Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21487 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21487

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5826/2012 proposto da:

COMMISSARIO DI GOVERNO, delegato ex ordinanza della Presidenza del

Consiglio dei Ministri n. 3654/08 per le Bonifiche e Tutela delle

Acque nella Regione Campania (CF (OMISSIS)), rapp.to e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia

in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore;

– intimato –

avverso il decreto n. 389/2011 del Tribunale di Roma depositato il 4

gennaio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 4 luglio 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto del 4.1.2012 il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione al passivo proposta dal Commissario di Governo volta ad ottenere l’ammissione del proprio credito di Euro 888.689,178 in via chirografaria in ragione di inadempienze nello svolgimento di alcuni lavori da parte della società poi fallita;

osservava il Tribunale che l’opponente non aveva soddisfatto l’onere probatorio a suo carico al fine di dimostrare la fondatezza della propria istanza, omettendo di depositare la documentazione, contenuta nel fascicolo della fase tempestiva, necessaria al fine di supportare adeguatamente la propria pretesa;

pertanto, non essendo la documentazione depositata in sede di opposizione sufficiente allo scopo, il collegio si trovava nell’impossibilità di valutare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal ricorrente; avverso tale decreto il Commissario di Governo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo;

la curatela fallimentare è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 avendo il Tribunale dapprima affidato al c.t.u. l’incarico di esaminare gli atti anche previo accesso sui luoghi e poi rigettato la domanda dell’opponente per difetto di documentazione, pur non avendo il c.t.u. correttamente adempiuto al suo incarico;

attraverso il proposto mezzo di impugnazione, il ricorrente quindi, lungi dal dolersi della circostanza essenzialmente valorizzata dal giudice di merito (e concernente l’impossibilità di acquisire d’ufficio i documenti depositati dalla parte nella fase c.d. tempestiva), lamenta invece che, nonostante il collegio avesse incaricato il c.t.u. di accedere sui luoghi di causa, atteso che la voluminosa documentazione amministrativa e contabile era appunto conservata presso il cantiere, il tecnico nominato si sarebbe limitato ad esaminare i soli documenti contenuti negli atti di causa, laddove, se avesse rispettato l’invito del collegio ad accedere sui luoghi di causa, avrebbe certamente rinvenuto in cantiere tutta la documentazione probatoria utile per lo svolgimento dell’incarico;

in tal modo il ricorrente tenta di giustificare la carenza probatoria riscontrata dal tribunale facendo leva sul mancato corretto assolvimento dell’incarico da parte del c.t.u.;

il motivo è infondato atteso che, verificando attentamente il quesito formulato (e sul quale, dunque, il ricorrente polarizza il motivo di ricorso), si comprende chiaramente come l’accesso, autorizzato dal collegio, fosse finalizzato non già ad acquisire documentazione non versata agli atti del processo, ma solo al fine di descrivere compiutamente i lavori per la progettazione e realizzazione della fognatura, nè la notevole mole dei documenti contabili costituisce causa sufficiente ad escludere l’onere di produzione gravante sul ricorrente;

del resto, secondo Cass. n. 8989 del 2011, “la consulenza tecnica d’ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all’inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d’ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l’ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall’art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata”;

le considerazioni che precedono impongono dunque il rigetto del ricorso; nulla per le spese, essendo la curatela rimasta intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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