Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21485 del 27/07/2021
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21485
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5312-2020 proposto da:
G.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato FRANCESCA CAMPOSTRINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3330/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 16/08/2019 R.G.N. 3586/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. G.E. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 3330 del 2019 della Corte di appello di Venezia che aveva confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale erano state rigettate le sue domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria ed umanitaria.
2. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
3. Il richiedente, con atto notificato il 14 ottobre 2020 e ritualmente depositato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il giudizio deve essere di conseguenza dichiarato estinto.
2. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.
3. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021