Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21487 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21487 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 718-2013 proposto da:
BORDONI TIZIANA (BRDTZN60T71F029G), BIGHINI MARIA
LUCREZIA (BGHMLC90M51E730G) BIGHINI GIOELE
(BGHGLI92M15E730 elettivamente domiciliati in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
BONTEMPI PAOLO, giusta procura speciale a margine del ricorso
per regolamento di competenza;
– ricorrenti contro
SPARTACO SRI. (già Spartaco SpA) in persona dell’amministratore
unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANTONIO PACINOTTI 5/D, presso lo studio dell’avvocato
CHIEFARI MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CHIOSSI
ROBERTO, giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 19/09/2013

- controficorrente avverso la sentenza n. 1192/2012 del TRIBUNALE di RAVENNA
del 5.10.2012, depositata il 13/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.

Ric. 2013 n. 00718 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

Il ricorso va accolto, anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle dedotte dai
ricorrenti.
Il lodo arbitrale che ha dichiarato la nullità della delibera di aumento di capitale di
Spartaco s.r.I., non più soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione, è già divenuto
definitivo (tant’è che i ricorrenti hanno proposto contro lo stesso l’opposizione di
terzo di cui agli artt. 831, 404 c.p.c.) sicché deve escludersi l’attuale pendenza di una
controversia pregiudicante, nella quale debba essere accertata la misura della
partecipazione del Bighini alla società.
Altra questione, sulla quale il Tribunale di Ravenna sarà invece tenuto a delibare, è
se il predetto lodo rivesta efficacia di giudicato anche nei confronti del de cuius e
possa, pertanto, fare stato contro i suoi eredi: se è vero, infatti, che la questione è
dibattuta anche dinanzi alla Corte d’Appello investita del giudizio opposizione, va in
primo luogo rilevato che il tribunale non ha individuato in essa il fatto controverso
pregiudicante, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la propria decisione; inoltre, poiché il
tribunale dovrà esaminare e risolvere detta questione solo incidenter tantum, la
decisione, inidonea ad assumere autorità di giudicato, non rende neppure
prospettabile un futuro contrasto tra giudicati, atto a giustificare il provvedimento di
sospensione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del gi dizio dinanzi al giudice
adito.
Roma, 14 maggio 2013.

Il Tribunale di Ravenna ha sospeso, ai sensi dell’art. 295 c..p.c., il giudizio promosso
dagli eredi di lader Bighini contro la Spartaco s.r.l. (già s.p.a.) per ottenere la
liquidazione della quota di partecipazione nella predetta società spettante al loro
dante causa, in attesa della decisione della Corte d’Appello sull’impugnazione di
terzo proposta dai medesimi eredi contro una decisione arbitrale (cui era rimasto
estraneo il de cuius) di annullamento di una delibera di riduzione di capitale, a
seguito della quale la partecipazione del Bighini alla società si sarebbe ridotta dal
51% al 16%.
Gli eredi Bighini hanno impugnato il provvedimento ai sensi dell’art. 42 c.p.c.,
contestando che fra i due giudizi vi sia rapporto di pregiudizialità.
Spartaco s.r.l. ha resistito con controricorso.
Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c.

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