Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21488 del 18/10/2011
Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 18/10/2011), n.21488
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6282/2009 proposto da:
CONSORZIO BONIFICA ASO TENNA TRONTO (OMISSIS) (già CONSORZIO DI
BONIFICA DEL TRONTO), in persona del suo legale rappresentante,
l’Amministratore Straordinario p.t. S.O., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CILICIA 53, presso lo studio dell’avvocato
FABIANI GIUSEPPE FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUZI
Osiride con studio in 63100 ASCOLI PICENO, Via D. Alighieri 3, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. (OMISSIS) ILESEA SPA, EQUITALIA MARCHE SPA (OMISSIS);
– intimati –
nonchè da:
FALLIMENTO N. (OMISSIS) ILESEA SPA, in persona del Curatore
Avv.
A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA
N. 19, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINI ALBERTO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso con
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
EQUITALIA MARCHE SPA (OMISSIS), già Antona Tributi s.p.a., in
persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante rag.
M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADRE
MASSARUTI 166, presso lo studio dell’avvocato PAPA ANNALISA,
rappresentata e difesa dall’avvocato RUGGIERI ORLANDO giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
CONSORZIO BONIFICA ASO TENNA TRONTO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 23/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, emessa il 27/02/2008, depositata il
27/02/2008; R.G.N. 146/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato LUZI OSIRIDE;
udito l’Avvocato STENDARTI RUGGERO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per inammissibilità
p.q.r. ricorso principale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 febbraio 2008 il Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. distaccata di San Benedetto del Tronto, dichiarava inammissibile perchè tardiva l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal consorzio di bonifica del Tronto con atto del 19 gennaio 2004 avverso il pignoramento dell’11 aprile 2003 del suo credito presso il terzo, la Serit Picena, poi Ancona Tributi, effettuato dalla curatela del fallimento della società i.l.e.s.e.a. fino alla concorrenza del credito di Euro 1.155.526,16, fondato sulla sentenza del Tribunale di Roma del 27 novembre 1999 che, nel dichiarare improcedibile l’opposizione del predetto consorzio allo stato passivo di detto fallimento, lo aveva condannato a pagare a favore di quest’ultimo la somma di L. 964.503.312, oltre accessori. Affermava il Tribunale che la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile il gravame del consorzio, non aveva inciso su detta sentenza, di primo grado e la Cassazione, nell’annullare la sentenza di secondo grado e rinviare alla Corte di appello per il merito, non aveva tolto validità ed efficacia di titolo esecutivo a quella di primo grado. Quindi, affermato che la società Ancona Tributi, terzo pignorato, era litisconsorte necessario, dichiarava inammissibili gli accertamenti richiesti “in questa sede” dal fallimento in quanto le contestazioni concernenti la dichiarazione del terzo dovevano esser risolte nell’accertamento del relativo obbligo, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., e lo condannava al pagamento delle spese a favore della società Ancona Tributi, che liquidava in complessivi Euro 15.990,75 di cui Euro 2.620,00 per spese, Euro 11.594,00 per onorari ed Euro 1.776,75 per rimborso forfetario 12% su diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
Ricorre per cassazione il Consorzio di Bonifica Aso, Tenna, Tronto cui resistono il fallimento i.l.e.s.e.a. s.p.a., che propone altresì ricorso incidentale, e la s.p.a. Equitalia Marche. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti a norma dell’art. 335 cod. proc. civ..
1.- Con il primo motivo del ricorso principale il Consorzio di Bonifica Aso, Tenna, Tronto deduce: “Violazione art. 615 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 617 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, e conclude con il seguente quesito di diritto “se l’aver il giudice di primo grado ritenuto inammissibile l’opposizione all’esecuzione promossa ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, senza tener conto che il pignoramento promosso dal fallimento i.l.e.s.e.a. s.p.a. era stato infruttuoso costituisca violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.
Il motivo, corredato da un quesito che non consente di comprendere ex se l’error iuris della sentenza impugnata in relazione al contenuto dell’atto di opposizione e all’interesse alla corretta applicazione delle norme invocate è inammissibile (Cass. 4044/2009).
2.- Con il secondo motivo lo stesso deduce: “Omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5”.
Il motivo, privo di indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, è inammissibile (Cass. 27680/2009).
3.- Con il terzo motivo lamenta: “Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Omissione di pronuncia” che conclude con il seguente quesito di diritto: “se l’aver il primo giudice omesso di prendere atto della decisione della Suprema Corte di cui alla sentenza 7871/06 prodotta da controparte il 20 settembre 2006 e della conseguente nullità sopravvenuta per caducazione abbia dato luogo a nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali, in particolare dell’art. 479 c.p.c.”.
