Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21485 del 19/09/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21485 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 13765-2011 proposto da:
ESA COSTRUZIONI GENERALI SRL 05892271007 in persona del
suo legale rappresentante pro tempor,e elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio
dell’avvocato POLINARI GIANFRANCO, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ROMANA DIESEL SPA 02629770583,in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato DIONISIO
SERGIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
– controticorrente rbt-J9
Data pubblicazione: 19/09/2013
nonché contro
FALLIMENTO ESA COSTRUZIONI GENERALI SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 1687/2011 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere
relatore ha riferito quanto segue:
<<1. — Il Tribunale di Velletri dichiarò, su istanza della Romana
Diesel s.p.a., il fallimento della Esa Costruzioni Generali s.r.l.
La fallita propose reclamo deducendo il possesso dei requisiti
che potevano escluderne la soggezione al fallimento ex art. 1 legge
fallim.
La Corte d'appello di Roma ha rigettato il reclamo della
soccombente osservando che la stessa aveva prodotto documentazione
inidonea a consentire la ricostruzione precisa del suo attivo
patrimoniale, dei suoi ricavi lordi e dei debiti per i tre esercizi
antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento, e non aveva sostenuto
con alcuna prova l'affermazione di essere rimasta priva della
documentazione contabile relativa ad un certo periodo perché acquisita
dalla Guardia di Finanza.
2. — La Esa Costruzioni Generali s.r.l. ha proposto ricorso per
cassazione articolando un solo motivo di censura, cui la Romana
Diesel s.p.a. ha resistito con controricorso.
Ric. 2011 n. 13765 sez. M1 - ud. 16-04-2013
-2- ROMA del 17/02/2011, depositata il 18/04/2011; 3. — Con l'unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione per essersi la Corte d'appello limitata ad affermazioni
generiche e per non avere indicato i motivi per cui i bilanci societari
non sarebbero sufficienti a provare la sussistenza dei requisiti per
l'esenzione dal fallimento. specifica indicazione di elementi o documenti, allegati agli atti, che
smentirebbero gli assunti della Corte d'appello.>>;
che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che io solo avvocato di parte contro—ricorrente ha presentato
memoria;
CONSIDERATO
Che la predetta relazione è condivisa dal Collegio;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con
condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 4.100,00, di cui €
4.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella cam a di consiglio del 16 aprile 2013
Il Presidente
4. — Il motivo è inammissibile per genericità, non contenendo la