Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21485 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 19/08/2019), n.21485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19824/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.B., C.M., CL.AN., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 13, presso lo studio dell’avvocato

SAVERIO COSI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 801/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.B., C.M. e Cl.An. invocavano, in proprio e quali eredi del defunto C.L., il riconoscimento dell’equo indennizzo per durata irragionevole del processo in relazione ad un giudizio civile introdotto con ricorso depositato il 23.1.2003 e svoltosi in prime cure dinanzi il Tribunale di Roma ed in appello davanti alla Corte di Appello di Roma. Il giudizio, introdotto dal C.L., era stato proseguito dagli eredi a seguito del decesso di costui.

Si costituiva il Ministero della Giustizia per resistere alla domanda.

Con provvedimento del 29.5.2014 il giudizio veniva interrotto a seguito della sospensione dall’esercizio della professione forense dell’avv. Nicola Staniscia, procuratore dei ricorrenti.

Con ricorso depositato il 17.9.2014 la causa veniva riassunta e decisa dalla Corte di Appello di Perugia con il provvedimento oggi impugnato, con il quale la domanda veniva accolta solo per la parte iure proprio con riconoscimento in favore dei richiedenti della somma di Euro 1.416 oltre spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 250 oltre accessori.

Ricorre per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso C.B., C.M. e Cl.An. spiegando a loro volta ricorso incidentale con un unico motivo.

Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 4.12.2018, è stato rinviato a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito.

Acquisito detto fascicolo, è stata fissata nuova adunanza camerale per la data del 12.4.2019.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e la nullità del decreto impugnato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato l’equo indennizzo anche in favore di C.B., senza considerare che il ricorso per riassunzione del giudizio interrotto era stato depositato soltanto da C.M. e Cl.An..

La doglianza è infondata. C.B. ha infatti depositato ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto, come viene documentato a pag. 6 del controricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 301 e 305 c.p.c. e la nullità del decreto impugnato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè uno dei ricorrenti – nella specie, C.B. – era stata direttamente coinvolta nel procedimento penale RGNR 22148/2012, dal quale era derivata la sospensione dall’esercizio della professione forense degli avvocati Staniscia e Tralicci. Di conseguenza, ad avviso del Ministero, la predetta C.B. non poteva non essere consapevole, già nel momento in cui i due procuratori erano stati sospesi, dell’esistenza della causa interruttiva, e quindi avrebbe dovuto riassumere il giudizio entro il termine di tre mesi a decorrere dal 24.10.2013, data in cui il Consiglio dell’Ordine aveva formalmente comunicato la sospensione ai predetti avvocati Staniscia e Tralicci.

La censura è infondata. Ed invero la circostanza che la C. sia stata coinvolta nel procedimento penale RGNR 22148/2012, che ha costituito il presupposto per la sospensione dell’avv. Tralicci e dell’avv. Staniscia, non appare rilevante ai fini dell’individuazione del momento a decorrere dal quale il presente giudizio avrebbe dovuto essere riassunto.

In primis, infatti, le vicende personali della C. non possono essere utilmente opposte agli altri due ricorrenti, C.M. e Cl.An., che in quel procedimento penale non furono coinvolti.

In secundis, il coinvolgimento della C. nel ridetto procedimento penale non consente di certo di estendere anche alla medesima la presunzione di conoscenza della sospensione dei suoi avvocati. Se infatti per questi ultimi si può configurare una diretta consapevolezza della loro sospensione, quantomeno a far data dal 24.10.2013, ovverosia da quando il C.O.A. gli ha comunicato la sanzione, lo stesso ragionamento non può evidentemente sostenersi per la C., che non essendo avvocato non è risultata destinataria di alcun provvedimento disciplinare.

Il ricorso principale va quindi rigettato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale C.B., C.M. e Cl.An. lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe liquidato le spese del giudizio di merito in misura inferiore al minimo previsto dalla tariffa forense in vigore, senza riconoscere la maggiorazione del 20% prevista per l’assistenza di più parti nella medesima posizione processuale.

La doglianza è parzialmente fondata.

La Corte territoriale ha infatti riconosciuto ai ricorrenti, a titolo di spese legali per la fase di merito, la somma omnicomprensiva di Euro 250 per compensi, senza tener conto che per lo scaglione di valore compreso tra Euro 1.101 ed Euro 5.200 le voci previste dal D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, con la decurtazione massima prevista “di regola” dall’art. 4, comma 1 del citato Decreto, sono le seguenti: Euro 255 per la fase di studio; Euro 255 per la fase introduttiva; Euro 283,50 per la fase istruttoria; Euro 405 per la fase decisionale; per un totale di Euro 1.198,50.

La maggiorazione del 20% prevista per l’assistenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, prevista dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, è invece facoltativa, e non obbligatoria, per cui il suo mancato riconoscimento, che costituisce estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice di merito, non può essere utilmente censurato in Cassazione.

Il ricorso incidentale va quindi accolto in parte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, con riconoscimento in favore di C.B., C.M. e Cl.An. della somma di Euro 1.198,50 a titolo di spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e accoglie in parte quello incidentale. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, liquida in favore di C.B., C.M. e Cl.An., tra loro in solido, le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.198,50, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Condanna il ricorrente principale a pagare ai ricorrenti incidentali, tra loro in solido, le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 900 per compensi ed Euro 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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