Il motivo è infondato per la parte in cui denuncia l’omessa pronuncia avendo invece il Tribunale esaminato la sentenza della Cassazione 7871/06 che ha annullato la sentenza di appello di Roma del 15 luglio 2002 dichiarativa dell’inammissibilità del gravame del consorzio ed affermato che pertanto nessuna modifica è intervenuta alla sentenza del Tribunale su cui si fonda l’azione esecutiva, non venuta meno.
E’ poi inammissibile nella parte in cui non denuncia, nel quesito, qual’è l’errore di diritto contenuto in detta ratio decidendi, indicando al contempo la diversa regola da applicare, onere non emendabile con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
4.- Con il primo motivo di ricorso incidentale il fallimento della i.l.e.s.e.a. s.p.a. deduce: “in relazione all’art. 362 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione di legge – violazione degli artt. 548 e 618 c.p.c. – error in procedendo – omessa pronuncia – motivazione assolutamente omessa o comunque contraddittoria con riferimento ad un fatto decisivo per il giudizio”, lamentando: “la sentenza merita quindi di esser cassata nella parte in cui, confermando il contenuto dell’ordinanza del 27 settembre 2004, ha omesso di pronunciare sulla istanza di accertamento dell’obbligo del terzo e di prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all’art. 548 c.p.c.” e conclude:” se, raccolta la dichiarazione del terzo pignorato ai sensi dell’art. 547 c.p.c. il giudice dell’esecuzione, in presenza di contrapposte istanze, la prima del creditore volta alla prosecuzione del giudizio con le forme e per le finalità di cui all’art. 548 c.p.c., la seconda del debitore esecutato di opposizione agli atti esecutivi, debba comunque dar corso anche al giudizio ex art. 548 c.p.c., e quindi se l’aver nel caso di specie il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarato inammissibile la domanda della curatela fallimentare della i.l.e.s.e.a., volta ex art. 548 c.p.c., all’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato – indicato dallo stesso giudice quale litisconsorte necessario nel giudizio – costituisca violazione o falsa applicazione di norme di diritto – ed in particolare artt. 548 e 618 c.p.c. – nonchè difetto di motivazione o motivazione contraddittoria su un fatto decisivo con la conseguente cassazione della sentenza impugnata sotto il dedotto profilo”.
Il motivo è inammissibile perchè, non indicando il contenuto dell’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo in relazione ai presupposti per l’introduzione del relativo procedimento incidentale di cognizione e la fase del procedimento in cui la stessa è stata formulata, non consente di controllare l’errore di diritto commesso dal Tribunale nel dichiararla inammissibile in quella sede, nè di escludere che possa esser riproposta nella fase preordinata all’assegnazione del credito pignorato presso il terzo.
5.- Con il secondo motivo deduce: “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione di legge – violazione artt. 91 e 92 c.p.c. – motivazione assolutamente omessa o comunque contraddittoria con riferimento ad un fatto decisivo per il giudizio”, e conclude:
“se l’ aver il Tribunale di Ascoli Piceno condannato la curatela del fallimento al pagamento delle spese di lite in favore di Equitalia Marche – già Ancona Tributi s.p.a. – nella misura complessiva di Euro 15.990,75 oltre accessori, per aver il fallimento articolato domande nei confronti di Equitalia (erroneamente giudicate inammissibili, costituisca violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè motivazione assente e comunque contraddittoria su un fatto decisivo – consistente nel fatto che il terzo pignorato è stato comunque ritenuto parte necessaria del giudizio – con la conseguente cassazione della impugnata sentenza sotto il dedotto profilo”.
Il motivo è infondato.
La pronuncia d’inammissibilità della domanda determina la soccombenza della parte che la propone e quindi devono esser rimborsate le spese a favore di colui che è stato convenuto in giudizio con una domanda dichiarata “inammissibile” (Cass. 4442/2001).
3.- Con il terzo motivo deduce: “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione di legge violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 10 e 12 c.p.c., del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2, e con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e s.m.i.” e conclude: “se nella liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi – che abbia ad oggetto la dichiarazione del terzo pignorato – debba assumersi a valore di riferimento il valore in concreto suscettibile di assegnazione al creditore procedente ovvero il diverso valore del credito precettato e quindi se, nel caso di specie, l’aver il Tribunale di Ascoli Piceno condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Equitalia Marche s.p.a. nella misura complessiva di Euro 15.990,75 oltre I.V.A. e C.P.A. assumendo a valore di riferimento il valore del credito precettato costituisca violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 10 e 132 c.p.c. e con l’art. 12 c.p.c. e con il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 2, e con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e s.m.i. con la conseguente cassazione della sentenza impugnata sotto il dedotto profilo”.
Il motivo è inammissibile perchè non indica il valore delle domande dichiarate inammissibili nei confronti di Equitalia Marche s.p.a. su cui sono state liquidate le spese dal Tribunale, diverso dal valore dell’opposizione del consorzio che infatti è stato condannato al pagamento di maggiori importi.
Concludendo i ricorsi vanno respinti.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011