Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21485 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8570-2015 proposto da:

CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANNA BUTTAFOCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8770/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/01/2015 R.G.N. 177/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza in data 14 gennaio 2015 n. 8770 la Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta da E.E., dipendente della CROCE ROSSA ITALIANA inquadrato nell’area C posizione economica C2, accertava lo svolgimento delle mansioni superiori relative alla posizione economica C5, profilo di funzionario capo, limitatamente al periodo marzo 2004- febbraio 2009.

2. La Corte territoriale osservava che il dipendente era stato preposto, con Det. Dirigenziale n. 100 del 2004, all’ufficio “applicazione norme contrattuali e trattamento economico settore centro”, dove aveva sostituito la dipendente D.V.M., inquadrata come funzionario C5, assumendo la direzione dell’unità organizzativa e le relative responsabilità.

3.In base alle declaratorie dell’allegato A al CCNL 1998/2001 nonchè del CONTRATTO INTEGRATIVO C.R.I. del 14.11.2001, tali mansioni non potevano essere ricondotte alla posizione di inquadramento, nella quale mancava la direzione di unità organizzative e, quindi, il coordinamento di altri dipendenti.

4. Non operava il regime della piena fungibilità delle mansioni all’interno della medesima area e della configurabilità come mansioni superiori soltanto di quelle appartenenti ad un’area superiore; il principio, introdotto dal CCNL 2006-2009, richiedeva per l’attuazione la individuazione dei profili professionali, avvenuta soltanto con la contrattazione integrativa del 19 febbraio 2009.

5. La domanda doveva essere dunque accolta, seppure per il più breve periodo fino al 19 febbraio 2009 e non per il periodo di causa successivo (fino a giugno 2009).

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la CROCE ROSSA ITALIANA, articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese E.E. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del CCNL 2006-2009 e del CCNL del 1999 nonchè del CONTRATTO NAZIONALE INTEGRATIVO 20062009.

2. Ha impugnato la sentenza, in relazione all’arco temporale successivo alla entrata in vigore del CCNL 2006/2009 – che aveva introdotto il regime di piena fungibilità delle mansioni all’interno della medesima area di inquadramento- per avere ritenuto che l’efficacia della suddetta previsione fosse differita alla data di entrata in vigore della contrattazione integrativa, con la quale erano stati definiti i nuovi profili professionali.

3. Inoltre – in riferimento al periodo di causa decorrente da marzo 2004 – ha censurato l’accertamento di mansioni riferibili alla posizione C5 laddove poteva essere riconosciuta al massimo la posizione C4, della quale la posizione C5 costitutiva soltanto una progressione economica.

4. Il ricorso è fondato.

5. Giova premettere che la norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 nel testo vigente ratione temporis, sanciva il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni di assunzione ovvero “…alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi…”: condizione necessaria e sufficiente per ritenere equivalenti le mansioni era dunque la previsione in tal senso dei contratti collettivi. Peraltro tale regime è stato ritenuto operare anche nel testo dell’art. 52 successivo alla modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62 (Cass. sez. lav. 14 novembre 2019 nr. 29264).

6. Il CCNL del comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI per il quadriennio 2006/2009, dell’1.10.2007, all’art. 6, comma 6, nell’esercitare questa delega, ha stabilito che “ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali”. A tenore del successivo art. 9, comma 2, “nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano mansioni immediatamente superiori quelle proprie dell’area immediatamente superiore”.

7. Questa Corte ha già chiarito (Cass., sez. lav., 14 novembre 2019 n. 29624, cit.) che l’art. 9 del CCNL 2006/2009 ha legittimamente previsto – in linea con la disciplina delle mansioni intra area, tutte de plano esigibili – che solo le attività extra area costituiscano svolgimento di mansioni superiori, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. Ha, altresì, precisato che il dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, qualora prosegua nello svolgimento delle medesime mansioni nella vigenza della nuova contrattazione, in cui esse rientrino nell’area di inquadramento, ha diritto al solo trattamento proprio di quell’area e della posizione meramente economica nel cui ambito egli, secondo tale nuova contrattazione, deve essere inquadrato.

8. A tali principi, che si intende ribadire in questa sede, si è adeguata la Corte territoriale, limitatamente, tuttavia, al periodo successivo alla entrata in vigore del contratto collettivo integrativo di ente, avendo ritenuto che la applicazione delle previsioni del CCNL 2006/2009 debba essere differita alla data di individuazione dei profili professionali (demandata dall’art. 8 del CCNL ai singoli enti, previa contrattazione integrativa).

9. Tale interpretazione contrasta, tuttavia, con la previsione dell’art. 7, comma 1, del CCNL 2006/2009, rubricato “clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema” a tenore del quale: “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento – all’interno di ciascuna area – della posizione già conseguita nel sistema di provenienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l’allegata tabella A”.

