Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21488 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1792-2020 proposto da:

I.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2932/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/07/2019 R.G.N. 2653/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 12.7.2019, ha respinto il ricorso proposto da I.I., cittadino della Nigeria (Edo State), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nonché il Tribunale hanno, a loro volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte territoriale ha precisato che:

a) il richiedente non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, vista la provenienza da un paese che solamente in alcune aree delimitate (nel Nord Est) vede attualmente una situazione di attacchi indiscriminati contro la popolazione civile;

c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché non sono state allegate circostanze che possano far desumere un radicamento nel territorio italiano mentre il mero transito per la Libia non rappresenta elemento sufficiente;

3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo si denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 2, che prevede l’istituzione di Sezioni specializzate per la trattazione delle cause di protezione internazionale: invero, il Presidente della Corte di appello di Venezia ha violato la norma prevedendo l’applicazione dei giudici civili provenienti da tutti i Tribunali del distretto ad alcune Sezioni civili della Corte di appello per comporre il collegio in materia di immigrazione;

2. con il secondo motivo si denunzia nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente, non essendo stati considerati – aì fini della protezione umanitaria – età, condizioni personali, viaggio ed estrema povertà del paese di origine del richiedente nonché le forti relazioni personali create in italia;

3. con il terzo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in considerazione della consultazione parziale ed insufficiente delle COI, senza puntuale riferimento alla situazione specifica del richiedente e del suo paese;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto è stato impugnato un provvedimento amministrativo di organizzazione dell’attività giurisdizionale (il provvedimento di organizzazione adottato dal Presidente della Corte di appello di Venezia), lamentandosi il cattivo uso del potere pubblico: ebbene, va preliminarmente sottolineato che il profilo denunciato delinea un profilo di ripartizione interna degli affari nell’ambito di un unico ufficio giudiziario che, pertanto, non determina la violazione di alcun criterio di competenza (cfr. Cass. n. 31134 del 2018, con riguardo alla Sezione specializzata per le imprese; cfr. Cass. n. 8905 del 2015 con riguardo alle Sezioni lavoro); in secondo luogo, va rilevato che in base alla modifica apportata dal L. 30 luglio 2007, n. 111, art. 4, comma 19, lett. a) e b), all’art. 7-bis dell’O.G. a decorrere dal 31 luglio 2007 “la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati” (Cass. n. 10410 del 2020); questa Corte ha, altresì, evidenziato che seppur le assegnazioni degli affari non debbono essere arbitrarie, va riconosciuta la discrezionalità spettante ai Capi degli uffici per l’assegnazione degli affari, con la precisazione che il relativo potere deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell’ufficio e di agevolarne l’efficienza, restando, invece, esclusa qualsiasi diversa finalità (Corte Cost., sentenze n. 143 e n. 144 del 1973; ordinanza n. 93 del 1988; sentenze n. 127 del 1979; n. 460 del 1994 e n. 272 del 1998);

5. il secondo motivo, che attiene alla protezione umanitaria, è inammissibile per genericità, essendo carente dei caratteri della tassatività e della specificità, mancando una precisa enunciazione degli elementi che si ritengono trascurati dal giudice di merito, a fronte del rilievo della sentenza impugnata circa la carenza, nelle deduzioni e nei documenti, di circostanze dalle quali si poteva desumere l’integrazione nel territorio italiano;

5.1. per quanto riguarda la denuncia di mancato esercizio della cooperazione istruttoria, invero, va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il dovere di cooperazione istruttoria si concretizza solo in presenza di allegazioni del richiedente precise, complete, circostanziate e credibili, e non invece generiche, non personalizzate, stereotipate, approssimative e, a maggior ragione, non credibili, competendo all’interessato innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 15794 del 2019, Cass. n. 14669 del 2020); 5.2. peraltro, la Corte distrettuale si è conformata all’orientamento di questa Corte secondo cui l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (Cass. n. 2760 del 2021);

6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile, avendo, la Corte distrettuale, esaminato – alla luce di numerose fonti internazionali aggiornate – la situazione sociale e politica di tutta la Nigeria, e rilevando che solamente in alcuni Stati (e quindi, con esclusione dell’Edo State) vi è una situazione di conflitto indiscriminato; 6.1. in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 2020);

7. in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis; si precisa che, posta l’inammissibilità dell’impugnazione, questa Corte deve attestare l’obbligo del ricorrente, trattandosi di atto ricognitivo che prescinde dal provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

 

 

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