Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21487 del 21/10/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21487 Anno 2015
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Marco Manuzzato, elettivamente domiciliato in Roma, via
Ennio Quirino Visconti 20, presso lo
Maurizio
Paganelli
(fax
studio dell’avv.
06/32120027,
p.e.c.
m.paganelli@legalmail.it ) che, con l’avv.Paola Mai (fax
0444/326358, p.e.c. paola.mai@ordineavvocativicenza.it )
lo rappresenta e difende per procura speciale in calce
al ricorso;
–
ricorrente
–
nei confronti di
Fallimento Tecnoclima s.a.s. di Manuzzato Marco & C.
gy (ora Tecnoclima s.r.));
_931 SIPE s.p.a.;
2015 Cambielli Edilfriuli s.p.a.;
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Data pubblicazione: 21/10/2015
Porta Venezia s.r.1.;
– intimati avverso la sentenza n. 318/13 della Corte di appello di
Venezia, emessa il 29 novembre 2012 e depositata il 14
febbraio 2013 , n. R.G. 1973/12;
Rilevato che in data 24 giugno 2015 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si
riporta:
Rilevato che
1. In data 16 marzo 2011 la società Cambielli
Edilfriuli s,p.a. ha depositato istanza
fallimento della Tecnoclima s.a.s.
quindi disposta dal Tribunale
di
di
E’ stata
Vicenza la
comparizione della società debitrice per l’udienza
del 27 maggio 2011 e a tale udienza è comparso il
socio accomandatario Marco Mànuzzato.
2. In data 22 giugno 2011 è stata
Tecnoclima dà s.a.s. in s.r.l.
trasformata
la
con conseguente
cessazione del Manuzzato dalla qualità di
socio
accomandatario e legale rappresentante della
società Tecnoclima
3. In data 3 novembre 2011 la Tecnoclima s.r.l. ha
presentato domanda di concordato preventivo e il
Tribunale di Vicenza ha ammesso la società istante
al concordato, con decreto del 23 dicembre 2011,
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RIA
rinviando
la decisione
sulle istanze di
fallimento.
4. In seguito ai rilievi del Commissario giudiziale
con decreto del 19 aprile 2012 il Tribunale ha
la
procedura di revoca
convocando
del
concordato
la debitrice per l’udienza
del 18
maggio 2011 anche in merito alla decisione sulle
istanze di fallimento.
5. Il Tribunale di Vicenza,
con sentenza n. 58/2012,
ha revocato l’ammissione al concordato preventivo
della Tecnoclima
srl e ha dichiarato il fallimento
della stessa e
di
Marco Ahnuzzato, ai sensi
dell’art. 147 1.f.
6. Contro la decisione del Tribunale Marco Eanuzzato
ha proposto reclamo e ha chiesto la sospensione
della liquidazione
dell’attivo,
lesione del proprio
diritto di
sebbene fosse
comparso in sede
rilevando
la
difesa, perché,
pre-fallimentare
quale legale rappresentante della s.a.s., non
aveva ricevuto una nuova convocazione in sede di
procedimento
di revoca del concordato preventivo
della s.r.l.
7. La Corte
d’Appello di
Venezia, con sentenza n.
218/13 del 29 novembre 2012 – 14 febbraio 2013 ha
respinto il reclamo e condannato il Mranuzzato al
pagamento delle spese del giudizio
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in favore delle
aperto
società istanti Spe s.p.a. e Cambielli Edilfriuli
s.p. a .
9. Manuzzato ricorre per cassazione deducendo
violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e
173 L.F. e dell’art. 24 Cost. Secondo il Manuzzato
mancata comunicazione della apertura della
procedura di revoca del concordato
preventivo
e
dalla mancata convocazione all’udienza del 18
maggio 2012.
Ritenuto che:
9. Il ricorso è infondato.
L’art.
173 L.F. non è
stato violato perché da un lato è stata disposta
la comunicazione al rappresentante legale della
Tecnoclima s.r.l dell’udienza di comparizione ai
Lini della revoca del concordato (e anche
dell’eventuale dichiarazione di fallimento della
Tecnoclima s.r.1.). Quanto alla convocazione e
alla comparizione del Manuzzato la stessa è stata
disposta e ha avuto luogo all’udienza del 27
maggio 2011. Alla stregua della giurisprudenza di
legittimità (cfr. Cass. Civ. sezione I n. 2130 del
31 gennaio 2014 secondo cui, con riferimento alla
ipotesi di proposta di concordato preventivo,
presentata nel corso di un procedimento
prefallímentare, il contraddittorio tra creditore
istante e il debitore si è già instaurato in sede
quindi è
pie-fallimentare e
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necessaria e
la sua lesione al diritto di difesa deriva dalla
sufficiente una convocazione ai soli fini del subprocedimento di revoca) una nuova convocazione
del Mranuzzato non era necessaria
in
quanto
il
Mànuzzato non poteva svolgere alcuna difesa
relativamente alla revoca del concordato proposto
dalla s.r.l. Né può ritenersi che non sia
illimitatamente responsabile dopo la cessazione
della responsabilità illimitata perché come già
rilevato dalla Corte di appello l’art. 147 L.F.
prevede espressamente tale possibilità anche per
l’ipotesi di trasformazione della società che
determini tale cessazione.
10.
Sussistono pertanto _i presupposti per la
trattazione della controversia in camera di
consiglio e se l’impostazione della presente
relazione verrà condivisa dal Collegio per il
rigetto del ricorso.
La Corte condivide tale relazione e pertanto
ritiene che il ricorso debba essere respinto senza
alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del
giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
5
possibile la dichiarazione di fallimento del socio
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consigli del
23 settembre 2015.