Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21486 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7257/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), – società con socio unico -, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI

37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MACRI’, FLORIANA

CARMEN ANCONA, giusta procura alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO del 12/02/2014, depositata l’11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste Italiane ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce sezione di Taranto che aveva accolto la domanda di L.C.T. e convertito il contratto a tempo determinato intercorso tra le parti.

Nelle more del giudizio in data (OMISSIS) le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato insieme ad un atto di rinuncia da parte di poste Italiane s.p.a..

Tanto premesso si osserva che dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, e spese compensate. Fra le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere. Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a quanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da Poste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.

PQM

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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