Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21483 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 19/08/2019), n.21483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9347/2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in VERONA TEL:

045/4852556, VIA SALVO D’ACQUISTO, 1, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO MARCOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FELIX AMATO;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA DI VERONA – MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del

Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2692/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. ebbe a proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto chiedendo l’annullamento del provvedimento di revoca della patente, adottato ex art. 218 C.d.S., u.c., perchè notificato dopo tre anni circa dalla sua adozione,nonchè il ristoro del danno consequenziale per non aver potuto, entro il termine stabilito dall’art. 219 C.d.S., sostenere gli esami per ottenere nuova patente di guida.

Resistette la Prefettura di Verona ed i Giudici amministrativi declinarono la competenza in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il B. provvide a riassumere,tempestivamente, la lite avanti il Giudice di Pace di Verona, che ebbe a rigettare la sua domanda.

L’odierno ricorrente propose gravame avanti il Tribunale scaligero, che, sempre opponendosi la Prefettura locale, ebbe a rigettare l’appello, rilevando come la mancata tempestiva notifica del provvedimento di revoca non influiva sulla sua legittimità e come la parte fosse, già prima della scadenza del termine biennale previsto ai fini della partecipazione al nuovo esame per il rilascio della patente di guida, ben a conoscenza dell’adozione del provvedimento di revoca, sicchè ben avrebbe potuto agire subito in sede giurisdizionale a difesa del suo diritto.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Nonostante il rinnovo della notificazione disposta da questa Corte con ordinanza interlocutoria del 17.10.2018, il Ministero degli Interni – Prefettura di Verona non s’è regolarmente costituito, depositando solo nota tardiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione esposta dal B. s’appalesa siccome infondata.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex art. 219 C.d.S. ed L. n. 241 del 1990, art. 2, poichè il Giudice scaligero ha ritenuto non sussistere – nella norma di riferimento – alcun termine prescritto per la notifica del provvedimento di revoca della patente e quindi inesistente il dedotto vizio del provvedimento impugnato e consequenziale danno lamentato.

Inoltre il B. rileva come per evitare possibile situazione d’illegittimità costituzionale della norma, se ritenuto assente il termine per la notifica del provvedimento sanzionatorio – questione non superata dalla sentenza del 1998 della Corte costituzionale citata dal Tribunale poichè inerente ad altra fattispecie -, che nelle specie deve trovar operatività il termine generale posto dalla L. n. 241 del 1990, pacificamente non osservato.

La censura proposta dal ricorrente s’appalesa siccome priva di pregio giuridico. Come rettamente messo in evidenza dal Giudice scaligero, la disposizione ex art. 219 C.d.S., comma 2, non prescrive alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente, quale sanzione accessoria a seguito dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 218 C.d.S., posto che il guidatore risulta già privo del documento di patente, poichè già ritirato in precedenza a seguito del provvedimento di sospensione.

Dunque la mancata notifica del provvedimento, ex se, non risulta positivamente correlata ad alcuna ipotesi di vizio del provvedimento amministrativo emesso.

Per altro nemmeno l’impugnante lumeggia un vizio genetico del provvedimento di revoca della patente, poichè lo stesso risulta adottato in conformità alla previsione di legge – il B. fu sorpreso alla giuda di ciclomotore benchè la patente gli fosse stata sospesa – e di certo la mancata notifica – in assenza di apposita previsione legislativa – non può indurre un vizio del provvedimento legittimamente emanato.

La mancata notifica del provvedimento non essendo prevista siccome ragione viziante del procedimento, di certo, non può importare l’illegittimità di provvedimento geneticamente sorto come legittimo,tanto meno in dipendenza della disciplina portata in L. n. 241 del 1990, pacificamente, siccome insegna costantemente questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n. 4363/15, Cass. SU 9591/06, non applicabile in materia, poichè puntualmente ed esaustivamente già regolata dalla L. n. 689 del 1981.

Non concorre alcun sospetto di illegittimità costituzionale della norma per disparità di trattamento tra le situazioni di sospensione della patente e di sua revoca, specie in relazione al caso concreto, poichè trattasi all’evidenza di situazioni fattuali e giuridiche differenti.