10. La norma ha disposto, dunque, la decorrenza automatica del nuovo inquadramento dalla data di entrata in vigore del CCNL e non già da un momento successivo nè tanto meno dalla data di istituzione dei nuovi profili professionali.

11. A tenore dell’art. 2, comma 2, del medesimo CCNL, poi “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (1 ottobre 2007: ndr), salvo diversa prescrizione del presente contratto”.

12. Nè era configurabile una oggettiva impossibilità di attuare il nuovo sistema di classificazione in mancanza dei profili professionali.

13. La declaratoria delle aree era contenuta nell’allegato A al CCNL 2006/2009, che prevedeva anche una esemplificazione dei profili professionali. La istituzione dei profili professionali era affidata agli enti, previa contrattazione integrativa, per garantirne la rispondenza alle necessità organizzative delle singole amministrazioni (art. 8 comma 1 CCNL 2006/2009), nel rispetto, comunque, dei criteri fissati dall’art. 8, comma 2 medesimo CCNL. La prima collocazione all’interno delle aree non richiedeva la definizione dei profili professionali, in quanto avveniva in base alla tabella di trasposizione allegata al CCNL (tabella A). La tabella di trasposizione era evidentemente realizzata tenendo conto dei criteri imposti alla contrattazione integrativa.

14. A seguito della entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione erano dunque esigibili dal dipendente tutte le mansioni svolte dai lavoratori che, secondo la tabella di trasposizione, venivano ad essere inquadrati nella medesima area, che non costituivano esercizio di mansioni superiori.

15. Alle medesime conclusioni questa Corte (Cass. 16 dicembre 2019 n. 33141) è del resto già giunta in relazione alla analoga disciplina di flessibilità fissata per il comparto MINISTERI dal CCNL 2006/2009, art. 6, comma 5, osservando che dal chiaro tenore della previsione dell’art. 10, comma 1 di quel contratto – sovrapponibile nei contenuti a quella dell’art. 7, comma 1, CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, qui in considerazione – si desume che le parti collettive avevano ritenuto pienamente operante il nuovo sistema di classificazione sin dalla data di entrata in vigore del contratto, dovendo disattendersi, pertanto, la tesi secondo cui l’operatività della diversa classificazione sarebbe stata condizionata dalla definizione dei profili professionali e, quindi, dalla sottoscrizione dei contratti integrativi.

16. La sentenza impugnata non si è attenuta al principio sopra indicato, avendo fissato la decorrenza del nuovo sistema di classificazione dalla data della contrattazione integrativa, preliminare alla istituzione dei profili professionali- (marzo 2009) – invece che dalla data di entrata in vigore del CCNL 2006/2009 (ottobre 2007).

17. Il motivo è parimenti fondato, in relazione al periodo di causa che precede la entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (id est: da marzo 2004 a settembre 2007), sotto il profilo della violazione del CCNL 1998/2001, del 16 febbraio 1999, disciplinante il previgente sistema di classificazione, a tenore del quale ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza (art. 13, comma 6 CCNL 16 febbraio 1999).

18. Per quanto qui in discussione, si osserva che, secondo la previsione dell’art. 16 del suddetto CCNL, la posizione C5 non individua mansioni superiori ma costituisce un mero sviluppo economico, attribuito sulla base di criteri definiti nel contratto collettivo integrativo di ente ispirati alla valutazione dell’impegno e dell’arricchimento professionale acquisito ovvero, in altri termini, al “merito” professionale. Recita, infatti, il suddetto art. 16, rubricato “sviluppi economici all’interno delle Aree”:

“Nelle aree A, B e C sono previste posizioni di sviluppo economico, identificate nella tabella rispettivamente con le sigle A3, B3, C2 e C5.

Gli sviluppi economici nelle posizioni sopra indicate sono attribuiti sulla base di criteri – definiti nel contratto collettivo integrativo di ente – ispirati alla valutazione dell’impegno, della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento”.

19. La sentenza impugnata non ha applicato correttamente tale disposizione, collegando il diritto al trattamento economico della posizione C5 all’esercizio delle mansioni.

20. Il ricorso deve essere dunque accolto e la sentenza impugnata cassata; la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione affinchè si adegui nella decisione ai seguenti principi di diritto:

“Il CCNL 1.10.2007 per il personale non dirigenziale del comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ha previsto un nuovo sistema di inquadramento- nel quale tutte le mansioni all’interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni immediatamente superiori lo svolgimento di mansioni proprie dell’area immediatamente superiore- di immediata applicazione”.

“Nel sistema di classificazione di cui al CCNL 16.02.1999 per il personale non dirigenziale del comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, nell’area C la posizione C5 individua una posizione di mero sviluppo economico all’interno dell’area, che, pertanto, non rileva ai fini dello svolgimento di mansioni superiori”.

21. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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