Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21486 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1776-2020 proposto da:

L.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege Roma, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4160/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/10/2019 R.G.N. 3072/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 3.10.2019, ha respinto il ricorso proposto da L.H., cittadino della Nigeria, regione del Delta State, di religione cristiana, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale e il Tribunale avevano, a loro volta, rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. la Corte distrettuale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente – fuggito per paura di persecuzioni, essendo stato scoperto durante un rapporto sessuale consumato con il proprio compagno, vicino alla finestra, dal fratello dello zio, come riferito in sede amministrativa, ovvero dal fratello del marito della sorella, come riferito in sede giudiziale – evidenziando la genericità, la lacunosità, le contraddizioni del racconto (quanto al progressivo percorso di scoperta dell’orientamento sessuale, evidenziato come presente sin dalla nascita, come riferito in sede amministrativa, ma scoperto a circa 18 anni, come dichiarato in sede giudiziale);

3. neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, non sussistendo, in Nigeria, e in specie nel Delta State, conflitti armati, non potendosi ritenere, il Paese, sfuggito al controllo dell’autorità statale, come confermato da numerosissime fonti internazionali autorevoli ed aggiornate;

4. neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché, con riguardo alla valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, sono insufficienti un contratto di lavoro e 2 affidavit, visto altresì l’assoluta inverosimiglianza e contraddittorietà del racconto;

5. il ricorso di L.H. domanda la cassazione del suddetto provvedimento per due motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo e il secondo motivo si denuncia, in relazione alla protezione sussidiaria e alla protezione umanitaria, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e del del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo – la Corte di appello – violato i criteri di valutazione di credibilità e trascurato una corretta ed aggiornata informazione sulla situazione generale dello Stato del richiedente nonché sulle gravi discriminazioni a cui sono sottoposte persone gay e lesbiche, mancando di approfondire la vicenda personale;

2. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento;

3. in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, lett. c), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 e ivi ampi richiami di giurisprudenza); 3.1. invero, solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni dei richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c), – la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale – neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2960; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 cit.);

3.2. e va anche precisato che solo a condizione che la suddetta valutazione – circa la sussistenza o meno della credibilità soggettiva – risulti essere stata effettuata con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

3.3. il che significa che se tale valutazione non deriva da un esame effettuato in conformità con i criteri stabiliti dalla legge è denunciabile in cassazione – con riguardo all’esame medesimo – la violazione delle relative disposizioni, la cui sussistenza viene ad incidere “a monte” sulle premesse della valutazione di non credibilità, travolgendola non per ragioni di fatto ma di diritto;

3.4. nella specie la Corte di appello ha fondato il rigetto della domanda di protezione internazionale sulla condivisione generica del giudizio di non verosimiglianza del racconto espresso dalla Commissione territoriale e del Tribunale ed ha appuntato la propria valutazione di inattendibilità del richiedente su dati del tutto secondari della narrazione mentre non ha svolto alcun approfondimento (ad es. tramite consulenza tecnica d’ufficio) sulla questione centrale del racconto – che la Corte distrettuale ha considerato non credibile rappresentata dall’omosessualità del ricorrente; inoltre, la Corte distrettuale non ha approfondito la situazione giuridica e di fatto che le persone omosessuali vivono in Nigeria;

3.5. e’, quindi, evidente che la suddetta valutazione di non credibilità soggettiva del ricorrente risulta fondata su un esame delle sue dichiarazioni effettuato in modo difforme da come previsto dalla legge e, in particolare, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

4. deve essere ricordato che, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) quella derivante dall’orientamento sessuale del richiedente è una ragione di persecuzione idonea a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, secondo quanto viene del resto a certificare in modo esplicito e formale il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), che espressamente contempla anche tale orientamento quale fattore di individuazione di un “particolare gruppo sociale”, il che costituisce appunto ragione di persecuzione (Cass., 29 dicembre 2016, n. 27437; Cass. 4 febbraio 2020, n. 2458);

b) invero, in base alla chiara struttura della norma appena richiamata, a risultare elemento decisivo al riguardo è proprio il riflesso sociale, come identificativo di un’appartenenza al suddetto gruppo e, dunque, come comunque ricomprensivo del singolo nell’ambito dello stesso; del resto, per il del medesimo D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni;

c) la dichiarazione del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale, ove credibile, impone al giudice del merito la verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione determina secondo la legislazione del Paese di provenienza dello straniero, perché qualora un ordinamento giuridico punisca l’omosessualità come un reato, questo costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo (Cass. 24 ottobre 2019, n. 32670);

d) in tema di protezione internazionale ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione – derivante in particolare dall’accusa di omosessualità – al fine di ottenere lo “status” di rifugiato, o il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa posta a base del rischio addotto, ma deve invece accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2, e 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero (Cass. 6 febbraio 2018, n. 2875);

e) al fine di escludere il diritto di conseguire la protezione internazionale, 255 sussidiaria, da parte dello straniero che si dichiara omosessuale, non è sufficiente verificare che nello Stato di provenienza l’omosessualità non sia considerata alla stregua di un reato, dovendo altresì essere accertata l’accettazione sociale dell’omosessualità nel suddetto Paese e l’esistenza di un’adeguata protezione da parte dello Stato, a fronte eventuali atteggiamenti negativi o di minacce provenienti da soggetti privati (Cass. 24 aprile 2019, n. 11176).

5. ne deriva l’accoglimento del ricorso, in quanto la Corte di appello ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere una forma di protezione internazionale senza prendere in esame il fatto decisivo costituito dalla sussistenza della condizione di omosessualità dell’interessato quale presupposto della richiesta protezione, alla luce del trattamento giuridico e sociale – in ipotesi, repressivo e/o discriminatorio – in Nigeria;

6. pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

 

 

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