Difatti in tema di sospensione della patente la notifica del provvedimento appare necessaria per poter legittimamente procedere al fattuale ritiro del documento ancora in possesso del trasgressore – tranne i casi di immediato ritiro, mentre in tema di revoca per inosservanza del precedente provvedimento di sospensione, il documento di patente non è più nella disponibilità del trasgressore che, quindi, è già a conoscenza del fatto che lo stesso si trova presso il Pubblico Ufficio in forza di provvedimento di sospensione, soggetto per sua natura a specifico termine di durata.

Inoltre espressamente il B. non contesta la legittimità del provvedimento di revoca adottato ma lamenta sola la tardiva notificazione dello stesso in quanto produttiva di danno poichè non potè tempestivamente, alla scadenza del biennio prescritto, sostenere gli esami psicoattitudinali per il rilascio di nuova patente.

Ma sotto detto profilo la prospettata questione di legittimità costituzionale s’appalesa siccome non rilevante, poichè il danno lamentato non consegue al provvedimento, bensì a successiva condotta della P.A., sicchè il danneggiato può azionare la sua pretesa risarcitoria a prescindere dalla legittimità del provvedimento di revoca.

Nella specie – come sottolineato anche dal Giudice scaligero – il B. nemmeno ha asserito d’aver chiesto di poter sostenere gli esami psicoattitudinali per il conseguimento della patente alla scadenza del biennio – pur essendo stato edotto dell’emissione del provvedimento di revoca in data antecedente allo scorrere del biennio – e d’averne ottenuto rifiuto da parte della P.A..

Dunque, oltre ad apparire antinomico il correlare il danno all’adozione del provvedimento, mentre in effetto si lamenta siccome lesiva una condotta successiva e svincolata dalla genesi dell’atto, difetta in concreto il pregiudizio lamentato e portato a sostegno dell’impugnazione del provvedimento sanzionatorio.

Con la seconda doglianza il B. deduce violazione delle regole L. n. 241 del 1990, ex art. 7, ed L. n. 689 del 1981, art. 18,poichè il Giudice scaligero ha ritenuto non applicabili nel procedimento afferente l’irrogazione delle sanzioni amministrative i principi previsti dalla legge che disciplina il procedimento amministrativo in generale quanto alla partecipazione ad esso del trasgressore.

Come già visto è regola iuris pacifica, posta da questa Suprema Corte, che la disciplina ex lege n. 241 del 1990, non trova applicazione nel campo delle sanzioni amministrative poichè interamente regolato dalla specifica normativa posta dal L. n. 689 del 1981.

Quanto poi al cenno alla disciplina L. n. 689 del 1981, ex art. 18, ovviamente la stessa non può che attenere all’illecito amministrativo commesso, nella specie quello previsto dall’art. 218 C.d.S., u.c., stante che la revoca della patente risulta essere mera misura accessoria alla sanzione pecuniaria principale.

Dunque l’esplicazione del diritto di intervento della parte nel procedimento di irrogazione della sanzione, garantito dalla citata norma ex lege n. 689 del 1981, appare correlato all’accertamento della condotta illecita, cui conseguono le sanzioni sia principale che accessoria.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione della norma L. n. 689 del 1981, ex art. 23, poichè il Giudice scaligero, ritenendo applicabile la disciplina processuale posta dal D.P.R. n. 150 del 2011, ebbe a mutare il rito in appello da quello ordinario in quello speciale ex art. 409 c.p.c..

Effettivamente, a sensi del D.P.R. n. 150 del 2011, art. 36, la nuova disciplina è applicabile solo ai procedimenti avviati in prime cure prima dell’entrata in vigore del citato D.P.R., mentre nella specie la lite fu promossa dal B. nel 2010 con il ricorso al T.A.R. in quanto riassunto nei termini ad esito della declaratoria d’incompetenza. Tuttavia l’impugnante si limita ad astratta contestazione senza anche illustrare una concreta lesione del suo diritto di difesa patito in conseguenza dell’adozione del rito errato – Cass. sez. 2 n. 28229/17, Cass. sez. 1 n. 18618/03 – sicchè la censura è infondata.

Al rigetto dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del B. al pagamento delle spese di lite di questo procedimento di legittimità, poichè il Ministero non risulta costituito.

Concorrono le condizioni di legge perchè il B. sia tenuto a pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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