Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21483 del 27/07/2021
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21483
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2678-2020 proposto da:
O.U.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso SIMONA MAGGIOLINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2098/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 15/07/2019 R.G.N. 3070/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 2098 del 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, proposta da O.U.R., cittadino della Nigeria.
2. A fondamento della decisione la Corte di merito, premessa la falsità delle dichiarazioni rese per le vistose contraddizioni del narrato, ha rilevato che tale inverosimiglianza era tale da non integrare le condizioni per la concessione della protezione sussidiaria, mancando un qualsiasi aggancio tra vicenda personale e situazione di pericolosità diffusa ed indiscriminata, né di quella umanitaria, in assenza di ogni elemento di vulnerabilità soggettiva e di automatismo tra la descritta generica situazione del paese di origine e la mancanza di tutela in caso di rientro.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione O.U.R. affidato a quattro motivi.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa pronuncia sui motivi di gravame, la mancanza o quantomeno l’apparenza della motivazione e la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 111 Cost., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in particolare, per non essersi pronunciata la Corte di merito alla obiezione formulata, in sede di gravame, in ordine ad una discrepanza del racconto, evidenziata dal Tribunale e posta a base del giudizio di inattendibilità del racconto.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge in riferimento agli artt. 16 della Direttiva n. 32/2013 UE e dell’art. 2729 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento esclusivamente su quanto era stato esposto dal Tribunale di Bologna che, però, non aveva posto il richiedente nelle condizioni di spiegare il motivo delle presunte discrepanze tra i resoconti forniti in sede di audizione personale.
4. Con il terzo motivo si censura la violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici del merito escluso la credibilità del racconto non analizzando le innumerevoli ricerche e l’rapporti della stampa e delle organizzazioni internazionali che evidenziavano, concordemente, la perdurante situazione di forte stabilità che contraddistingueva l’intero territorio nigeriano.
5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 46 della Direttiva n. 32/2013 UE e all’art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata analisi, da parte della Corte territoriale, degli elementi forniti da esso richiedente e delle domande da questi poste.
6. I motivi, da esaminar congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati relativamente alle censure con le quali viene denunciato il vizio di motivazione apparente e di nullità della sentenza.
7. Invero, la Corte territoriale non ha riportato, nell’impugnato provvedimento, la storia personale del ricorrente, limitandosi ad evidenziare unicamente taluni aspetti di contraddittorietà del racconto, ma senza riferire, nei suoi aspetti essenziali, la vicenda posta a fondamento dell’abbandono del Paese di origine e, in particolare, gli episodi dell’attacco (o attacchi) terroristici in cui l’ O.U. sarebbe rimasto coinvolto, riportando ferite.
8. Ciò impedisce, in questa sede, il controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento decisorio, nonché la verifica della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi cui è tenuto il giudice in materia di protezione internazionale (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 9105/2017), proprio con specifico riferimento ai motivi di doglianza di cui al presente ricorso.
9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e la impugnata pronuncia deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021