quanto il ricorrente ha genericamente dichiarato di essere stato “ricercato” dalla polizia del suo paese e non ha allegato di essere indagato o imputato formalmente in un procedimento penale per l’uccisione del suo amico (fatto per il quale, come detto, il racconto del ricorrente è stato ritenuto dal Tribunale incoerente, contraddittorio e lacunoso).

Il quarto motivo, relativo al principio generale d’inespellibilità dello straniero, è infondato non avendo il ricorrente allegato gli specifici presupposti contemplati dal richiamato art. 19. Quanto, al riferimento all’art. 10 Cost., occorre rilevando che, alla stregua della citata pronuncia delle SU (n. 29459/17) il D.L. n. 113 del 2018, che ha abrogato il comma 6 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non ha efficacia retroattiva, per cui la verifica dei presupposti del permesso di soggiorno va effettuata secondo i parametri dettati dalle norme previgenti. Ne consegue l’erroneità del richiamo dell’art. 10 Cost., la cui applicazione, a dire del ricorrente, sarebbe una diretta conseguenza della suddetta abrogazione, quale margine residuale d’attuazione del diritto all’asilo.

Pertanto, va affermato che la doglianza relativa alla grave violazione dei diritti fondamentali, che il ricorrente correla all’asserito ingiusto procedimento penale pendente nei suoi confronti nel paese d’origine, non merita accoglimento per i motivi suesposti circa l’omessa allegazione dei fatti esplicativi.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero si è costituito al solo fine di presenziare all’eventuale udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA