Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21486 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21486 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 27556-2011 proposto da:
CREDIT COMM – COOPERATIVA DI GARANZIA SCRL
02024080406 (di seguito Credit Comm) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTATONE 38, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIANO
TIZIANA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA
BOLLICI, MIRANDA MAURIZIO, giusta procura a margine del
ricorso;

ricorrente

contro
PASOLINI EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 84 (studio avvocato Fulvio Sintucci), presso lo
studio dell’avvocato GALLI’ CLAUDIO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 19/09/2013

dall’avvocato SINTUCCI FULVIO, giusta mandato a margine del
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1324/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Gianluca Bollici che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.

,-V77

Ric. 2011 n. 27556 sez. M1 – ud. 07-05-2013
-2-

BOLOGNA del 21.9.2010, depositata il 25/11/2010;

”La Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 1324 del 2010 ha dichiarato inammissibile
l’impugnazione proposta dalla Credit Comm-Cooperativa di Garanzia S.c.r.l. (nel prosieguo Credit
Comm), ritenendo non tempestiva la notifica dell’atto di gravame, effettuata, ai sensi dell’art. I della
1. 53 del 1994, a mezzo posta dal difensore della Credit Comm nel giorno di scadenza del termine
perentorio per appellare, fissato nel 7.07.2008. Secondo la sentenza impugnata, il fatto che il plico
postale fosse stato recapitato al notificatario, Pasolini Edoardo, dopo il decorso del suddetto termine
era imputabile alla consegna dell’atto da parte del suddetto legale all’agente postale di partenza
nell’ultimo giorno utile, senza considerare che il destinatario non risiedeva nel luogo di partenza
(Pesaro) ma in un’altra città (Cesena), con conseguente materiale impossibilità di una ricezione
tempestiva. La dedotta tardività si fondava sul rilievo secondo il quale la sentenza della Consulta n.
477 del 2002, pronunciata in relazione alla fattispecie notificatoria a mezzo posta eseguita
dall’ufficiale giudiziario, non potesse trovare applicazione, senza un ulteriore intervento del giudice
delle leggi volto a pronunciarsi sull’applicabilità del predetto principio alla notifica a mezzo posta
effettuata dal difensore ai sensi dell’art. 3 della 1. n. 53 del 1994, attese le profonde differenze
sostanziali esistenti tra l’ufficiale giudiziario, il quale è un ausiliario del giudice e riveste la qualità
di pubblico ufficiale, e il difensore, semplice professionista privato autorizzato dall’Ordine degli
Avvocati.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Credit Comm, affidandosi a due motivi,
con i quali ha censurato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, della 1. 53 del
1994, dell’art. 149 c.p.c., comma 3, e dell’art. 4, comma 3, della 1. 890 del 1982, e il vizio di
motivazione, in quanto il giudice d’appello non ha considerato che, anche nel caso di notifica
eseguita in proprio dall’avvocato, la notificazione si perfeziona per il notificante al solo compimento
delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia con la consegna dell’atto all’ufficio
postale, e che pertanto essa può essere eseguita anche il giorno di scadenza del termine per
impugnare, essendo del tutto irrilevante, ai fini della valutazione della tempestività dell’appello, che
l’atto notificato giunga a destinazione dopo il decorso di tale termine.
Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, “in
tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del
2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi
perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha
carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta
venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con
l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita
la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale
dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’Ufficio postale, non estendendosi il
potere di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 cod. proc. civ. alla data dell’avvenuta
spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della legge n. 53 del 1994 (Cass. n. 17748 del 2009). Risultando dagli atti ed essendo circostanza pacifica tra le parti che la
sentenza di primo grado è stata notificata alla Credit Comm il 6.6.2008 e che, in forza dell’art. 325
c.p.c., il termine perentorio per appellare scadeva domenica 6.7.2008 con proroga a lunedì
7.07.2008, essendo il 6.7.2008 giorno festivo, l’atto di appello, notificato dal difensore della Credit
Comm. mediante consegna all’ufficio postale di Pesaro, avvenuta il 7.7.2008, deve pertanto
considerarsi tempestivo, non influendo sul perfezionamento della fattispecie notificatoria il fatto che
Pasolini Edoardo abbia ricevuto il plico postale in data successiva a quella di scadenza del termine
di impugnazione e che tale ritardo non sia dipeso dal comportamento negligente dell’agente postale
o da disservizi dell’ufficio postale, ma sia stato determinato da ragioni obiettive legate al tempo

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. nel procedimento
civile iscritto al R.G. 27556 del 2011 :

materialmente necessario per percorrere la distanza che intercorre tra Pesaro, città in cui è ubicato
l’ufficio postale di partenza, e Cesena, luogo del domicilio eletto dal notificata rio.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza
cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché ivi si svolga il giudizio di ,)2j
secondo grado”.

P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in
diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2013
Il presidente

Il collegio condivide senza rilievi la relazione depositata:

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