Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21485 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6695/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico, in persona

del Responsabile della Direzione Affari Legali di Poste Italiane

spa, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo

studio dell’avvocato DORA DE ROSE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNA MANTELLI, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALDO MIRATE giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

9/07/2014, depositata il 08/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Dora De Rose (delega verbale avvocato Mantelli)

difensore della ricorrente che chiede la rinuncia del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste Italiane ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva accolto la domanda di B.A. e convertito il contratto a tempo determinato intercorso tra le parti.

Nelle more del giudizio in data (OMISSIS) le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato insieme ad un atto di rinuncia da parte di poste Italiane s.p.a..

Tanto premesso si osserva che dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, e spese compensate. Fra le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere. Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a quanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da Poste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.

PQM

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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