Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21485 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5312-2020 proposto da:

G.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCA CAMPOSTRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3330/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/08/2019 R.G.N. 3586/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. G.E. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 3330 del 2019 della Corte di appello di Venezia che aveva confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale erano state rigettate le sue domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

3. Il richiedente, con atto notificato il 14 ottobre 2020 e ritualmente depositato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il giudizio deve essere di conseguenza dichiarato estinto.

2. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

3. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

 

 

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