Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21487 del 06/10/2020
Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21487
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7316/2019 proposto da:
I.K.K., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
Corte di cassazione, rappres. e difeso dall’avv. Giacomo Foschini,
con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il
07/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2020 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con ricorso depositato il 7.12.17 I.K.K. – cittadino (OMISSIS) – propose opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale con cui era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria. Con decreto emesso il 7.1.2019 il Tribunale di Bologna respinse l’opposizione, osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente sia innanzi alla Commissione che in udienza – in ordine all’asserita vicenda del suo rifiuto di succedere al padre quale sacerdote di un idolo locale, con un periodo di apprendistato, cui era seguito il suo rapimento e poi la fuga in Italia – erano nel loro complesso generiche, lacunose e contraddittorie; era da escludere la protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto dalle informazioni acquisite si desumeva che nello Stato di provenienza del ricorrente non sussisteva una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato; non era riconoscibile la protezione umanitaria poichè non era emersa alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità del ricorrente, in mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione, tenuto conto delle condizioni di vita di cui lo stesso potrebbe godere nella regione di provenienza nella quale conservava legami familiari.
Il K. ricorre in cassazione con unico motivo.
Non si è costituito il Ministero.
Diritto
RITENUTO
CHE:
L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto il Tribunale non ha rispettato i criteri di valutazione della credibilità soggettiva e oggettiva del ricorrente, avendo quest’ultimo compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda, fornendo dichiarazioni coerenti e plausibili, nè essendo emerse contraddizioni tra le dichiarazioni rese alla Commissione e quelle rese in udienza.
il motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti anche in ordine alla credibilità del ricorrente e alla sussistenza delle condizioni di vulnerabilità legittimanti il permesso umanitario. Al riguardo, la critica è generica e fondata su argomenti stereotipati attinti da altre pronunce di questa Corte senza alcun nesso concreto con la fattispecie in questione.
Invero, il Tribunale non si è limitato a considerare la credibilità intrinseca del racconto del ricorrente, senza accertarne la coerenza con le informazioni sul paese di origine, come lamentato dall’istante, ma ha anzitutto rilevato che dalle fonti acquisite (EASO 2028) non si desumeva alcune evidenza che coloro che rifiutavano di assumere il ruolo di sacerdoti degli idoli subissero minacce o violenze. Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato varie contraddizioni ed incoerenze nel racconto del ricorrente, specie in ordine alle finalità del rapimento di cui sarebbe stato vittima e al suo nesso con la vicenda del sacerdozio dell’idolo.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020