Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21485 del 21/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21485 Anno 2015
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 23/09/15

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Mario Altieri, elettivamente domiciliato in Roma,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso, per procura speciale a margine
del ricorso, dall’avv. Vincenzo Mormile
vincenzomormile@avvocatinapoli.legalmail.it ,

(p.e.c.
fax

n.

081/5640644);
– ricorrente nei confronti di
Fallimento Fusaro Francesco, in persona del curatore
3

avv. Adolfo Russo, elettivamente domiciliato in Roma,
Corso Rinascimento 11, presso lo studio dell’avv.
íig Giuseppe Santoni, rappresentato e difeso, per procura a
2015 margine del controricorso, dall’avv. Luca Pisani, in
virtù del provvedimento, in data 9 aprile 2013, del

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-k C.

Data pubblicazione: 21/10/2015

I.

G.D., dott. Emilio Minio;
controrlcorrente nonché nei confronti di
Roberto Fus aro
– intimato-

Vetere, emesso il 13.3.2013 e depositato il 14.3 2013;

Rilevato che in data 1 giugno 2015 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si
riporta:
Rilevato che
1. Il Tribunale

di

Santa

Ararla

Capua Vétere ha

omologato, 11 14 marzo 2013, il concordato
fallimentare (proposto da Roberto Fusaro quale
assuntore) del Fallimento di Francesco Fusaro,
concordato che prevedeva il pagamento integrale
del crediti privilegiati, inclusi gli interessi
legali ed esclusa la rivalutazione monetaria, e
quella pro quota pari al 30 % dei

crediti

chirografari.
2. Mario Altieri – creditore in via privilegiata di
5.500.000,00 lire da corrispondere a titolo di TFR
deducendo di non aver ricevuto comunicazione
del termine fissato per la proposizione di
eventuali opposizioni alla proposta di concordato,
ricorre per cassazione lamentando la violazione
e/o falsa applicazione degli
2

artt.

2749 e 2788

avverso il decreto del Tribunale di S.Maria Capua

c.c. e dell’art. 429 c. 3 c.p. c. così

come

richiamati dagli artt. 54 e 59 L.F.
3. Si difende con controricorso £1 Fallimento

di

~aro Francesco che eccepisce l’inammissibilità
del ricorso perché proposto dall’Altiexi che,
dichiara di aver ceduto il

nello stesso ricorso,

“affida” impropriamente le conclusioni finali
rivolte alla cessazione della decisione impugnata.
Inoltre la curatela fallimentare rileva che
nessuna comunicazione doveva essere effettuata al
sensi dell’art. 129 L.F. all’Altieri non avendo
quest’ultimo manifestato il proprio dissenso al
concordato nel

termine

fissato del giudice

delegato al sensi dell’art. 125 L.F. Eccepisce
pertanto la curatela la preclusione della censura
relativa al merito in sede

di proposizione del

ricorso ex art. 111 Cost.
Ritenuto che
all’inammissibilità

4. L’eccezione relativa

del

ricorso ex art. 111 Cost. à fondata in quanto
l’impugnazione delle condizioni proposte ai
creditori dall’assuntore, unanimamente accettate
dal ceto creditorio, à preclusa dal fatto della
mancata tempestiva manifestazione di dissenso al
concordato e di opposizione allo stesso. Va
altresì

rilevato il difetto

di legittimazione

dell’Altieri all’impugnazione del concordato a

3

proprio credito al sig. Luigi Esposito cui

seguito della sua cessione del

credito

e

l’inammissibilità del ricorso proposto in nome del
cessionazio.
5. Sussistono pertanto i presupposti per la
trattazione della controversia in camera di
consiglio e se l’impostazione della presente
verrà

condivisa dal Collegio per

l’inammissibilità dal ricorso.
La Corte condivide tale relazione e pertanto
ritiene che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile con condanna del ricorrente alle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro
6.200, di cui 200 euro per spese. Ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma dell’art. 13, coma 1 bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
23 settembre 2015.

relazione

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